GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
di Massimo Prosperi

Sappiamo che oggetto del diritto d'autore sono una serie di facoltà distinguibili in diritti morali (diritto di inedito, diritto alla paternità e alla integrità dell'opera, diritto di ritirare l'opera dal commercio) e diritti di sfruttamento economico dell'opera.
Può accadere che queste due componenti del diritto d'autore siano lese o messe in pericolo da soggetti terzi che attuano dei comportamenti vietati ed in contrasto con i diritti dell'autore.
Spesso con un solo comportamento si possono offendere entrambi gli aspetti del diritto: si pensi al plagio di un'opera inedita che comporta la lesione sia del diritto morale alla paternità, sia di quello economico allo sfruttamento commerciale dell'opera stessa.
In altri casi, in verità più frequenti nella pratica, l'autore vede pregiudicato solo il suo diritto di utilizzazione economica (si pensi al caso della duplicazione abusiva di cd musicali o di programmi per computer che priva l'avente diritto del relativo guadagno).
Contro tutti i comportamenti lesivi del diritto d'autore la legge ha predisposto una serie di strumenti di tutela di natura civile, penale e amministrativa.

Strumenti civili di protezione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione inibitoria
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L'art. 156 LDA stabilisce che chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
Tale norma riconosce dunque due tipi di azioni giudiziarie: una rivolta ad accertare la titolarità di un diritto di utilizzazione economica quando il diritto stesso non è ancora stato violato, ma l'interessato ha motivo di temerne la lesione; l'altra che può essere esercitata principalmente quando una violazione è già avvenuta proprio per impedire che il comportamento illecito sia continuato o ripetuto.

2. Azioni a tutela del diritto di rappresentazione o di esecuzione dell'opera.
Chi è titolare dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo il diritto della parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

3. Azioni per la distruzione o rimozione del risultato del comportamento illecito.
Il soggetto che viene leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione (ad esempio gli esemplari dell'opera illecitamente riprodotta).
La rimozione o la distruzione può avere per oggetto solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima.

4. Azione per il il risarcimento del danno.
In aggiunta o in alternativa alla rimozione e distruzione si può anche richiedere il risarcimento del danno sofferto a causa del comportamento illecito.
La materia della responsabilità per danni segue la disciplina generale quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi, alla prova del danno ed alla sua concreta quantificazione.

5. Azioni strumentali all'esercizio delle difese civili.
Gli artt. 161 e seguenti della LDA prevedono una serie di misure che possono essere disposte dall'autorità giudiziaria al fine di rendere proficuo e fruttuoso l'esercizio delle azioni civili sopra descritte.
Tali misure sono la descrizione, l’accertamento, la perizia o il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni in oggetto si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
L'art. 163 in particolare prevede che il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

6. Pubblicazione della sentenza.
Su stanza della parte interessata, o anche d'ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza che riscontra la violazione venga pubblicata in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Tale ulteriore sanzione ha la funzione di rendere nota la vicenda e funziona anche come deterrente per il discredito che potrebbe derivare all'autore dell'illecito.

Strumenti civili di protezione del diritto morale d'autore.
Nei giudizi concernenti la tutela del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme sopra descritte, salva l'applicazione delle disposizioni che seguono.
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

Strumenti di tutela penale.
Alcune violazioni della legge sul diritto d’autore sono punite da sanzioni penali (privazione della libertà personale e/o pene pecuniarie).
Per il dettaglio delle disposizioni si rinvia al testo dei singoli articoli della LDA (171 ss.).
In generale si può dire che le sanzioni penali tutelano tutte le opere disciplinate dalla legge (appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, oltre al software e alle banche dati) da qualunque forma di utilizzazione illecita dettagliatamente descritta nelle norme in oggetto.
Tra le attività vietate si possono ricordare sommariamente:
a) la riproduzione, la trascrizione, la recitazione in pubblico, la diffusione, la vendita di opera altrui;
b) la rivelazione del contenuto prima che sia reso pubblico;
c) la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione, la recitazione in pubblico, la diffusione di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o di una composizione musicale;
d) il compimento dei fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla legge;
e) la riproduzione di un numero di esemplari o la esecuzione o la rappresentazione in un numero di volte maggiore di quello che si aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
f) la ritrasmissione su filo o per radio o la registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi di trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche e lo smercio di dischi fonografici indebitamente registrati.

Per quanto riguarda in particolare il software, l'art. 171-bis della legge prevede che chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Con riferimento alle banche dati, invece, è previsto che chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni della LDA, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle relative norme della LDA, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Con particolare riferimento all'attività di noleggio di opere gli artt. 171-quater e seguenti puniscono chiunque, abusivamente e a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche.
Ai fini delle disposizioni in esame è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Altre norme della LDA prevedono poi delle sanzioni amministrative per chi compie violazioni della legge in oggetto.

Infine, l'art. 102 della LDA definisce e sanziona gli atti di concorrenza sleale.
Ai sensi di tale disposizione è vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.