2. I singoli diritti morali.
A) Il diritto di inedito.
È una articolazione della
libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.,
il quale comprende anche la libertà di non manifestarlo.
In questo senso il diritto di
inedito attribuisce all’autore la facoltà di decidere quando rendere
pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in
parte.
Anche se non tutta la dottrina
è concorde sul punto, in molti sostengono che si tratti di un diritto
afferente alla personalità dell’autore (cioè alla sua libertà
morale, onore, reputazione e riservatezza) che deve essere tenuto distinto
dal diritto di pubblicazione dell’opera, il quale riveste invece carattere
spiccatamente patrimoniale. L’autonomia tra i due diritti è evidente
se si considera che il diritto di inedito non si estingue nemmeno dopo
la cessione del diritto di pubblicazione.
La volontà dell’autore
di mantenere inedita la sua opera, inoltre, deve essere rispettata anche
dopo la sua morte e può essere fatta valere da alcuni congiunti.
B) Il diritto alla paternità
dell’opera.
L'autore gode del diritto di
rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente
indicato e riconosciuto come l’artefice e, all’inverso, che non gli venga
attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata.
Anche il diritto all paternità
appartiene alla sfera della personalità dell’autore e perciò
è autonomo rispetto ai diritti di utilizzazione economica e non
si perde per effetto della cessione dei diritti a contenuto patrimoniale.
Attraverso il diritto alla paternità
sono tutelati il diritto all’onore, alla reputazione artistica, al nome
e alla identità personale.
L’usurpazione della paternità
dell’opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può
difendersi ottenendo per via giudiziale, se del caso, la distruzione dell’opera
dell’usurpatore, oltre al risarcimento dei danni.
L’autore, inoltre, ha diritto
a rivelare la propria paternità sull’opera anche se questa è
stata pubblicata anonima o pseudonima.
Il diritto morale alla paternità
è specificato dalla legge sul diritto d’autore, tra l’altro, nei
seguenti casi:
- l'editore è obbligato
a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima
o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto;
- gli autori dell'opera cinematografica
hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità
professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella
proiezione della pellicola cinematografica;
- gli esemplari del disco fonografico
non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte,
tra le altre, le indicazioni relative al nome dell'autore e nome dell'artista
interprete od esecutore.
Il diritto alla paternità
dell’opera tutela, oltre a quello dell’autore, anche l'interesse pubblico,
garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione
nella attribuzione della paternità intellettuale.
C) Diritto alla integrità
dell’opera.
L’autore ha diritto ad essere
giudicato dal pubblico per l’opera così come egli l’ha concepita.
Anche questo diritto protegge dunque la reputazione e l’immagine dell’artista.
La norma in esame dispone infatti
che l’autore ha diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Quindi, la tutela del diritto
morale all’integrità dell’opera non si estende a qualsiasi modifica
dell'opera ma riguarda, in sostanza, solo quelle modifiche che comportano
un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
Ad esempio, alcune sentenze hanno
stabilito che ogni interruzione pubblicitaria di un'opera cinematografica
trasmessa con il mezzo televisivo comporta alterazione dell’identità
dell’opera stessa, di modo che anche un singolo inserto viola il diritto
morale del suo autore.
Nelle stesso senso, la trasmissione
televisiva di films accompagnata da interruzioni pubblicitarie, qualora
esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione della effettiva identità
dell'opera e, di riflesso, contribuiscono ad offrire un'immagine alterata
del valore e della personalità dell'autore, costituisce lesione
del diritto morale di autore.
Nella materia delle interruzioni
pubblicitarie televisive è intervenuta la legge n. 223/1990 che
ne detta una specifica disciplina all'art. 8.
D) Diritto di ritirare l’opera
dal commercio: il c.d. diritto di pentimento.
L’art. 2582 del codice civile
prevede che l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto
di ritirare l’opera dal commercio. In tali casi ha solo l’obbligo di corrispondere
un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera stessa.