LA RISERVATEZZA NELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (1999)
di Massimo Prosperi
(Intervento svolto in seno al V incontro di studio del Servizio giuridico –
legale per la tutela dei diritti dei poveri sul tema "Povertà e tutela
della dignità inviolabile della persona", presso la Sala Rossa del Palazzo
del Laterano in Roma)
In memoria del Prof. Angelo Valenti
SOMMARIO: 1. Le finalità della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Esigenze normative e sociali cui la legge ha dato risposta. 3. Le definizioni fondamentali. 3.1. Classificazione delle informazioni personali. 4. Ambito di applicazione della legge. 5. Il "bisogno" di dati personali da parte delle associazioni di volontariato. 6. Motivi del regime di favore accordato alle organizzazioni di volontariato. 7. Le singole prescrizioni imposte alle organizzazioni di volontariato. 8. Conclusioni.
1. Le finalità della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Esattamente un anno fa – in seguito ad un dibattito dottrinale e
giurisprudenziale pluridecennale intorno al generale diritto di privacy e
a seguito di un iter parlamentare durato oltre dieci anni [1]- è entrata
in vigore la legge 675/96 relativa alla "tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Tale legge si
prefigge le finalità di tutelare i diritti, le libertà fondamentali e la
dignità delle persone nell’ambito del trattamento dei dati personali, con
particolare riferimento a due diritti cui dottrina e giurisprudenza sono
concordi nell’attribuire rango costituzionale. Essi sono la riservatezza,
intesa come diritto alla integrità della propria sfera privata in relazione all’insieme
di informazioni che un soggetto intende sottrarre alla conoscenza altrui e l’identità
personale intesa come corretta e veritiera rappresentazione di un individuo agli
occhi della collettività. Il rispetto di questi due diritti, che pur sono
dotati di autonoma rilevanza, risulta essere strumentale al fine di tutelare
più in generale il bene, parimenti rilevante a livello costituzionale, della
dignità umana.
2. Esigenze normative e sociali
cui la legge ha dato risposta.
La creazione di una legge specifica a tutela delle informazioni personali
risponde a due importanti esigenze.
La prima è stata quella di attivare specifici strumenti di tutela al fine di
resistere alla sempre maggiore commercializzazione degli aspetti più intimi
della persona umana resi possibili dall’impiego nei contesti sociali più vari
delle tecnologie in genere e, più recentemente, di quelle informatiche e
telematiche (prime tra tutte le c.d. tecnologie interattive).
Ciò vale maggiormente per i soggetti più emarginati e indifesi contro le
invasioni burocratiche operate dai soggetti pubblici (rese più agevoli dalla
imperante necessità di ricorrere, spesso per la stessa sopravvivenza, a servizi
pubblici assistenziali che raccolgono notevoli quantità di dati diffondendoli
poi ad altre amministrazioni) e dall’imprenditoria privata per il notevole
valore delle informazioni personali utilizzate come preziosa merce di scambio.
La seconda esigenza è stata quella di regolarizzare la posizione dell’Italia
rispetto ad una serie di obblighi internazionali e comunitari precedentemente
assunti per evitare di cadere in una situazione di emarginazione o addirittura
di isolamento rispetto al contesto internazionale e al processo dell’integrazione
degli Stati membri dell’Unione Europea, anche sotto il profilo della
omogeneizzazione delle legislazioni nazionali per le quali il riferimento
obbligato, in questa materia, è rappresentato da una direttiva del 1995.
3. Le definizioni fondamentali.
L’art. 1, appena dopo l’enunciazione delle finalità, si preoccupa di
fissare una serie di definizioni funzionali alla particolarità della materia
trattata. Tra di esse possono considerarsi di primaria importanza quelle di
trattamento, dato personale, comunicazione e diffusione, proprio perché
rappresentano l’essenza delle questioni che la legge mira a disciplinare.
