IL CONTRATTO DI EDIZIONE NELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
di Ugo Nasi

È necessario in via preliminare, ed ai fini di un'esauriente seppur succinta trattazione dell'argomento, sottolineare che il contratto di edizione, nella sua tipicità si caratterizza in particolare per il tipo di prestazione che ne costituisce l'oggetto.

Tale negozio riveste quindi i caratteri consueti che contraddistinguono i contratti c.d. a prestazione corrispettiva o sinallagmatici - dove la causa genetica della convenzione si traduce nello scambio di un bene per una somma di denaro  - salvo il fatto che nell'ipotesi in questione il bene dedotto in una delle prestazioni  convenute non è materialmente tangibile, sostanziandosi in un'opera dell'ingegno.

Come tale, il bene immateriale del lavoro creativo non può essere confuso con il corpus mechanicum  ovvero il supporto fisico sul quale il primo viene trasfuso.

Risulta singolare - anche se di indubbia efficacia - il percorso interpretativo utilizzato dalla giurisprudenza, che partendo dall'assunto che il contratto di edizione è solo quello in cui la riproduzione grafica dell'opera avviene su carta o su materiale analogo, conclude per un'esclusione dall'applicazione della normativa negoziale nelle diverse ipotesi di riproduzione   da eseguirsi  con  altre modalità, quali registrazioni, incisioni e così via (cfr. per tutti Tribunale Milano, 25 novembre 1992).

Ciò detto, i soggetti che assumono posizione centrale in tale fattispecie negoziale sono: l'autore dell'opera oggetto della prestazione di facere e l'editore che realizza il suo interesse a trarre profitto dal lavoro creativo mediante l'assunzione - a sue spese - degli oneri di riproduzione e di pubblicazione dell'opera (ovviamente oltre all'onere fondamentale relativo al compenso prestato all'autore della creazione).

Atteso pertanto che elemento essenziale del contratto di edizione è la  circostanza che la riproduzione  e la diffusione dell'opera avvengano  per conto e  a spese dell'editore, in mancanza di  tale condizione è

necessario qualificare di volta in  volta quale sia il negozio voluto dalle parti nell'esercizio dei poteri di autonomia contrattuale.

Si pensi ad esempio ad un contratto con il quale l'autore di un'opera letteraria, addossandosi ogni spesa necessaria, dia incarico ad uno stampatore di stampare,  pubblicare e  vendere l'opera.

È di tutta evidenza come nel caso di specie, si versi nella disciplina del contratto di appalto e non in quella del contratto di edizione, con la conseguenza che i diritti di autore sull'opera non si trasferiscono allo stampatore, ma rimangono di spettanza dell'autore (Pretura Verona 14 marzo 1985).

Si giustifica allora la particolare ed articolata disciplina del contratto di edizione che trova esaustiva  regolamentazione negli artt. 118 ss. della LDA.

In specie tale contratto può essere " per edizione " o a " termine " a fondamento del diritto di veder pubblicata - per accordo tra le parti - una o più edizioni dell'opera (nel contratto per edizione) o, per converso, realizzandosi una libera e di regola insindacabile scelta dell'editore sul numero delle edizioni da pubblicare (nel contratto di ed. a termine).

Ancora, mentre nella prima ipotesi il numero degli esemplari deve di norma essere determinato, a pena di una determinazione ex lege del numero di copie da pubblicare - giusta la disposizione di cui al co.4 art. 122 che fissa in via presuntiva il numero minimo di copie (2000) in mancanza di espressa indicazione -, nella seconda tipologia contrattuale, la mancanza di un numero minimo di esemplari dedotti nel contratto ne provoca la nullità senza che sia consentito alle parti alcuna deroga a tale  precetto rigorosamente imposto dal  legislatore.

Sembra importante sottolineare come il carattere particolarmente personalizzato della prestazione (l'opera dell'ingegno), giustifichi - in assonanza con il diritto di pentimento - l'esiguità del periodo di efficacia del contratto di edizione, che nell'un caso come nell'altro non può eccedere i venti anni (una deroga a questo limite temporale viene però riconosciuta nell' u.c. dell'art. 122 per i contratti aventi ad oggetto la pubblicazione di enciclopedie, dizionari, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale ecc.).

