DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI

In questa materia sono riconosciti e disciplinati i diritti del produttore (chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci) del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci nonché gli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti.
La durata dei diritti previsti in questa materia è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.