DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI
In
questa materia sono riconosciti e disciplinati i diritti del produttore (chi
provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale
analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei
suoni e delle voci) del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci nonché gli artisti interpreti ed esecutori che
abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali
supporti.
La durata dei diritti previsti in questa materia è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la
durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o,
se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio
analogo.