La legge sul diritto di autore
contiene una esemplificazione delle categorie di opere oggetto di protezione.
1) Opere letterarie.
Sono tutelate dal diritto d’autore le opere appartenenti alla letteratura (ad
esempio racconti, poesie, romanzi, novelle), ma anche opere analoghe (tipo
monografie, discorsi, lezioni, articoli di giornale di argomento letterario,
soggetti cinematografici);
2) Opere drammatiche.
Si tratta sempre del genere letterario, ma tali opere appartengono al teatro
(commedie, musical, tragedie ed in generale ogni tipo di lavoro teatrale);
3) Opere scientifiche (ad
esempio, teorie, metodi e risultati di ricerche scientifiche);
4) Opere didattiche, tipo quelle
destinate all’insegnamento e rivolte a favorire la conoscenza di una
determinata materia;
5) Opere religiose, come
prediche, sermoni, commenti alle scritture sacre;
6) Opere e composizioni musicali,
con o senza parole; opere drammatico – musicali e variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
7) Opere coreografiche e
pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
8) Opere delle arti figurative
(ad esempio, scultura, pittura, arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, scenografia);
9) Disegni e opere
dell'architettura;
10) Opere dell'arte
cinematografica;
11) Opere fotografiche e quelle
espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
12) Programmi per elaboratore;
13) Banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.