Infatti, il trattamento rappresenta l’obiettivo centrale della disciplina
posta dalla legge a scapito della nozione, ormai superata seppur presente, di
banca dati; i dati personali sono la "materia" su cui il trattamento
è eseguito; la comunicazione e diffusione costituiscono le attività cui sono
direttamente imputabili tutti gli effetti negativi nei confronti dei soggetti
coinvolti e a cui è direttamente connessa la redditizia attività economica del
commercio dei dati personali.
La nozione di trattamento ha natura complessa ed elastica, in quanto sotto tale
denominazione può ricadere sia una soltanto, sia una combinazione di alcune o
di tutte le operazioni elencate nella lett. b, le quali coprono esaustivamente l’intero
spettro delle attività che si possono compiere sui dati. Di tali operazioni
alcune possono essere eseguite anche senza l’ausilio di mezzi automatizzati,
dunque la nozione di trattamento è stata dissociata dall’uso necessario di
strumenti elettronici cui era tradizionalmente collegata per abbracciare anche
le operazioni compiute manualmente.
La definizione, altrettanto centrale, di dato personale presenta problemi più
articolati. Punto di partenza obbligato è che l’informazione è personale se
esprime un qualche legame con un soggetto determinato sia esso persona fisica,
giuridica, ente o associazione, permettendo quindi di differenziare un soggetto
da tutti gli altri. Tuttavia l’assolutezza di questa affermazione deve essere
stemperata, come giustamente fa la legge introducendo il riferimento a qualsiasi
altra informazione (quindi anche quelle che non mostrano un legame diretto con
un soggetto), considerando le potenzialità degli strumenti informatici in
relazione alla capacità di trattare i dati attraverso operazioni complesse
(interconnessioni, raffronti, riferimenti incrociati) in grado di ricostruire un
profilo estremamente particolareggiato dell’individuo.
Ciò significa che anche il dato apparentemente privo di elementi che ne
permettano la riferibilità ad un soggetto può invece rivelarla dopo essere
stato sottoposto ad opportuno trattamento. Parimenti opportuna risulta essere la
menzione espressa del "numero di identificazione personale", come il
codice fiscale, il quale può funzionare come chiave di accesso ad ulteriori
informazioni sull’interessato.
Comunicazione e diffusione rientrano entrambe nella nozione di trattamento ma
sono anche oggetto di un rigore definitorio ulteriore poiché rappresentano il
momento più delicato della circolazione delle informazioni soprattutto per la
questione dell’alto valore commerciale dei dati e della mercificazione degli
aspetti anche più intimi delle persone quale preziosi beni di scambio.
Le due definizioni sono state elaborate secondo uno stile descrittivo, come atto
del portare i dati a conoscenza di soggetti terzi rispetto alle parti del
rapporto raccoglitore – cedente, anche attraverso la semplice consultazione,
cioè senza che le informazioni trapassino nella sfera di appartenenza del
terzo. La differenza fra le due nozioni si basa sul parametro della
determinatezza o meno dei soggetti destinatari.
3.1. Classificazione delle
informazioni personali.
I dati personali sono soliti essere distinti in due categorie: quelli comuni la
cui nozione si ricava in negativo dalla non appartenenza ai dati c.d. sensibili
e, appunto, i "dati sensibili", elencati nell’art. 22 della legge
(dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose
e filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
organizzazioni a carattere politico, sindacale, religioso, nonché lo stato di
salute e la vita sessuale).
Ai dati sensibili, definiti anche "nucleo duro" della privacy, è
assicurato un livello di protezione maggiore in ragione dei rischi di pesanti
discriminazioni sociali che ordinariamente derivano dalla loro circolazione (es.
rifiuto dell’assunzione o del mantenimento del posto di lavoro per timore dell’eccessiva
morbilità o per frequenti assenze per malattia del lavoratore, rifiuto di
stipulare un contratto di assicurazione o richiesta di un premio notevolmente
maggiorato a causa del rischio più elevato).
4. Ambito di applicazione della
legge.
