DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO

Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo di:
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
- di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni;
- di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni.
La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
Quanto alla durate, i diritti sopra elencati si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.