IL
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
di
Ugo Nasi
In tema di trasferimento dei diritti di
utilizzazione, è rinvenibile nel nostro attuale ordinamento giuridico una
dualità di disciplina, presente sia in ambito codicistico all'art. 2581 c.c.,
sia in ambito speciale ai sensi degli artt. 107 e ss. della LDA.
Con la prima norma - peraltro molto scarna - il legislatore riconosce la piena
legittimità degli atti di trasferimento per i diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno.
Al secondo comma dell'art. 2581 c.c. è poi prevista la forma scritta necessaria
ad probationem e non ad substantiam
per il trasferimento negoziale inter vivos dei diritti stessi.
Ciò significa che il documento di cessione rileva solo ai fini probatori,
mentre per la validità dell'atto il trasferimento potrà essere concordato in
qualsiasi forma, anche orale.
Già il nomen iuris della norma che fa riferimento alla " utilizzazione
" dei diritti di autore permette di individuarne ed attribuirne oltre che
una connotazione per così dire morale anche una connotazione patrimoniale.
Ovviamente, anche in questa materia, così come più in generale in tutto il
campo dei diritti disponibili, rileva - ai fini della compiuta trasmissione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno - la volontà
contrattuale delle parti.
è pertanto naturale e possibile che l'atto negoziale abbia ad oggetto anche
solo una parte dei diritti medesimi.
La giurisprudenza, in linea con le nostre opinioni, ha infatti affermato che il
diritto patrimoniale d'autore, per quanto lo consente la materialità del bene
che ne è l'oggetto è assimilabile al diritto di proprietà (Cass. Civ.
3004/73).
Con il concetto espresso dalla Suprema Corte in questa massima, si riconosce
quindi al diritto patrimoniale d'autore la caratteristica dell'assolutezza, cioè
l'attitudine dello stesso ad espandersi, fino a comprendere tutte le possibili
facoltà di godimento e di disposizione, e non soltanto quelle tipiche enumerate
dalla legge, in quanto assicura al suo titolare una signoria immediata sul bene
immateriale.
Ovviamente questo non implica a favore del cessionario del diritto un totale ed
indiscriminato potere sull'opera acquisita.
Residuano infatti, come è noto, i principi più fondanti di questa specifica
materia, quali sono ad esempio i diritti di inedito, di paternità e di
ripensamento.
Ciò naturalmente và interpretato " cum grano salis ", visto che non
tutte le modifiche dell'opera ceduta rilevano ai fini di un eventuale addebito
per l'ipotesi di violazione dei diritti morali di cui sopra.
In specie, si pensi ad esempio alla concessione del diritto di utilizzazione di
un'opera letteraria per una sua utilizzazione in chiave cinematografica.
In questo caso, una seppur minima elaborazione dell'opera non può non essere
ammessa, atteso che la rivisitazione o come si suol dire l'adattamento
cinematografico di un'opera letteraria implica necessariamente la trasformazione
dall'una all'altra forma artistica, e perciò una elaborazione in senso
artistico e tecnico.
Ben più specifica e pregnante è invece, come anticipato, la disciplina
giuridica prevista ai sensi degli artt. 107 e ss. della LDA.
L'efficacia negoziale - per atto inter vivos - dei diritti di utilizzazione
viene ripresa all'art. 107 che ne ribadisce poi all'art. 110 la necessità della
forma scritta a fini prettamente probatori.
Maggiore interesse assume invece la disposizione di cui all'art. 108, che
riconosce all'autore ultrasedicenne ma non ancora maggiorenne, non soltanto la
capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui
create, ma altresì anche la capacità processuale.
è di tutta evidenza allora, come nel caso di specie, la norma assuma carattere
di species ad genum nei confronti del co.1, art. 2 c.c., che in via generale fissa al compimento del
diciottesimo anno di età il momento in cui si acquista la capacità di compiere
la maggior parte degli atti giuridici.
Evidentemente il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare interesse
oltrechè di tutela i diritti delle opere dell'ingegno, tanto da fornirne
l'azione direttamente al suo titolare ed autore, anche se in deroga al generale
principio che, giusta la previsione codicistica de quo, postula la
sovrapposizione al minore di un soggetto legalmente capace di agire.
Mai come in questa materia emerge allora il riconoscimento statuale per il
frutto - originale oltre che inedito ed esclusivo - del talento e della capacità
letteraria od artistica.
Ulteriormente degna di rilievo ci pare la previsione di cui all'art. 109 LDA,
che esclude, salvo patto contrario, che la cessione di uno o più esemplari
dell'opera comporti, come effetto naturale, oseremmo dire automatico, anche la
trasmissione dei diritti di utilizzazione.
Per cui ci sembra puntuale l'intervento della giurisprudenza di legittimità che
a scanso di equivoci, e per sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi
ha affermato che l'alienazione di un'opera d'arte
figurativa (del cosiddetto "corpus mechanicum")
non comporta di
per sè
la cessione dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera, tra
i quali il diritto
di riproduzione (Cass. Civ.
11343/96).
Una eccezione a questo principio generale è però riconosciuta nel caso di
cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro mezzo equivalente idoneo a
riprodurre un'opera d'arte che per espressa dizione del secondo comma dello
stesso articolo comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre
l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.
Si pensi ad esempio al trasferimento dall'autore alla casa editrice dei bozzetti
e delle caricature
realizzate per quest'ultima.
Ebbene, qualora tale cessione abbia
interessato la globalità dei diritti
di utilizzazione economica delle
opere,
residuano all'autore
stesso
i soli
diritti morali
previsti a tutela
dell'integrità e paternità delle opere medesime
contro interventi lesivi di terzi ma, poichè per l'esercizio di tali
diritti non
occorre mantenere
la proprietà del supporto fisico nel
quale si
estrinsecano
le opere,
l'autore
non ha
diritto
alla restituzione
dei disegni
originali a meno che non siano state poste
riserve o condizioni all'atto della "traditio" dei suddetti
disegni.