LE OPERE IN COMUNIONE
L'opera in
comunione è quella creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di
più persone e ciò la differenzia dall'opera collettiva in cui invece i singoli
apporti creativi mantengono la loro individualità. In tali casi il diritto
d'autore appartiene in comune a tutti i coautori, cioè i singoli autori dei
vari contributi che la compongono e le parti indivise si presumono di valore
eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione (artt. 110 ss. del
codice civile).
La difesa del diritto morale sull'opera in comunione può peraltro essere sempre
esercitata individualmente da ciascun coautore. Da tale principio discende la
conseguenza che, proprio a tutela della personalità artistica di ogni coautore,
l'opera non può essere pubblicata (se ancora inedita), né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori.
Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la
pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere
autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da
essa stabilite.
Tra le opere in comunione un attenzione particolare merita quella
cinematografica, della quale sono considerati coautori l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico (o
regista).
Norme particolari sono dettate per quanto riguarda i diritti del produttore
dell'opera cinematografica (art. 45 e seguenti LDA).