DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Le fotografie pure e semplici
sono oggetto di un diritto connesso anziché di un diritto d'autore vero e
proprio in quanto sono considerati prevalenti sull'aspetto creativo i fattori
tecnici meccanici e chimici. La legge riconosce anche l’opera fotografica come
vera e propria opera dell’ingegno se possiede un valore artistico e connotati
di creatività tali da far considerare predominante l'intervento creativo e
compositivo del fotografo.
La LDA definisce le fotografie come le immagini di persone o di aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte
figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Per quanto riguarda i diritti di natura patrimoniale, sulle fotografie pure e
semplici l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e
spaccio, salvi i limiti derivanti dalla tutela dell’immagine della persona
ritratta in caso di soggetto umano.
Il fotografo ha inoltre il diritto che gli esemplari della fotografia rechino le
indicazioni circa:
a) il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
b) la data dell'anno di produzione della fotografia;
c) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Se gli esemplari non portano le suddette indicazioni, la loro riproduzione non
è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso nei casi indicati agli
artt. 91 e 98 della legge, a meno che il fotografo non provi la mala fede del
riproduttore.
I diritti di natura economica vengono meno per quanto riguarda le fotografie di
scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
prodotti simili che la legge esclude dalla nozione giuridica di fotografia e che
non possono usufruire di tutela per il solo fatto di essere inserite in un'opera
letteraria come elemento descrittivo o illustrativo della medesima (ad esempio,
un volume sulla storia della carta moneta italiana con illustrazioni
fotografiche di esemplari di biglietti di banca).
Gli stessi diritti, tranne un equo compenso, non spettano al fotografo nel caso
di riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale
nelle opere scientifiche o didattiche, ovvero di riproduzione di fotografie
pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di
attualità od aventi, comunque, pubblico interesse. Lo stesso vale per il
ritratto fotografico eseguito su commissione, il quale può essere pubblicato,
riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa, salvo pagamento a favore di
quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo
corrispettivo.
Due aspetti particolari riguardano le fotografie su commissione e la cessione
del negativo.
Quanto alle prime, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di
un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio
compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti esclusivi di
riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, sempreché tali diritti
spettino al cedente.
Quanto alla durata, il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla
produzione delle stesse.