IL DIRITTO DI SATIRA NON PUO'
LEDERE I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA
(Cassazione V Penale n. 13563 del 22 dicembre 1998, Pres. Saulino, Rel.
Rotella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo SAULINO
Presidente
Dott. Giuliana FERRUA
Consigliere
Dott. Nunzio CICCHETTI
Consigliere
Dott. Giuseppe SICA
Consigliere
Dott. Mario ROTELLA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) SENESI Vauro, n. 24.3.55 a Pistoia; 2) FRAU Sergio
avverso sentenza C.A. Roma 21.10.97.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. Rotella
udito il Pubblico Ministero nella persona del s.f.f. L. Ciampoli
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
udito il difensore Avv. G. Le Pera, che ha chiesto l’accoglimento
ritenuto
1 - Sergio Frau, autore
dell’articolo Riso amaro, pubblicato sul Venerdì della Repubblica, in cui era
inserita una vignetta di Vauro Senesi, raffigurante una donna che succhiava un
microfono, con la dicitura "mostriciattoli, la senatrice Alberti
Casellati (due cognomi al prezzo di uno) esprime il suo apprezzamento per la
relazione Berlusconi spompinando direttamente il microfono", e lo
stesso Senesi, imputati di diffamazione a mezzo stampa, ed Eugenio Scalfari,
direttore (imputato ex art. 57 CP), sono stati assolti da Tribunale di Roma
l’11.11.96, rispettivamente Frau e Scalfari perchè il fatto non costituisce
reato (si trattava di satira), e Senesi per non averlo commesso (ignorava la
ripubblicazione della vignetta, già pubblicata su Cuore).
L’appello della p.c., che non è comparsa, nè ha quindi presentato
conclusioni, è stato dichiarato inammissibile nei confronti di Scalfari, perchè
l’art. 577 CPP non legittima la p.c. ad impugnare anche agli effetti penali
per l’art. 57 CP. Gli altri imputati sono stati condannati ciascuno a lire
1.000.000 di multa.
Con il ricorso congiunto per entrambi, da parte dei loro difensori, si
denuncia: 1 - violazione art. 577 CPP, perchè se la p.o. dalla
diffamazione, costituita p.c., può impugnare la sentenza di condanna e di
proscioglimento anche agli effetti penali, il giudice non può pronunciare
condanna penale se non può decidere degli effetti civili, perchè
l’impugnazione non corrisponde al modello descritto ed è invalida per il
combinato disposto degli artt. 82/2 e 598 CPP; 2 - violazione art. 595 CP,
in quanto la vignetta ha significato metaforico e non è pensabile che il
lettore immagini come reale il gesto descritto e lo attribuisca alla querelante,
maggiormente che è inserita in un contesto di irrisione alla eccessiva
condiscendenza verso il governo, esternato con eccessivo plauso da parte del
personaggio politico; 3 - violazione artt. 595 e 51 CP CP, 9 e 33
Costituzione perchè, trattandosi di satira, non entra in discorso solo la
libertà di manifestazione, ma anche quella di espressione culturale ed
artistica, e la satira ha solo limite nel nesso di coerenza tra dimensione
pubblica del soggetto e contenuto artistico espressivo. Inoltre la sentenza si
contraddice, laddove prima afferma che la notorietà del personaggio non è
dimostrata e poi segnala la sua natura pubblica, connotata "dalla
prestigiosa funzione di senatrice", che nella specie aveva svolto al senato
un discorso in occasione dell’insediamento del governo Berlusconi, il cui
contenuto aveva dato luogo all’irrisione della vignetta; 4 - violazione
artt. 521 e 522 CPP, perchè la motivazione s’incentra piuttosto sul
contenuto dell’intera pagina del giornale che su aspetti della vignetta, e in
particolare si appunta sul trafiletto ove si indicano quali ‘cortigiani’
eletti, Ferrara, Sgarbi e Letta. Ma l’imputazione non concerne questa parte, e
si sarebbe potuto innanzitutto rispondere che essa non si riferisce alla
Casellati, onde è stato inibito il diritto di difesa; 5 - vizio di
motivazione, in quanto gl’imputati erano stati prosciolti in I grado,
essenzialmente per mancanza di dolo, non avendo Vauro consapevolezza della
ripubblicazione della vignetta e essendosi Frau limitato ad una rassegna stampa
della satira dei primi cento giorni del governo Berlusconi. Ma la sentenza di
appello non considera affatto questo aspetto e, cioè, non dà conto delle
ragioni per cui si è inteso superare questa valutazione della sentenza
impugnata; 6 - violazione artt. 50 e 59 CP - vizio di motivazione, perchè
si omette di trarre le dovute implicazioni dal fatto che la senatrice non aveva
preso alcuna iniziativa, dopo la pubblicazione della stessa vignetta su Cuore,
e ciò implica un consenso dell’avente diritto, che può essere valutato anche
in senso putativo.
