TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA.

Si è visto quali sono i diritti di utilizzazione economica che rappresentano il contenuto del generale diritto di autore. L'art. 19 LDA chiarisce che tali diritti sono tra loro indipendenti, cioè possono essere trasferiti in maniera separata e autonoma l'uno dall'altro e anche a soggetti diversi.
I diritti di sfruttamento economico dell'opera possono essere trasmessi dal titolare originario (autore) ad altri soggetti.
Tale trasferimento può essere volontario o forzato.
Nel primo caso esso trova la sua fonte in un atto di disposizione spontaneo del titolare che normalmente si identifica nel contratto concluso con un imprenditore (editore, produttore, ecc.).
Nel secondo caso avviene per rafforzare o soddisfare la posizione di chi vanta un credito nei confronti dell'autore, attraverso il pegno, oppure coattivamente attraverso il sequestro o l'espropriazione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
I diritti in esame possono inoltre essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
1. Trasferimento contrattuale.
Il trasferimento per mezzo di contratto può avvenire sia attraverso gli ordinari strumenti disciplinati dal codice civile (ad esempio, vendita, locazione, usufrutto e uso dell'opera, ecc.), sia mediante i contratti specificamente disciplinati dalla LDA (contratto di edizione, rappresentazione ed esecuzione), sia, infine, attraverso contratti applicabili a particolari categorie di opere e per le opere cinematografiche e audiovisive: contratti di produzione o coproduzione, di distribuzione e di noleggio dell'opera cinematografica.
E' importante sottolineare che gli atti di trasferimento tra vivi devono essere redatti per iscritto a fini di prova. Ciò significa che se manca la forma documentale l'atto di trasferimento non può essere provato altrimenti (ad esempio per testimoni, presunzioni, ecc.).
Esaminiamo di seguito i contratti specificamente regolati dalla LDA.

Il contratto di edizione.

Con il contratto di edizione l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso.
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o solo alcuni di essi. Ma, a meno che non vi sia un patto espresso in tal senso, la alienazione di uno o più diritti determinati non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
In sostanza, l'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito.
Obblighi dell'autore sono quello di consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa, nonché di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha inoltre l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
L'autore può inoltre introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, dovendo però sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
Lo stesso diritto può essere esercitato dall'autore nei riguardi delle nuove edizioni. Al fine di consentirgli l'esercizio di questo diritto l'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.
Obblighi dell'editore sono quello di riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima (se ciò è previsto nel contratto), in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale.
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera. In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.
L'editore ha inoltre l'obbligo di pagare all'autore i compensi pattuiti.
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore, il quale può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi (perché, ad esempio, troppo basso) e la diffusione dell'opera (in caso, ad esempio, di prezzo troppo elevato).
Per ovvie finalità di controllo, nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
In alternativa, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio (cioè forfetaria e indipendente dal numero di copie vendute) per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico - musicali; opere delle arti figurative.
Il contratto di edizione può avere per oggetto anche opere future (che cioè non sono ancora state create o terminate al momento della stipulazione del contratto stesso). In tali casi è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo. Inoltre, senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni.
Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".
Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo.
Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico - musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Per quanto riguarda l'aspetto della cessazione,  i contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121 LDA;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133 LDA;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio.
La LDA espressamente prevede che il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione a meno che il curatore fallimentare, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non prosegua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la ceda ad un altro editore.

I contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Con il contratto di rappresentazione l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico – musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione.
Il contratto di rappresentazione è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni dettate dalla LDA.
Salvo patto contrario, la concessione della facoltà di rappresentazione non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Gli obblighi dell'autore sono di consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe e di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Gli obblighi del concessionario sono:
- di rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
- di lasciare che l'autore vigili sulla rappresentazione;
- di non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le corrispondenti norme relative al contratto di edizione (artt. 127 -128), salvo che per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico - musicali.
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di rappresentare ulteriormente l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, oltre alla restituzione dell'originale dell'opera e al risarcimento dei danni, a meno che il cessionario non provi che la rappresentazione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni appena esaminate, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

2. Trasferimento a scopo di garanzia o soddisfacimento forzato delle ragioni del creditore dell'autore.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera possono anche essere trasferiti per costituire la garanzia di un credito (pegno) o per il soddisfacimento dei diritti del creditore dell'autore.
Tali operazioni trovano però un limite nell'art. 111 LDA, il quale stabilisce che i diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

3. Espropriazione dei diritti per ragioni di interesse dello Stato.
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la sua vita, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
L'espropriazione deve essere disposta per decreto presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
L'espropriato ha diritto ad una indennità la cui misura deve essere stabilita nel decreto di espropriazione od in altro successivo.
Il decreto di espropriazione è impugnabile attraverso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.