TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SULL’OPERA PER LA MORTE DELL’AUTORE
Se
l’autore non ha disposto diversamente, dopo la sua morte il diritto di
utilizzazione dell'opera deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di
tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, su istanza di
uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui
senza attendere tale termine.
Decorso tale periodo, gli eredi possono scegliere, di comune accordo, di mantere
la comunione sul diritto per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti
indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione sul
diritto dell’autore defunto possono esser conferite a uno dei coeredi o ad una
persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si
accordano su di essa, entro l'anno dall'apertura della successione,
l'amministrazione è conferita alla SIAE con decreto del Tribunale del luogo
dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente
medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un
nuovo amministratore.
L'amministratore ha il compito di curare la gestione dei diritti di
utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni,
nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi
rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le
norme del codice civile in materia di comunione.