LA DEFINIZIONE DI OPERA DELL’INGEGNO

Secondo la legge sul diritto d’autore (LDA) le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Accanto alla nozione di opera dell'ingegno è importante precisare i requisiti giuridici per la protezione della stessa: essi sono l’originalità e la creatività, nel senso che l'opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova (creativo) rispetto all'esistente.

Queste caratteristiche, tra l’altro, conferiscono all’opera autonoma capacità distintiva rispetto a quelle preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in relazione al vero autore. In altri termini occorre l'individualità della rappresentazione, ossia l'idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un  fatto.

Per meglio precisare la portata e l'oggetto dei requisiti sopra descritti, si può citare il pensiero della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che originalità e novità non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale (cioè con riferimento solo al contenuto, tema o argomento dell’opera), ma possono riguardare anche la forma dell'esposizione del lavoro intellettuale. Dunque, prosegue la Corte, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire oggetto di un opera tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse in un modo che esprima l'apporto di una elaborazione personale dell'autore.

La Corte, in base a tali principi, ha affermato nella stessa sentenza che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci, quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a  criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici  criteri alfabetici e cronologici.

In sintesi, solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell'ingegno tutelata dalla legge.