TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SULL’OPERA PER LA MORTE DELL’AUTORE

 Se l’autore non ha disposto diversamente, dopo la sua morte il diritto di utilizzazione dell'opera deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza attendere tale termine.
Decorso tale periodo, gli eredi possono scegliere, di comune accordo, di mantere la comunione sul diritto per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione sul diritto dell’autore defunto possono esser conferite a uno dei coeredi o ad una persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano su di essa, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla SIAE con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
L'amministratore ha il compito di curare la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.