DECISIONE SU RICORSO PRESENTATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675
adottata nella riunione del 14 ottobre 1997
TRA:
Ricorrente: Vincenzo La Badessa, assistito dall'Avv. .......... presso lo stesso elett.te domiciliato in ..............
E
Titolare: "l'Unità", "La Repubblica" e "La
Nazione"
Responsabile: i relativi direttori responsabili
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
OSSERVA:
il ricorrente lamenta la circostanza che alcuni quotidiani hanno pubblicato la
notizia del deposito di una richiesta di rinvio a giudizio. Tale notizia sarebbe
stata diffusa anteriormente alla notificazione dell'avviso di udienza;
il ricorrente chiede che il Garante ordini il blocco della diffusione dei dati
relativi alla sua posizione giudiziaria, applicando nel caso di specie il
principio secondo cui viola le norme a tutela della riservatezza e, in
particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 675/1996, la
pubblicazione della notizia relativa ad un atto di indagine penale diffusa prima
che l'interessato possa averne conoscenza ai sensi dell'articolo 329 del codice
di procedura penale (segnalazione del Garante in data 2 luglio 1997);
il ricorrente pone in discussione non la veridicità della notizia, ma la
circostanza dell'avvenuta diffusione antecedente alla notificazione dell'avviso.
Così circoscritto il tema della decisione, il ricorso è manifestamente
infondato.
La segnalazione del 2 luglio 1997 si riferisce all'illecita pubblicazione della
notizia relativa ad un atto di indagine nel processo penale. Il principio da
essa affermato non è applicabile al caso di specie. La richiesta di rinvio a
giudizio non è qualificabile come atto d'indagine e l'art. 329 c.p.p. non è,
quindi, applicabile.
Gli articoli di stampa prodotti dal ricorrente riferiscono la notizia della
presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio senza oltrepassare i limiti
posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza (art.20, comma 1,
lettera d), legge n. 675/1996).
Il ricorso va dichiarato, quindi, manifestamente infondato.
Qualora le notizie relative alla posizione giudiziaria del ricorrente siano
riferite sulla stampa in termini non veritieri, restano fermi gli strumenti di
tutela che la legge n. 675/1996 e altre leggi dello Stato prevedono a garanzia
della persona.
IL PRESIDENTE