DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Le fotografie pure e semplici sono oggetto di un diritto connesso anziché di un diritto d'autore vero e proprio in quanto sono considerati prevalenti sull'aspetto creativo i fattori tecnici meccanici e chimici. La legge riconosce anche l’opera fotografica come vera e propria opera dell’ingegno se possiede un valore artistico e connotati di creatività tali da far considerare predominante l'intervento creativo e compositivo del fotografo.
La LDA definisce le fotografie come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Per quanto riguarda i diritti di natura patrimoniale, sulle fotografie pure e semplici l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio, salvi i limiti derivanti dalla tutela dell’immagine della persona ritratta in caso di soggetto umano.
Il fotografo ha inoltre il diritto che gli esemplari della fotografia rechino le indicazioni circa:
a) il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
b) la data dell'anno di produzione della fotografia;
c) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Se gli esemplari non portano le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso nei casi indicati agli artt. 91 e 98 della legge, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
I diritti di natura economica vengono meno per quanto riguarda le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili che la legge esclude dalla nozione giuridica di fotografia e che non possono usufruire di tutela per il solo fatto di essere inserite in un'opera letteraria come elemento descrittivo o illustrativo della medesima (ad esempio, un volume sulla storia della carta moneta italiana con illustrazioni fotografiche di esemplari di biglietti di banca).
Gli stessi diritti, tranne un equo compenso, non spettano al fotografo nel caso di riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, ovvero di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse. Lo stesso vale per il ritratto fotografico eseguito su commissione, il quale può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Due aspetti particolari riguardano le fotografie su commissione e la cessione del negativo.
Quanto alle prime, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, sempreché tali diritti spettino al cedente.

Quanto alla durata, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione delle stesse.