E'
legittima una richiesta di rettificare dati relativi al registrante di un
dominio Internet
Nella
riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato dal sig. B. P., in proprio e nella qualità di
legale rappresentante della ditta individuale Alfa di P. B., nei confronti di
Kappa s.r.l.;
Vista la documentazione in atti;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli
18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore
il prof. Ugo De Siervo;
1.
Il ricorrente ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n.
675/1996, lamentando di aver ricevuto un riscontro negativo dalla Kappa s.r.l.
con cui aveva stipulato un contratto per registrare alcuni nomi a dominio, ad
una richiesta rivolta ai sensi dell'art. 13 della citata legge al fine di
ottenere la rettifica dei dati relativi all'assegnazione del dominio
carsspareparts.com, di cui risulterebbe titolare la medesima società. Nella
banca dati gestita dalla Network Solutions Inc. (NSI) in qualità di
"registrar" dei nomi a dominio, la ditta individuale del ricorrente
apparirebbe solo come "administrative contact" del predetto dominio,
mentre come "registrant" (soggetto cui spetterebbe, ad avviso del
ricorrente, la titolarità del nome a dominio assegnato) sarebbe stata
erroneamente indicata la Kappa s.r.l. (la quale, nella risposta precedentemente
fornita all'interessato, pur non contestando l'assegnazione del dominio in capo
al ricorrente, aveva evidenziato che le norme vigenti all'epoca della
registrazione inducevano a considerare come "registrant" il soggetto
che l'aveva effettuata materialmente).
A seguito dell'invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità, la
società resistente ha comunicato di aver avviato una procedura per aggiornare
e/o rettificare i dati relativi al "registrant" del dominio in
questione, con trasferimento del dominio presso un'altra società statunitense
di registrazione di nomi a dominio. Tale procedura di aggiornamento dei dati,
con contestuale mutamento del "registrar", necessiterebbe, per il suo
completamento, di una conferma via e-mail da parte del ricorrente (secondo le
modalità e i termini indicati dal "registrar"), e sarebbe stata
preferita in quanto la modifica dei dati presso la NSI avrebbe richiesto tempi
più lunghi e formalità particolari (in specie, l'autenticazione delle firme
tramite un funzionario del consolato americano).
Nell'audizione delle parti, il ricorrente, che aveva contestato nelle precedenti
memorie la predetta procedura (insistendo per una modifica formale presso la NSI),
si è riservato di verificare, all'esito del completamento della procedura gi‹
attivata, la corretta esecuzione delle operazioni di rettifica dei dati che lo
riguardano, dichiarandosi soddisfatto sotto tale profilo ed insistendo però in
ordine alle spese inerenti al ricorso da porre a suo avviso a carico della
società resistente. Ha inoltre chiesto a quest'ultima di procedere alla
correzione dei dati eventualmente contenuti nei propri archivi, banche dati e
documenti.
A tale ultimo proposito la società ha dichiarato che, con riferimento al
dominio in questione, risultano nei propri archivi e database informazioni
relative al sig. Pisciotta e alla sua ditta, ma senza riferimenti alle
contestate posizioni di "registrant" o di "administrative
contact" di cui alla banca dati della società statunitense di
registrazione dei nomi a dominio. La resistente ha chiesto poi la compensazione
delle spese, richiamando, in relazione alle ripetute contestazioni del
ricorrente circa la procedura attivata per aderire alle sue richieste, le
disposizioni del codice di procedura civile sulla c.d. responsabilità aggravata
(art. 96 c.p.c.).
2.
Il Garante ritiene che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul
ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto
concerne la richiesta dell'interessato di ottenere la modifica dei dati che lo
riguardano, in quanto la società resistente ha spontaneamente aderito alla
richiesta medesima.
Dalle successive verifiche effettuate dall'Ufficio del Garante (e come
confermato per le vie brevi dal ricorrente) è emerso infatti che, in relazione
al dominio carssparepars.com, risultano ora indicati, nella parte relativa al
"registrant", i dati della ditta individuale del ricorrente.
Va dato atto poi che la presente decisione non pregiudica i diritti delle parti
di rivolgersi all'autorità giudiziaria per eventuali altre istanze in merito
alle quali la legge n. 675 non ha attribuito competenze al Garante.
In
ordine alla determinazione delle spese chieste dal ricorrente, considerata la
disponibilità manifestata dalla società resistente ad aderire spontaneamente
alla richiesta del ricorrente a seguito del ricorso al Garante, anziché della
precedente richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, si ritiene
di dover porre a carico della società resistente le spese del procedimento
instaurato dal ricorso, determinandone l'ammontare nella misura forfettaria di
lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo anche conto,
oltre che degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del
ricorso e dei documenti inviati, della particolarità della questione giuridica
affrontata.
a)
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b)
determina ai sensi dell'art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura
forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l'ammontare delle
spese e dei diritti posti a carico di Kosmos Image s.r.l.
Roma,
lì 7 marzo 2001
IL
PRESIDENTE
Santaniello
IL
RELATORE
De Siervo
IL
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli