DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno, tra gli altri,  il potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere e di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni.
La durata dei diritti è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.