DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL’INGEGNERIA
All'autore di progetti di lavori
di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali
di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico
di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o
disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del
prescritto deposito presso la Presidenza del Consiglio.