COME NASCE E A CHI SPETTA IL DIRITTO D'AUTORE
Stabilisce l'art. 6 LDA che il
titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Il diritto d’autore si acquista
dunque con l’atto di creazione dell’opera dell’ingegno.
Anche se per talune opere sono
previste forme di registrazione o deposito (ad esempio presso l'Ufficio della
proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), queste forme di pubblicità non hanno la funzione di dare vita al
diritto di autore, ma rivestono solo finalità di controllo o valore a fini di
prova dell'avvenuta pubblicazione dell'opera e della paternità dell'autore.
Il diritto d’autore e tutte le
facoltà ad esso connesse nascono dunque nel momento stesso in cui l’autore
perviene alla creazione dell’opera.
A norma dell'art. 2580 del codice
civile, il diritto d'autore spetta all'autore e ai suoi aventi causa, nei limiti
e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
La prima parte della norma
esprime l'ovvio concetto che il diritto spetta all'autore, cioè al soggetto cui
è imputabile la creazione dell'opera dell'ingegno.
Nel caso in cui l'opera sia
anonima (cioè in essa non compare il nome o lo pseudonimo è sconosciuto), i
diritti di autore possono essere fatti valere da colui che la abbia
rappresentata, eseguita o comunque pubblicata (ad esempio, impresario, editore o
produttore).
Il riferimento agli aventi causa,
invece, riguarda i soggetti cui l'autore titolare del diritto lo può trasferire
(tutto o singole facoltà) con atti di disposizione tra vivi (cioè attraverso
la stipulazione di contratti) o a causa di morte (successione legittima o
testamentaria).
La prova della qualità di autore
è disciplinata dall'art. 8 LDA, a mente del quale è reputato autore
dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme
d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
La norma stabilisce una
presunzione semplice di paternità dell'opera, nel senso che è sempre ammessa
la prova contraria da parte del vero autore.
Ai fini di prova della qualità di autore hanno lo stesso valore del nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, purché questi siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero e dunque capaci di identificare in modo non equivoco la persona dell'autore.