A CHI SPETTA IL DIRITTO D'AUTORE NELLE OPERE COLLETTIVE

La LDA stabilisce che le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, sono protette come opere originali.
Il requisito dell'autonomia richiesto dalla legge deve intendersi nel senso che attraverso i singoli apporti si giunge ad un'opera distinta e diversa dagli stessi e dotata dunque di una propria indipendenza funzionale.
Come esempi classici di opera collettiva si possono citare le enciclopedie, i giornali, le riviste, i dizionari, le antologie.
Nell’opera collettiva sono oggetto di protezione sia l’opera complessa nella sua unità ed interezza, sia le singole opere o parti di opere che contribuiscono a comporla e che sono sempre chiaramente individuabili all'interno dell'opera stessa.
Autore dell'opera collettiva è colui che ha organizzato e diretto la creazione della stessa, quindi il soggetto che ha esercitato funzioni di pianificazione e coordinamento del lavoro, di scelta e coordinamento dei contributi, decisionali e direttivi.
Collaboratore è, invece, colui che esplica una attività funzionale alla realizzazione dell'opera apportando il proprio contributo creativo.
La LDA stabilisce che nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa.

Per quanto riguarda i diritti spettanti al collaboratore occorre distinguere: egli è sempre titolare di un proprio diritto morale (indipendentemente da convenzioni o patti in proposito), posto a tutela della sua personalità artistica e intellettuale che può far valere in via autonoma; per quanto riguarda invece i diritti a contenuto patrimoniale, il collaboratore può utilizzare la propria opera (cioè la parte individuale che concorre a formare l'opera collettiva) riproducendola in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratta e la data di pubblicazione. Se l'opera del collaboratore è costituita da articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.