Sotto il profilo soggettivo, e salva la disciplina più elastica riservata a
particolari trattamenti in ambito pubblico [2] e agli enti pubblici non
economici, la legge trova applicazione al trattamento "da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato", ivi comprese quindi le associazioni
di volontariato che svolgono attività di assistenza e tutela degli indigenti,
sotto gli aspetti più vari, senza perseguire uno scopo di lucro le quali,
giuridicamente, sono assimilabili ai soggetti privati.
In relazione all’ambito oggettivo, come accennato, la legge si estende
indifferentemente ai trattamenti elettronici e manuali. Questa disciplina
unificata, che non differisce cioè a seconda degli strumenti utilizzati per
condurre il trattamento dei dati, fa in modo di non vanificare la tutela
apprestata.
In caso contrario la legge potrebbe essere (lecitamente) aggirata attraverso la
creazione di basi cartacee di dati o archivi manuali che, anche se in grado di
conservare e trattare quantità sensibilmente minori di dati, potrebbero in
egual maniera rappresentare forme di aggressione e violazione della privacy
individuale e collettiva, fungendo da serbatoi occulti dei dati più delicati.
Giustamente quindi è stato considerato irrilevante il supporto e il metodo
utilizzato a tutto vantaggio del criterio della finalità cui i dati sono
destinati [3].
5. Il "bisogno" di
dati personali da parte delle associazioni di volontariato.
Tutte le organizzazioni che, per spirito filantropico e per l’attuazione di
una reale giustizia sociale, svolgono attività di assistenza sanitaria,
psicologica, giuridica o di semplice ascolto e sostegno morale necessitano per
il loro stesso buon funzionamento di un sistema di organizzazione interna che si
basa in larga parte sulla tenuta di archivi contenenti dati di natura eterogenea
circa gli utenti che si rivolgono alla struttura. Oltre alla finalità meramente
organizzativa, la raccolta di informazioni personali risulta essere strettamente
strumentale allo specifico aiuto che viene domandato nel quadro delle finalità
istituzionali dell’ente. Ciò è particolarmente evidente per le strutture di
tipo sanitario e giuridico. Le prime debbono raccogliere, per esemplificare,
dati anamnestici sulla salute dell’individuo per valutare la compatibilità
specifica di un determinato trattamento con le condizioni di salute del
paziente; le seconde, al fine di apprestare un’assistenza efficiente e
consapevole, debbono spesso richiedere all’utente notizie sul reddito o sulla
composizione del nucleo familiare (ad esempio per valutare la possibilità di
attivare lo strumento del gratuito patrocinio o la congruità di un assegno di
mantenimento in un giudizio di separazione personale tra coniugi), sulla
pregressa storia giudiziaria, certificati medici e così via. L’impossibilità
di disporre di tali notizie porterebbe a vanificare la stessa utilità ed
efficacia dell’attività giuridica prestata, privando l’interessato di
quella che in molti casi è l’unica tutela cui può realisticamente attingere
in ragione delle precarie condizioni morali e materiali in cui versa.
Se si valuta il massiccio afflusso di utenti alle strutture, reso oggi ancora
più intenso da quelli che sono definiti come "i nuovi poveri", ci si
rende facilmente conto di quale possa essere la mole di dati personali
conservati dalle organizzazioni di volontariato, le quali sono dunque investite
in pieno dalla disciplina della legge n. 675/96.
6. Motivi del regime di favore
accordato alle organizzazioni di volontariato.
Tuttavia, proprio la mancanza della finalità del profitto accanto al
particolare valore morale e sociale dell’opera svolta ha indotto il
legislatore a predisporre un regime giuridico di favore rispetto alle persone
fisiche e alle altre categorie di enti che si concretizza nell’esenzione da
alcuni obblighi o dall’imposizione di adempimenti meno gravosi nei confronti
del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità istituita al
fine di promuovere e controllare il rispetto della legge da parte dei soggetti
obbligati.
7. Le singole prescrizioni
imposte alle organizzazioni di volontariato.
