DIRITTI
DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN
MOVIMENTO
Il
produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento è titolare del potere esclusivo di:
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie
delle sue realizzazioni;
- di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni;
- di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni.
La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto
di noleggio e di prestito.
Quanto alla durate, i diritti sopra elencati si esauriscono trascorsi
cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.