GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE
di Massimo Prosperi
Sappiamo che oggetto del
diritto d'autore sono una serie di facoltà distinguibili in diritti morali
(diritto di inedito, diritto alla paternità e alla integrità dell'opera,
diritto di ritirare l'opera dal commercio) e diritti di sfruttamento economico
dell'opera.
Può accadere che queste due componenti del diritto d'autore siano lese o messe
in pericolo da soggetti terzi che attuano dei comportamenti vietati ed in
contrasto con i diritti dell'autore.
Spesso con un solo comportamento si possono offendere entrambi gli aspetti del
diritto: si pensi al plagio di un'opera inedita che comporta la lesione sia del
diritto morale alla paternità, sia di quello economico allo sfruttamento
commerciale dell'opera stessa.
In altri casi, in verità più frequenti nella pratica, l'autore vede
pregiudicato solo il suo diritto di utilizzazione economica (si pensi al caso
della duplicazione abusiva di cd musicali o di programmi per computer che priva
l'avente diritto del relativo guadagno).
Contro tutti i comportamenti lesivi del diritto d'autore la legge ha predisposto
una serie di strumenti di tutela di natura civile, penale e amministrativa.
Strumenti civili di protezione
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione inibitoria.
L'art. 156 LDA stabilisce che chi ha ragione di temere la violazione di un
diritto di utilizzazione economica a lui spettante, oppure intende impedire la
continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la
violazione.
Tale norma riconosce dunque due tipi di azioni giudiziarie: una rivolta ad
accertare la titolarità di un diritto di utilizzazione economica quando il
diritto stesso non è ancora stato violato, ma l'interessato ha motivo di
temerne la lesione; l'altra che può essere esercitata principalmente quando una
violazione è già avvenuta proprio per impedire che il comportamento illecito
sia continuato o ripetuto.
2. Azioni a tutela del diritto
di rappresentazione o di esecuzione dell'opera.
Chi è titolare dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera
adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o
composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia la
proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la
prova scritta del consenso da esso prestato.
Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui
sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo il
diritto della parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i
definitivi provvedimenti di sua competenza.
3. Azioni per la distruzione o
rimozione del risultato del comportamento illecito.
Il soggetto che viene leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto
o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione (ad esempio gli
esemplari dell'opera illecitamente riprodotta).
La rimozione o la distruzione può avere per oggetto solo gli esemplari o copie
illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la
riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati
per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta
può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato
può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio
interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la
rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il
giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi
soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in
conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della
durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o
del prodotto sino alla scadenza della durata medesima.
4. Azione per il il
risarcimento del danno.
In aggiunta o in alternativa alla rimozione e distruzione si può anche
richiedere il risarcimento del danno sofferto a causa del comportamento
illecito.
La materia della responsabilità per danni segue la disciplina generale quanto
ai presupposti oggettivi e soggettivi, alla prova del danno ed alla sua concreta
quantificazione.
5. Azioni strumentali
all'esercizio delle difese civili.
Gli artt. 161 e seguenti della LDA prevedono una serie di misure che possono
essere disposte dall'autorità giudiziaria al fine di rendere proficuo e
fruttuoso l'esercizio delle azioni civili sopra descritte.
Tali misure sono la descrizione, l’accertamento, la perizia o il sequestro di
ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo
di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. L'Autorità giudiziaria può
anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni in oggetto si applicano anche a chi mette in circolazione in
qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore.
L'art. 163 in particolare prevede che il titolare di un diritto di utilizzazione
economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che
costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
6. Pubblicazione della sentenza.
Su stanza della parte interessata, o anche d'ufficio, il giudice può ordinare
che la sentenza che riscontra la violazione venga pubblicata in uno o più
giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Tale ulteriore sanzione ha la funzione di rendere nota la vicenda e funziona
anche come deterrente per il discredito che potrebbe derivare all'autore
dell'illecito.
Strumenti civili di protezione
del diritto morale d'autore.
Nei giudizi concernenti la tutela del diritto morale sono applicabili, in quanto
lo consente la natura di questo diritto, le norme sopra descritte, salva
l'applicazione delle disposizioni che seguono.
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità
dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo
quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante
aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla
paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità. L'azione a difesa
dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla
rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato
dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella
forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la
distruzione.
Strumenti di tutela penale.
Alcune violazioni della legge sul diritto d’autore sono punite da sanzioni
penali (privazione della libertà personale e/o pene pecuniarie).
Per il dettaglio delle disposizioni si rinvia al testo dei singoli articoli
della LDA (171 ss.).
In generale si può dire che le sanzioni penali tutelano tutte le opere
disciplinate dalla legge (appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, oltre al
software e alle banche dati) da qualunque forma di utilizzazione illecita
dettagliatamente descritta nelle norme in oggetto.
Tra le attività vietate si possono ricordare sommariamente:
a) la riproduzione, la trascrizione, la recitazione in pubblico, la diffusione,
la vendita di opera altrui;
b) la rivelazione del contenuto prima che sia reso pubblico;
c) la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione, la recitazione in pubblico,
la diffusione di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o di una
composizione musicale;
d) il compimento dei fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle
forme di elaborazione previste dalla legge;
e) la riproduzione di un numero di esemplari o la esecuzione o la
rappresentazione in un numero di volte maggiore di quello che si aveva il
diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
f) la ritrasmissione su filo o per radio o la registrazione in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi di trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche e lo smercio di dischi fonografici indebitamente registrati.
Per quanto riguarda in
particolare il software, l'art. 171-bis della legge prevede che chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Con riferimento alle banche dati, invece, è previsto che chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni della LDA, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle relative norme della LDA, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Con particolare riferimento
all'attività di noleggio di opere gli artt. 171-quater e seguenti puniscono
chiunque, abusivamente e a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni
artistiche.
Ai fini delle disposizioni in esame è equiparata alla concessione in noleggio
la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia
previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di
una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di
vendita.
Altre norme della LDA prevedono poi delle sanzioni amministrative per chi compie violazioni della legge in oggetto.
Infine, l'art. 102 della LDA
definisce e sanziona gli atti di concorrenza sleale.
Ai sensi di tale disposizione è vietata come atto di concorrenza sleale, la
riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle
testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di
stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno
dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a
creare confusione di opera o di autore.