LE SINGOLE CATEGORIE DI OPERE PROTETTE

La legge sul diritto di autore contiene una esemplificazione delle categorie di opere oggetto di protezione.

1) Opere letterarie.
Sono tutelate dal diritto d’autore le opere appartenenti alla letteratura (ad esempio racconti, poesie, romanzi, novelle), ma anche opere analoghe (tipo monografie, discorsi, lezioni, articoli di giornale di argomento letterario, soggetti cinematografici);

2) Opere drammatiche.
Si tratta sempre del genere letterario, ma tali opere appartengono al teatro (commedie, musical, tragedie ed in generale ogni tipo di lavoro teatrale);

3) Opere scientifiche (ad esempio, teorie, metodi e risultati di ricerche scientifiche);

4) Opere didattiche, tipo quelle destinate all’insegnamento e rivolte a favorire la conoscenza di una determinata materia;

5) Opere religiose, come prediche, sermoni, commenti alle scritture sacre;

6) Opere e composizioni musicali, con o senza parole; opere drammatico – musicali e variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

7) Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

8) Opere delle arti figurative (ad esempio, scultura, pittura, arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, scenografia);

9) Disegni e opere dell'architettura;

10) Opere dell'arte cinematografica;

11) Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;

12) Programmi per elaboratore;

13) Banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.