Particolare importanza assume - come detto - l'oggetto prestazionale di tale contratto, che definisce l'insieme di tutti, o di parte dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, che possono essere liberamente trasferiti dal suo autore all'editore.

In via di presunzione relativa, e quindi con l'ammissibilità della prova contraria, il co. 2 dell'art. 119 ne ammette il trasferimento anche per i diritti esclusivi (ovviamente per tali vanno intesi quelli di utilizzazione  economica delle  opere).

Residuano quindi a favore dell'autore stesso i soli diritti morali previsti a tutela  dell'integrità e paternità delle opere medesime  contro interventi lesivi di terzi ma, poichè per l'esercizio di tali diritti  non occorre  mantenere la proprietà del supporto fisico nel  quale si estrinsecano  le  opere,  l'autore  non ha  diritto  alla  restituzione  dei manoscritti, o dei disegni  originali ecc., a meno che non siano state poste riserve o condizioni all'atto della "traditio" dei suddetti disegni (Corte appello Milano, 17 marzo 1995).

Qui, forse come non mai, emerge allora la capacità, e oseremmo dire la lungimiranza, del legislatore che, conscio dell'estrema importanza e delicatezza dei diritti in gioco, e nella contezza della possibile evoluzione dinamica della materia, ha saputo anticipare - con il precetto di cui al co.3 dell'art.119 - possibili prevaricazioni ed abusi a danno dell'autore dell'opera, disponendo espressamente che il consenso delle parti, pur espresso formalmente, è inefficace quando comporti la disposizione ora per allora di diritti futuri, i quali subiscano nell'emanazione di leggi posteriori una maggiore protezione del diritto d'autore.

La compressione dell'autonomia contrattuale delle parti si riespande però - in via generale - in quanto la legge permette di regola la disponibilità di diritti che attengono alle opere che non sono state ancora create, così configurando in materia di diritto d'autore, una vera e propria aspettativa giuridica  convenzionalmente pattuita.

Ancora, il contratto con il quale le parti si accordino per le opere dell'ingegno future non può avere una durata superiore a dieci anni.

Atteso che, nel caso di specie si versa pianamente in un'ipotesi di contratto con prestazione di cosa futura (art. 1348  c.c.), è opinione della giurisprudenza che l'editore non può sindacare bontà e valore intrinseci all'opera, una volta che abbia assunto l'obbligo di pubblicarla, in quanto l'obbligazione dell'autore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso   strutturalmente  alla   posizione  dell'editore.

Pertanto, elemento giuridico essenziale per la completezza di tale fattispecie è la consegna da  parte dell'autore, dell'opera dell'ingegno prevista e formalmente compiuta, cosicchè l'editore possa  pubblicarla  per trarne il godimento connesso allo sfruttamento (Cassazione civile sez. I, 8 novembre 1995, n. 11599).

L'art. 120 prevede l'ipotesi in cui sia determinata la futura opera da creare, ma non sia pattuito un termine essenziale in cui la stessa dev'essere consegnata all'editore; in questo caso la legge ammette a favore di quest'ultimo l'azione in sede giudiziaria per la determinazione in via giurisdizionale del termine (riteniamo, anche in contrasto con parte della dottrina processuale civile che in tale ipotesi si verta su una tipica ipotesi di giurisdizione volontaria).

La convenzione può prevedere più edizioni dell'opera, nel qual caso l'editore è tenuto a comunicare tempestivamente all'autore la data presumibile di esaurimento dell'edizione in corso, prima ovviamente che ciò avvenga, e contemporaneamente - ai sensi del co.2 dell'art. 124 - deve dichiarare allo stesso se sia sua intenzione procedere ad una nuova edizione.

Il contratto di edizione si risolve di diritto sia nel caso in cui l'editore abbia rinunciato ad una nuova edizione, sia nel caso in cui, pur avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, trascorrere inutilmente il termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione.

