IL CONTRATTO
DI EDIZIONE NELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
di Ugo Nasi
È necessario in via preliminare,
ed ai fini di un'esauriente seppur succinta trattazione dell'argomento,
sottolineare che il contratto di edizione, nella sua tipicità si caratterizza
in particolare per il tipo di prestazione che ne costituisce l'oggetto.
Tale negozio riveste quindi i
caratteri consueti che contraddistinguono i contratti c.d. a prestazione
corrispettiva o sinallagmatici - dove la causa genetica della convenzione si
traduce nello scambio di un bene per una somma di denaro
- salvo il fatto che nell'ipotesi in questione il bene dedotto in una
delle prestazioni convenute non è materialmente tangibile, sostanziandosi in
un'opera dell'ingegno.
Come tale, il bene immateriale
del lavoro creativo non può essere confuso con il corpus mechanicum ovvero
il supporto fisico sul quale il primo viene trasfuso.
Risulta singolare - anche se di
indubbia efficacia - il percorso interpretativo utilizzato dalla giurisprudenza,
che partendo dall'assunto che il contratto di edizione è solo quello in cui la
riproduzione grafica dell'opera avviene su carta o su materiale analogo,
conclude per un'esclusione dall'applicazione della normativa negoziale nelle
diverse ipotesi di riproduzione da eseguirsi con
altre modalità, quali registrazioni, incisioni e così via (cfr. per
tutti Tribunale Milano, 25 novembre 1992).
Ciò detto, i soggetti che
assumono posizione centrale in tale fattispecie negoziale sono: l'autore
dell'opera oggetto della prestazione di facere
e l'editore che realizza il suo interesse a trarre profitto dal lavoro creativo
mediante l'assunzione - a sue spese - degli oneri di riproduzione e di
pubblicazione dell'opera (ovviamente oltre all'onere fondamentale relativo al
compenso prestato all'autore della creazione).
Atteso pertanto che elemento
essenziale del contratto di edizione è la
circostanza che la riproduzione e
la diffusione dell'opera avvengano per
conto e a spese dell'editore, in
mancanza di tale condizione è
necessario qualificare di volta
in volta quale sia il negozio
voluto dalle parti nell'esercizio dei poteri di autonomia contrattuale.
Si pensi ad esempio ad un
contratto con il quale l'autore di un'opera letteraria, addossandosi ogni spesa
necessaria, dia incarico ad uno stampatore di stampare,
pubblicare e vendere l'opera.
È di tutta evidenza come nel
caso di specie, si versi nella disciplina del contratto di appalto e non in
quella del contratto di edizione, con la conseguenza che i diritti di autore
sull'opera non si trasferiscono allo stampatore, ma rimangono di spettanza
dell'autore (Pretura Verona 14 marzo 1985).
Si giustifica allora la
particolare ed articolata disciplina del contratto di edizione che trova
esaustiva regolamentazione negli
artt. 118 ss. della LDA.
In specie tale contratto può
essere " per edizione " o a " termine " a fondamento del
diritto di veder pubblicata - per accordo tra le parti - una o più edizioni
dell'opera (nel contratto per edizione) o, per converso, realizzandosi una
libera e di regola insindacabile scelta dell'editore sul numero delle edizioni
da pubblicare (nel contratto di ed. a termine).
Ancora, mentre nella prima
ipotesi il numero degli esemplari deve di norma essere determinato, a pena di
una determinazione ex lege del numero
di copie da pubblicare - giusta la disposizione di cui al co.4 art. 122 che
fissa in via presuntiva il numero minimo di copie (2000) in mancanza di espressa
indicazione -, nella seconda tipologia contrattuale, la mancanza di un numero
minimo di esemplari dedotti nel contratto ne provoca la nullità senza che sia
consentito alle parti alcuna deroga a tale precetto rigorosamente imposto dal legislatore.
Sembra importante sottolineare
come il carattere particolarmente personalizzato della prestazione (l'opera
dell'ingegno), giustifichi - in assonanza con il diritto di pentimento -
l'esiguità del periodo di efficacia del contratto di edizione, che nell'un caso
come nell'altro non può eccedere i venti anni (una deroga a questo limite
temporale viene però riconosciuta nell' u.c. dell'art. 122 per i contratti
aventi ad oggetto la pubblicazione di enciclopedie, dizionari, illustrazioni,
fotografie e simili ad uso industriale ecc.).