2 - Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata si rifà al
principio che la pronuncia penale, su appello ex art. 577 CPP della p.c. non
comparsa, non implica violazione dell’art. 82/2 CPP, cioè della norma che
prevede la revoca tacita, che non è applicabile all’appello (art. 598), posto
che, per l’art. 76/2, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti
in ogni stato e grado (cfr. sul punto, già circa il codice prev., cass.
19.2.74, Caterinuzzi, in Cass. pen., mass. ann. 1976, 248; cass., 18.2.81,
Stoccoli, ivi, 1983, 699) e quello attuale, tra l’altro: cass. sez. IV,
24.4.95, Prestigiacomo, CED 201502).
Difatti, qui si precisa, nel giudizio d’appello, l’interesse della p.c.
(cui si correla la disciplina della revoca tacita della costituzione)
all’impugnazione agli effetti penali ex art. 577 CPP persiste al momento della
decisione, sebbene non compaia e non presenti perciò conclusioni scritte, perchè
è ferma la sua possibilità di presenziare al processo nei gradi successivi, o
di agire conseguentemente in sede civile. La sentenza conclude, altrettanto
correttamente, che non ricorre alcuna delle cause tassative di inammissibilità
(art. 591 CPP), e che la rinuncia all’impugnazione non può essere tacita.
3 - Le censure di motivazione sono in parte fondate.
Il ricorso sottolinea che la satira è tutelata non solo quale libera
manifestazione di pensiero, ma quale espressione culturale ed artistica di
censura dei modi di esercizio del potere e cioè del costume politico.
In effetti esiste un diritto di satira, riconosciuto in dottrina,
distinto da quelli di cronaca e critica soprattutto dalla giurisprudenza di
merito. E si rileva che la consistenza dissacratoria della satira contemporanea
giunge a livelli surreali, soprattutto perchè sono divenute prevalenti rispetto
a quelle del linguaggio parlato, oggetto tradizionale di studio e di analisi, le
sue manifestazioni iconografiche, circa le quali gli strumenti consueti, troppo
legati alla cultura ufficiale, appaiono inadeguati. E’ necessario pertanto
determinarne i confini di liceità. Per quanto interessa, l’attenzione va
riposta sulla satira politica.
In particolare, per cultura delle istituzioni, deve intendersi non solo
quella ufficiale, che ne implica il rispetto, ma anche la sintesi di nozioni e
sentimenti, che ne concerne il rapporto con i cittadini, e che si percepisce
nella società, in un determinato momento della vita del paese. Di questa
cultura, essenzialmente umorale, è libera espressione la satira politica, che
mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un
pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed
ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica in quanto opera una
rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta,
propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi
razionali della verifica critica, purchè attraverso la metafora pure
paradossale, sia comunque riconoscibile se non un fatto o un comportamento
storico, l’opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue
convinzioni altrimenti espresse, che per sè devono essere di interesse sociale.
Pertanto può offrirne la rappresentazione surreale, purchè rilevante in
relazione alla notorietà della persona, assumendone connotati che sfuggono
all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non
astrarsene sino a fare attribuzioni non vere (in questo senso va corretto il
principio di svincolo assoluto dai canoni del diritto di cronaca e critica, cfr.
Tribunale Roma in sede civile 1.3.92 Cassisi ed a. contro Arbore ed a., che si
richiama agli artt. 9 e 33 Cost. oltre che all’art. 21; e confermato il
principio di coerenza tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto
artistico, cfr. Pretore Roma 16.2.89, Vanzina c. Videotime).
Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e
frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato
da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di
correttezza dell’espressione (così, v. sopra, e però radicalmente escludendo
anche il canone della verità di fatto, Pretore Roma, 5.6.91, Berlusconi c.
Espresso). Ma, al pari di ogni altra manifestazione di pensiero, essa non può
superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo, oltre il ludibrio della
sua immagine pubblica, al disprezzo la persona (cass. sez. V, Carrubba, 16.3.92,
in Cass. pen. 1993, pone il limite nella contumelia e nella denigrazione).