Scendendo nel concreto delle prescrizioni, le organizzazioni di volontariato
sono esentate dall’obbligo di notificare al Garante il trattamento di dati
comuni, nonché da quello di richiedere alla medesima autorità – in via
preventiva rispetto all’inizio del trattamento – l’autorizzazione al
trattamento di dati sensibili. Quest’ultima agevolazione si deve all’emanazione
di due autorizzazioni generali, rilasciate cioè per categorie omogenee di
attività o tipi di trattamento eseguiti (Aut. N. 2/1997; Aut. N. 3/1997), che
tuttavia perderanno efficacia dopo il 30 settembre 1998, salva la possibilità
di proroga o rinnovo.
Un’altra serie di obblighi riveste invece natura permanente e la loro
violazione espone i trasgressori, a seconda dei casi, ad interventi inibitori e
repressivi dell’Autorità Garante, al risarcimento del danno – anche non
patrimoniale – e a sanzioni penali o amministrative.
Tali obblighi sono di seguito sinteticamente esposti.
A) In riferimento all’esecuzione del trattamento:
B) All’atto della raccolta dei dati personali:
C) Da ultimo, per tutta la durata del trattamento, si devono apprestare misure – fisiche, logiche e organizzative – atte a garantire la sicurezza dei dati, cioè ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
8. Conclusioni.
Sebbene dunque le associazioni di volontariato siano votate al perseguimento di
finalità di particolare meritevolezza valutabile tanto sul piano etico –
religioso, quanto su quello sociale (nel quale rappresentano spesso una
importantissima valvola di sfogo del malessere e delle tensioni sociali
attraverso il fondamentale ruolo di supplenza alle insufficienze croniche delle
strutture pubbliche) esse sono soggette all’applicazione della legge in esame,
quantunque, come si è visto, in forma attenuata.
L’osservanza delle norme poste a tutela delle informazioni personali dei
soggetti che si rivolgono a strutture a vocazione volontaristica rappresenta un’ulteriore
occasione per manifestare in modo veramente concreto la considerazione dei
diritti degli utenti alla cui completa realizzazione esse già contribuiscono in
modo così determinante. Il rispetto dei dati personali degli utenti si
inserisce dunque a pieno titolo tra le finalità etico – istituzionali degli
enti e contribuirà sicuramente ad accrescere e consolidare la fiducia che gli
utenti stessi ripongono nel loro operato.
NOTE.
1. Per un commento alle esperienze parlamentari pregresse cfr. G.B. Ferri, Privacy
e libertà informatica, in AAVV, Banche dati, cit., pp. 50 ss., con
particolare riferimento al progetto Mirabelli; sullo stesso progetto v. anche E.
Giannantonio, Il progetto di legge sulle banche di dati personali e le
normative straniere, in Giur. it., 1985, IV, pp. 210 ss.; M.G.
Losano, I progetti di legge italiani sulla riservatezza dei dati personali,
in AAVV, Banche dati, cit., pp. 149 ss.; G. Ciacci, Problemi e
iniziative in tema di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai
dati sanitari, in Pol. dir., 1991, pp. 685 ss.; G. Buttarelli, Banche
dati e tutela della riservatezza – La privacy nella società dell’informazione,
Milano, Giuffrè, 1997, pp. 110 ss.
2. Essi sono disciplinati dall’art. 4 e sono rivolti al perseguimento di fini
di particolare delicatezza nel settore della giustizia, della sicurezza
pubblica, della difesa e sicurezza dello Stato. Per un commento dettagliato al
regime specifico cui tali trattamenti sono sottoposti v. G. Buttarelli, Op.
cit., p. 129 (nota n. 214) e, anche per l’analisi specifica delle diverse
attività, pp. 198 ss.
3. Nella Raccomandazione dell’OCSE sull’argomento (Guidelines for the
Protection of Privacy and Transborder Flows of Data del 1980) si evidenzia
con chiarezza l’inconveniente suindicato e si prospetta inoltre il problema di
trovare un esatto ed inequivoco criterio discretivo tra i due tipi di
trattamento (automatizzato e manuale): spesso infatti una distinzione netta non
è possibile a causa dell’uso di sistemi misti per cui ci sono stadi del
trattamento dei dati che possono o meno avvalersi di sistemi automatici.