TRASFERIMENTO
DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA.
Si
è visto quali sono i diritti di utilizzazione economica che rappresentano il
contenuto del generale diritto di autore. L'art. 19 LDA chiarisce che tali
diritti sono tra loro indipendenti, cioè possono essere trasferiti in maniera
separata e autonoma l'uno dall'altro e anche a soggetti diversi.
I diritti di sfruttamento economico dell'opera possono essere trasmessi dal
titolare originario (autore) ad altri soggetti.
Tale trasferimento può essere volontario o forzato.
Nel primo caso esso trova la sua fonte in un atto di disposizione spontaneo del
titolare che normalmente si identifica nel contratto concluso con un
imprenditore (editore, produttore, ecc.).
Nel secondo caso avviene per rafforzare o soddisfare la posizione di chi vanta
un credito nei confronti dell'autore, attraverso il pegno, oppure coattivamente
attraverso il sequestro o l'espropriazione dei diritti di utilizzazione
economica dell'opera.
I diritti in esame possono inoltre essere espropriati per ragioni di interesse
dello Stato.
1. Trasferimento contrattuale.
Il trasferimento per mezzo di contratto può avvenire sia
attraverso gli ordinari strumenti disciplinati dal codice civile (ad esempio,
vendita, locazione, usufrutto e uso dell'opera, ecc.), sia mediante i contratti
specificamente disciplinati dalla LDA (contratto di edizione, rappresentazione
ed esecuzione), sia, infine, attraverso contratti applicabili a particolari
categorie di opere e per le opere cinematografiche e audiovisive: contratti di
produzione o coproduzione, di distribuzione e di noleggio dell'opera
cinematografica.
E' importante sottolineare che gli atti di trasferimento tra vivi devono essere
redatti per iscritto a fini di prova. Ciò significa che se manca la forma
documentale l'atto di trasferimento non può essere provato altrimenti (ad
esempio per testimoni, presunzioni, ecc.).
Esaminiamo di seguito i contratti specificamente regolati dalla LDA.
Il contratto di edizione.
Con il contratto di edizione l'autore concede ad un editore l'esercizio del
diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno per le stampe, per conto e a spese
dell'editore stesso.
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che
spettano all'autore nel caso dell'edizione, o solo alcuni di essi. Ma, a meno
che non vi sia un patto espresso in tal senso, la alienazione di uno o più
diritti determinati non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle
eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi
gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione
su apparecchi meccanici.
In sostanza, l'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica,
salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano
necessariamente dipendenti dal diritto trasferito.
Obblighi dell'autore sono quello di consegnare l'opera nelle condizioni
stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa
la stampa, nonché di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la durata del contratto.
L'autore ha inoltre l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa
secondo le modalità fissate dall'uso.
L'autore può inoltre introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede
purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non
sia stata pubblicata per la stampa, dovendo però sopportare le maggiori spese
derivanti dalla modificazione.
Lo stesso diritto può essere esercitato dall'autore nei riguardi delle nuove
edizioni. Al fine di consentirgli l'esercizio di questo diritto l'editore deve
interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di
accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'Autorità giudiziaria.
Obblighi dell'editore sono quello di riprodurre e porre in vendita l'opera col
nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima (se ciò è previsto nel
contratto), in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica
editoriale.
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve avvenire entro il termine
fissato dal contratto. Tale termine non può essere superiore a due anni,
decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera. In mancanza di termini contrattuali, la
pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni
dalla richiesta scritta fattane all'editore.
L'editore ha inoltre l'obbligo di pagare all'autore i compensi pattuiti.
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina
degli esemplari venduti. Il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo
tempestivo avviso all'autore, il quale può opporsi al prezzo fissato o
modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi
(perché, ad esempio, troppo basso) e la diffusione dell'opera (in caso, ad
esempio, di prezzo troppo elevato).
Per ovvie finalità di controllo, nei contratti a partecipazione l'editore è
obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
In alternativa, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio
(cioè forfetaria e indipendente dal numero di copie vendute) per le edizioni
di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere
scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico - musicali;
opere delle arti figurative.
Il contratto di edizione può avere per oggetto anche opere future (che cioè
non sono ancora state create o terminate al momento della stipulazione del
contratto stesso). In tali casi è nullo il contratto che abbia per oggetto
tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di
tempo. Inoltre, senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o
di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di
autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci
anni.
Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a
termine".
Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di
eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il
numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più
ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli
esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni
si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero
massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto
di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che
non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione,
che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto
medesimo.
Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e
simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico - musicali e
sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni
nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Per quanto riguarda l'aspetto della cessazione,
i contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121 LDA;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio
per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133 LDA;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio.
La LDA espressamente prevede che il fallimento dell'editore non determina la
risoluzione del contratto di edizione a meno che il curatore fallimentare, entro
un anno dalla dichiarazione del fallimento, non prosegua l'esercizio
dell'azienda editoriale o non la ceda ad un altro editore.
I
contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Con il contratto di rappresentazione l'autore concede la facoltà di
rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico – musicale,
coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla
rappresentazione.
Il contratto di rappresentazione è regolato, oltreché dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni dettate dalla LDA.
Salvo patto contrario, la concessione della facoltà di rappresentazione non è
esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Gli obblighi dell'autore sono di consegnare il testo dell'opera qualora questa
non sia stata pubblicata per le stampe e di garantire il pacifico godimento dei
diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Gli obblighi del concessionario sono:
- di rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del
titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o
riduttore;
- di lasciare che l'autore vigili sulla rappresentazione;
- di non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i
direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le corrispondenti norme relative
al contratto di edizione (artt. 127 -128), salvo che per quanto riguarda il
termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni,
quando si tratti di opere drammatico - musicali.
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la
richiesta dell'autore, di rappresentare ulteriormente l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte
musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di
chiedere la risoluzione del contratto, oltre alla restituzione dell'originale
dell'opera e al risarcimento dei danni, a meno che il cessionario non provi che
la rappresentazione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è
regolato dalle disposizioni appena esaminate, in quanto siano applicabili alla
natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
2. Trasferimento a scopo di garanzia o soddisfacimento forzato delle ragioni del creditore dell'autore.
3. Espropriazione dei diritti per ragioni di interesse dello Stato.