Particolare importanza assume -
come detto - l'oggetto prestazionale di tale contratto, che definisce l'insieme
di tutti, o di parte dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, che
possono essere liberamente trasferiti dal suo autore all'editore.
In via di presunzione relativa, e
quindi con l'ammissibilità della prova contraria, il co. 2 dell'art. 119 ne
ammette il trasferimento anche per i diritti esclusivi (ovviamente per tali
vanno intesi quelli di utilizzazione economica
delle opere).
Residuano quindi a favore
dell'autore stesso i soli diritti morali previsti a tutela
dell'integrità e paternità delle opere medesime
contro interventi lesivi di terzi ma, poichè per l'esercizio di tali
diritti non occorre mantenere
la proprietà del supporto fisico nel quale
si estrinsecano le
opere, l'autore
non ha diritto
alla restituzione
dei manoscritti, o dei disegni originali
ecc., a meno che non siano state poste riserve o condizioni all'atto della
"traditio" dei suddetti disegni (Corte appello Milano, 17 marzo 1995).
Qui, forse come non mai, emerge
allora la capacità, e oseremmo dire la lungimiranza, del legislatore che,
conscio dell'estrema importanza e delicatezza dei diritti in gioco, e nella
contezza della possibile evoluzione dinamica della materia, ha saputo anticipare
- con il precetto di cui al co.3 dell'art.119 - possibili prevaricazioni ed
abusi a danno dell'autore dell'opera, disponendo espressamente che il consenso
delle parti, pur espresso formalmente, è inefficace quando comporti la
disposizione ora per allora di diritti futuri, i quali subiscano nell'emanazione
di leggi posteriori una maggiore protezione del diritto d'autore.
La compressione dell'autonomia
contrattuale delle parti si riespande però - in via generale - in quanto la
legge permette di regola la disponibilità di diritti che attengono alle opere
che non sono state ancora create, così configurando in materia di diritto
d'autore, una vera e propria aspettativa giuridica convenzionalmente pattuita.
Ancora, il contratto con il quale
le parti si accordino per le opere dell'ingegno future non può avere una durata
superiore a dieci anni.
Atteso che, nel caso di specie si
versa pianamente in un'ipotesi di contratto con prestazione di cosa futura (art.
1348 c.c.), è opinione della
giurisprudenza che l'editore non può sindacare bontà e valore intrinseci
all'opera, una volta che abbia assunto l'obbligo di pubblicarla, in quanto
l'obbligazione dell'autore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto,
il relativo rischio connesso strutturalmente
alla posizione
dell'editore.
Pertanto, elemento giuridico
essenziale per la completezza di tale fattispecie è la consegna da
parte dell'autore, dell'opera dell'ingegno prevista e formalmente
compiuta, cosicchè l'editore possa pubblicarla
per trarne il godimento connesso allo sfruttamento (Cassazione civile
sez. I, 8 novembre 1995, n. 11599).
L'art. 120 prevede l'ipotesi in
cui sia determinata la futura opera da creare, ma non sia pattuito un termine
essenziale in cui la stessa dev'essere consegnata all'editore; in questo caso la
legge ammette a favore di quest'ultimo l'azione in sede giudiziaria per la
determinazione in via giurisdizionale del termine (riteniamo, anche in contrasto
con parte della dottrina processuale civile che in tale ipotesi si verta su una
tipica ipotesi di giurisdizione volontaria).
La convenzione può prevedere più
edizioni dell'opera, nel qual caso l'editore è tenuto a comunicare
tempestivamente all'autore la data presumibile di esaurimento dell'edizione in
corso, prima ovviamente che ciò avvenga, e contemporaneamente - ai sensi del
co.2 dell'art. 124 - deve dichiarare allo stesso se sia sua intenzione procedere
ad una nuova edizione.
Il contratto di edizione si
risolve di diritto sia nel caso in cui l'editore abbia rinunciato ad una nuova
edizione, sia nel caso in cui, pur avendo dichiarato di voler procedere ad una
nuova edizione, trascorrere inutilmente il termine di due anni dalla notifica di
detta dichiarazione.
