I SINGOLI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA
Si è detto che
i diritti di sfruttamento economico dell'opera sono quelli che nascono ed
appartengono all'autore per effetto della creazione della stessa.
Normalmente tali diritti sono dall'autore trasferiti a titolo oneroso (cioè
verso il pagamento di un corrispettivo) a soggetti - imprenditori che dispongono
dei capitali e dei mezzi necessari per la realizzazione materiale dell'opera o
delle sue copie (ad esempio, produttori discografici o cinematografici, editori,
ecc.).
L'art. 19 LDA stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dell'opera
sono tra di loro indipendenti, cioè possono essere trasferiti in maniera
autonoma e separata l'uno dall'altro e anche a persone diverse. I singoli
diritti sono qui di seguito passati in rassegna.
1. Diritto di pubblicazione.
La pubblicazione dell’opera si ha quando la stessa esce dalla sfera
dell’inedito. L’art. 12 LDA dispone che è considerata come prima
pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione, ma in
realtà la pubblicazione non può prescindere dalla rivelazione al pubblico, cioè
ad una cerchia indeterminata di soggetti.
La prima pubblicazione produce effetti ai fini della determinazione della durata
del diritto d'autore (che non è illimitato nel tempo), e serve soprattutto a
risolvere l'eventuale conflitto tra più autori che, indipendentemente l'uno
dall'altro, siano giunti alla creazione della stessa opera. In tali casi è
considerato il creatore dell'opera quello che per primo procede alla sua
pubblicazione.
L'art. 196 LDA considera come luogo di prima pubblicazione quello in cui sono
esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione sopra elencati.
A titolo di esempio, la pubblicazione si identifica: per le opere
cinematografiche con la prima programmazione e proiezione; per le opere
letterarie con la stampa e messa in vendita; per le opere delle arti figurative
con l'esposizione in pubblico; per le opere drammatiche con la rappresentazione;
per le opere musicali con l'esecuzione; per le opere radiofoniche e televisive
con la trasmissione.
2. Diritto di riproduzione.
Il diritto di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera
con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la
incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia, l'informatica ed
ogni altro procedimento di riproduzione.
3. Diritto di trascrizione.
Tale diritto ha per oggetto l'uso dei mezzi idonei a trasformare l'opera orale
in opera scritta o riprodotta con ogni possibile processo di riproduzione.
4. Diritto di esecuzione, rappresentazione
e recitazione in pubblico.
L'autore ha il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in
qualsiasi maniera, sia gratuitamente che a pagamento, l'opera musicale,
drammatica, cinematografica o qualsiasi
altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
La legge precisa che non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera svolta entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a
scopo di lucro e il lucro non sussiste quando si richiede solo un rimborso delle
spese sostenute.
Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato,
purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro.
5. Diritto di diffusione.
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione
ed altri mezzi analoghi (oggi la rete Internet) e comprende anche la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.
6. Diritto di distribuzione.
E' il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o
gli esemplari di essa. Il diritto di distribuzione comprende anche la facoltà
esclusiva di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati
dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini
promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Il diritto di porre in commercio può essere trasferito nei modi più vari. Tra
i più comuni vi sono la vendita, la locazione e il noleggio (disciplinato in
maniera autonoma), il comodato, la donazione, la trasmissione testamentaria,
ecc.
7. Diritto di traduzione, elaborazione,
pubblicazione in raccolta.
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione,
di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4 (traduzioni
in altra lingua, trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica,
modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera originaria, adattamenti, riduzioni, compendi, variazioni non
costituenti opera originale).
Il diritto di traduzione in altra lingua tutela l'autore affinché il suo
pensiero e la sua opera non siano travisati o modificati durante la
trasposizione da una lingua all'altra.
Se ha i requisiti di legge la traduzione è tutelata come autonoma opera
dell'ingegno. E' considerata traduzione anche l'attività di doppiaggio dei film
stranieri.
Le elaborazioni sono quelle indicate nell'art. 4 LDA. Le elaborazioni di parte
di terzi devono essere autorizzate dall'autore.
Per la modificazione delle opere cinematografiche la LDA stabilisce che Il
produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi
all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e l'autore,
è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta per
quanto riguarda le opere stampate.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
8. Diritto di noleggiare e di dare in
prestito.
Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere fatta per un periodo limitato di
tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal conseguimento di
un beneficio economico o commerciale.
All'autore compete il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
I diritti di noleggio, prestito e autorizzazione non si esauriscono con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di
supporti delle opere.
L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con
la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
Per alcune categorie di opere sono dettate norme particolari per i diritti di
utilizzazione economica. Esse sono: opere drammatico – musicali, composizioni
musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche; opere cinematografiche;
opere radiodiffuse; opere registrate su apparecchi meccanici; programmi per
elaboratore; banche di dati.