LA DEFINIZIONE DI OPERA DELL’INGEGNO
Secondo la legge sul diritto
d’autore (LDA) le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo
del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Accanto alla nozione di opera
dell'ingegno è importante precisare i requisiti giuridici per la protezione
della stessa: essi sono l’originalità e la creatività, nel senso che l'opera
deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto
alla realtà preesistente; occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova
(creativo) rispetto all'esistente.
Queste caratteristiche, tra
l’altro, conferiscono all’opera autonoma capacità distintiva rispetto a
quelle preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in
relazione al vero autore. In altri termini occorre l'individualità della
rappresentazione, ossia l'idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un
sentimento, un'idea, un fatto.
Per meglio precisare la portata e
l'oggetto dei requisiti sopra descritti, si può citare il pensiero della Corte
di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che originalità e novità non
devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale (cioè con riferimento
solo al contenuto, tema o argomento dell’opera), ma possono riguardare anche
la forma dell'esposizione del lavoro intellettuale. Dunque, prosegue la Corte,
anche notizie già di dominio pubblico possono costituire oggetto di un opera
tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse in un modo che
esprima l'apporto di una elaborazione personale dell'autore.
La Corte, in base a tali
principi, ha affermato nella stessa sentenza che la protezione propria del
diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci, quando
l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella
sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a
criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici
criteri alfabetici e cronologici.
In sintesi, solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell'ingegno tutelata dalla legge.