Tale comportamento rileva - per espresso dettato dell'art. 124 u.c. - ai fini della configurabilità di una responsabilità contrattuale che, come tale, giustifica un'azione di risarcimento dei danni a favore dell'autore dell'opera.

Sul piano degli obblighi che caratterizzano la posizione delle parti, tralasciando in questa sede di soffermarci su quelli a cui è chiamato l'autore dell'opera - in quanto non si differenziano dai doveri che in via generale incombono sul prestatore di un generico obbligo di fare -, sembra più interessante esaminare gli oneri comportamentali tipici della figura dell'editore.

All'obbligo fondamentale dell'editore di corrispondere alla controparte i compensi pattuiti, si aggiungono quindi in materia di contratto di edizione:

1) L'obbligo di indicare e riconoscere nominativamente (o tramite pseudonimo) l'opera riprodotta e posta in vendita, così riconoscendo all'autore la paternità della stessa (c.d. diritto di paternità  - art. 126).

2) L'obbligo di pubblicare o riprodurre l'opera non oltre il termine di due anni dall'effettiva consegna della stessa (art. 127).

Nel caso di specie, sussiste a favore dell'autore il diritto di adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'anticipazione della pubblicazione o della riproduzione - a pena, in caso di rifiuto dell'editore, di risoluzione del contratto con la conseguente emersione di una responsabilità contrattuale - sempre che tale istanza sia giustificata dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

Il termine di cui sopra è considerato dalla legge come inderogabile e quindi prevale su di un eventuale patto contrario, salva la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 127 in materia di opere collettive.

Nell'ipotesi poi che l'editore dichiari per iscritto di non poter  pubblicare  l'opera, accompagnata  dalla cessazione  dell'attività preparatoria  della pubblicazione  stessa,  la  quale  evidenzi chiaramente  il suo intento definitivo di non provvedere all'adempimento, la giurisprudenza riconosce alla controparte il diritto legittimo di conseguire la risoluzione del rapporto per colpa dell'editore  medesimo, ancorchè non sia ancora scaduto il termine pattuito  per detta pubblicazione.

In via analoga, anche la disattesa del termine all'uopo fissato   dalla legge o dall'autorità giudiziaria, comporterà - secondo il principio generale della configurabilità dell'inadempimento dell'obbligazione - una responsabilità ex contracto quando il debitore manifesti inequivocamente l'intento di non adempiere (Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 1982 n. 1721).

3) L'obbligo di riconoscere all'autore il diritto potestativo di modificare la sua creazione senza pregiudizio per il carattere e la destinazione della stessa, fino al momento della sua pubblicazione (co.1 art. 129).

4) L'obbligo di interpellare l'autore prima di procedere alle nuove edizioni

5) L'obbligo di richiedere il consenso dell'autore dell'opera per il trasferimento a terzi del diritto acquisito, sempre che tale alienazione non pregiudichi la reputazione o la diffusione del lavoro creativo (art. 132).

6) L'obbligo di interpellare l'autore offrendogli gli esemplari dell'opera rimasti invenduti e ad un prezzo ribassato, prima di rivenderli o mandarli al macero; è questo un tipico caso di prelazione legale (art.133).

L'estinzione del contratto di edizione avviene oltre che nei casi previsti in generale dalla legge, anche a seguito di decisione giudiziaria - che ai sensi dell'art. 134 n. 4 vieti la pubblicazione, la riproduzione o la messa in commercio dell'opera -, o ancora nel caso in cui le copie rimangano invendute, fermo restando (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2582 c.c. e dell'art. 142 LDA) il diritto dell'autore di ritirare in qualsiasi momento il suo lavoro dal commercio, qualora concorrano gravi ragioni morali.

La scadenza del contratto, non può comportare una successione dell'autore nei risultati raggiunti dell'editore.

Pertanto la giurisprudenza consolidata esclude in tale ipotesi che l'editore abbia l'obbligo di consegnare,  all'autore di  una  rivista, l'elenco completo degli  indirizzi degli abbonati (Pretura Roma 1 aprile 1987).