La motivazione ritiene in concreto superato il limite di continenza a
cagione di una metafora decisamente volgare, che lede la femminilità
dell’offesa, raffigurata nell’atto di praticare una fellatio al microfono di
cui è dotato il seggio senatorio, la qual cosa suscita disprezzo verso la sua
persona. Tale valutazione risponde al principio delineato in materia di
continenza e, per se stessa, è incensurabile in questa sede, per quanto nulla
nel contesto grafico e scritto porti realmente a dubitare dei costumi sessuali
della persona.
Nè rileva che la sentenza faccia effettivo malgoverno del principio di
‘coerenza’ tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico, la
qualcosa pertiene all’interesse sociale della divulgazione. La persona offesa
ha realmente pronunciato un discorso da un seggio del senato, per esprimere la
fiducia al governo presentato dal capo del suo partito, ed il fatto da cui è
estratto il giudizio è rispondente alla realtà e non si vede quale sede più
ufficiale e quale carenza di notorietà, nell’unico senso che interessa, se ne
possano indurre, per escludere il mancato rispetto del limite di verità, come
sopra delineato, in rapporto al simbolismo del messaggio.
Inoltre la motivazione, intorno al tenore dell’articolo che introduce le
vignette, è errata laddove induce che vi sia stata l’attribuzione di un
epiteto gratuitamente offensivo di ‘appartenente ad una corte’, alla
querelante. Non sussiste benvero, nel caso, la violazione degli artt. 521 - 522
CPP, sostenuta nel ricorso, dal momento che nell’imputazione formale si fa
riferimento a tutto l’articolo. Tuttavia, come traspare dalla stessa
ricostruzione offerta, in nessun punto si sostiene, contrariamente al vero, che
la querelante sia stipendiata da Berlusconi, o altrimenti legata privatamente a
lui, che altrimenti ha portato in parlamento ed al governo persone retribuite
dalle sue imprese. L’accostamento è nel rilievo che, quale fondatore e capo
del partito, approntato appena prima delle votazioni, ha anche procurato
l’elezione di persone pronte al consenso nei suoi confronti sino
all’adulazione, la qualcosa non toglie il distinguo circa il fatto che la
querelante (dei cui meriti, qui indiscussi, si fa portatrice la sentenza) non
abbia altrimenti relazioni se non politiche con Berlusconi. Pertanto illustra in
termini leciti, per quanto fortemente polemici, quello che nel suo caso, come in
altri, dice la vignetta. Nulla di più.
Neanche per questa via, dunque, la motivazione dimostra che esistono
argomenti decisivi per ritenere escluso l’interesse sociale e soprattutto la
rispondenza all’accaduto nell’esercizio del diritto di critica, men che di
satira (come pure specifica la sentenza), nei confronti della querelante, per
quanto l’attribuzione, innanzitutto a Berlusconi, e de relato a lei per il
discorso, e solo per quanto da esso si vuole indurre, sia fortemente polemica.
Tuttavia ne esce dimostrato implicitamente il dolo di Frau, che ha curato la
raccolta delle vignette: in sintesi quella incriminata, per quanto surreale
nella rappresentazione di un fatto vero ed inserita in un contesto critico
altrimenti lecito, si ritiene superare il limite di continenza, e il dolo di
diffamazione è generico e può essere anche indiretto, e sicuramente non è
escluso dal tenore intrinseco della rappresentazione. Nè, per questa stessa
ragione, può ritenersi scriminata dal consenso dell’avente diritto la scelta
di Frau di ripubblicare la vignetta. Per quanto la p.o. non avesse proposto
querela in precedenza, nulla dimostra che ne abbia avuto conoscenza prima ed
anche avendola, nulla esclude il suo diritto di querelarsi per la sua
ripubblicazione su altro organo di stampa, in diverso contesto.
Il 5° motivo è fondato per quanto concerne Senesi. La sentenza non
spende una parola per dimostrarne la colpevolezza, ed era stato assolto con
formula piena in primo grado, per non aver saputo della ripubblicazione della
vignetta.
Pertanto l’annullamento è limitato alla sua condanna, ed è necessario un
nuovo esame, circa l’appello della p.c. nei suoi confronti.
p.q.m.
annulla l’impugnata sentenza,
limitatamente a Senesi Vauro, con rinvio per un nuovo esame, ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma. Rigetta il ricorso di Frau Sergio, che condanna
al pagamento delle spese di procedimento.
Roma, 20.10.1998
Il Consigliere Est. Il Presidente
F.to Mario Rotella F.to Aldo Saulino
Depositata in Cancelleria in data 22 dicembre 1998.