Tale comportamento rileva - per
espresso dettato dell'art. 124 u.c. - ai fini della configurabilità di una
responsabilità contrattuale che, come tale, giustifica un'azione di
risarcimento dei danni a favore dell'autore dell'opera.
Sul piano degli obblighi che
caratterizzano la posizione delle parti, tralasciando in questa sede di
soffermarci su quelli a cui è chiamato l'autore dell'opera - in quanto non si
differenziano dai doveri che in via generale incombono sul prestatore di un
generico obbligo di fare -, sembra più interessante esaminare gli oneri
comportamentali tipici della figura dell'editore.
All'obbligo fondamentale
dell'editore di corrispondere alla controparte i compensi pattuiti, si
aggiungono quindi in materia di contratto di edizione:
1) L'obbligo di indicare e
riconoscere nominativamente (o tramite pseudonimo) l'opera riprodotta e posta in
vendita, così riconoscendo all'autore la paternità della stessa (c.d. diritto
di paternità - art. 126).
2) L'obbligo di pubblicare o
riprodurre l'opera non oltre il termine di due anni dall'effettiva consegna
della stessa (art. 127).
Nel caso di specie, sussiste a
favore dell'autore il diritto di adire l'autorità giudiziaria per chiedere
l'anticipazione della pubblicazione o della riproduzione - a pena, in caso di
rifiuto dell'editore, di risoluzione del contratto con la conseguente emersione
di una responsabilità contrattuale - sempre che tale istanza sia giustificata
dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
Il termine di cui sopra è
considerato dalla legge come inderogabile e quindi prevale su di un eventuale
patto contrario, salva la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 127 in
materia di opere collettive.
Nell'ipotesi poi che l'editore
dichiari per iscritto di non poter pubblicare
l'opera, accompagnata dalla
cessazione dell'attività
preparatoria della pubblicazione
stessa, la
quale evidenzi chiaramente
il suo intento definitivo di non provvedere all'adempimento, la
giurisprudenza riconosce alla controparte il diritto legittimo di conseguire la
risoluzione del rapporto per colpa dell'editore
medesimo, ancorchè non sia ancora scaduto il termine pattuito
per detta pubblicazione.
In via analoga, anche la
disattesa del termine all'uopo fissato
dalla legge o dall'autorità giudiziaria, comporterà - secondo il
principio generale della configurabilità dell'inadempimento dell'obbligazione -
una responsabilità ex contracto
quando il debitore manifesti inequivocamente l'intento di non adempiere
(Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 1982 n. 1721).
3) L'obbligo di riconoscere
all'autore il diritto potestativo di modificare la sua creazione senza
pregiudizio per il carattere e la destinazione della stessa, fino al momento
della sua pubblicazione (co.1 art. 129).
4) L'obbligo di interpellare
l'autore prima di procedere alle nuove edizioni
5) L'obbligo di richiedere il
consenso dell'autore dell'opera per il trasferimento a terzi del diritto
acquisito, sempre che tale alienazione non pregiudichi la reputazione o la
diffusione del lavoro creativo (art. 132).
6) L'obbligo di interpellare
l'autore offrendogli gli esemplari dell'opera rimasti invenduti e ad un prezzo
ribassato, prima di rivenderli o mandarli al macero; è questo un tipico caso di
prelazione legale (art.133).
L'estinzione del contratto di
edizione avviene oltre che nei casi previsti in generale dalla legge, anche a
seguito di decisione giudiziaria - che ai sensi dell'art. 134 n. 4 vieti la
pubblicazione, la riproduzione o la messa in commercio dell'opera -, o ancora
nel caso in cui le copie rimangano invendute, fermo restando (ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 2582 c.c. e dell'art. 142 LDA) il diritto
dell'autore di ritirare in qualsiasi momento il suo lavoro dal commercio,
qualora concorrano gravi ragioni morali.
La scadenza del contratto, non può
comportare una successione dell'autore nei risultati raggiunti dell'editore.
Pertanto la giurisprudenza
consolidata esclude in tale ipotesi che l'editore abbia l'obbligo di consegnare,
all'autore di una
rivista, l'elenco completo degli indirizzi
degli abbonati (Pretura Roma 1 aprile 1987).