DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL’OPERA

Il diritto di sfruttamento economico dell'opera non ha una durata illimitata, ma si esaurisce in un certo periodo di tempo trascorso il quale l'opera diventa di pubblico dominio e puň liberamente essere utilizzata e fruita da tutti.
Di seguito č sinteticamente esposta la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno.

1) Diritti d'autore.

- Opere postume: 70 anni dalla morte dell’autore;
- Opere cinematografiche: 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore;
- Opere collettive: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera o 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto;
- Opere fotografiche; 70 anni dalla morte dell’autore;
- Opere drammatico musicali, coreografiche e pantomimiche: 70 dalla morte dell’ultimo coautore;
- Opere anonime; 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera;
- Opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione al pubblico: 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione;
- Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio: 20 anni dalla prima pubblicazione;

2) Diritti connessi.
- Produttori di opere cinematografiche: 50 anni dalla fissazione del supporto - dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 50 anni;
- Esercenti la radiodiffusione: 50 anni dalla prima emissione;
- Produttori di fonogrammi: 50 anni dalla fissazione del supporto - dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 50 anni;
- Artisti, interpreti ed esecutori: 50 anni dall’esecuzione, recitazione o rappresentazione dell’opera. Se c’č fissazione dell’esecuzione, ecc. che venga pubblicata o comunicata al pubblico entro il termine di 50 anni, i diritti durano 50 anni dalla pubblicazione o comunicazione.