DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno, tra gli altri,
il potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate su filo o via etere e di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni.
La durata dei diritti è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una
emissione.