PROBLEMATICHE
APERTE IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL MONDO BANCARIO E
CREDITIZIO
di
Silvia Melchionna
La disciplina
sul trattamento dei dati personali dettata dalla legge n.675/1996, propone una
revisione globale delle attività settoriali delle imprese, allo scopo di
garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in
ogni campo del vivere sociale. Il legislatore, nel perseguire tali finalità,
non ha voluto frenare la spinta tecnologica e di mercato confinandola entro
rigidi schemi predefiniti, ma contemperare lo sviluppo dell’attività
economica con il diritto alla riservatezza.
La tutela della sfera privata degli individui, da un lato si propone di
sottrarre i dati personali da un non regolamentato processo mercantile,
dall’altro tiene conto dell’impossibilità di non rendere conoscibili ai
produttori le abitudini e i desideri dei consumatori per migliorare e rendere più
concorrenziale la loro produzione. Tuttavia, il mondo aziendale denuncia come le
restrizioni previste dalla legge abbiano l’effetto di rallentare la crescita
delle imprese. Del resto, di là dalle esigenze di mercato, una legge che
stabilisca contenuti e strumenti di tutela per la persona si pone come un
elemento indispensabile in un settore nel quale la libertà d’iniziativa
economica rischia di entrare in conflitto con il fondamentale diritto
dell’individuo alla riservatezza, dignità ed identità personale.
Settore particolarmente delicato è quello del direct marketing, dove
dovranno essere rispettati i criteri direttivi e i principi della normativa
comunitaria e della Raccomandazione adottata dal Consiglio d’Europa n.20, del
25 Ottobre 1985 ("sulla protezione dei dati a carattere personale
utilizzati a fini di marketing diretto), nonché quelli della legge sulla
privacy. Tra i soggetti che maggiormente utilizzano tali strumenti si
individuano gli istituti di credito, le assicurazioni, i gestori servizi
finanziari e di raccolta del risparmio.
Nella legge n.675/1996 si è voluto includere, nella previsione di esenzione
dall’acquisizione del consenso dell’interessato relativa alle attività
economiche (art.12) anche i trattamenti realizzati ai fini d’informazione
commerciale e quelle attività riassumibili nel concetto di direct marketing,
pratiche richiamate del resto in merito al diritto di opposizione
dell’interessato (art. 13).
Una lettura combinata delle norme della legge può portare a concludere che gli
operatori economici possono trattare i dati posseduti per effettuare attività
pubblicitarie o promozionali senza il consenso del destinatario dell’offerta
commerciale; tuttavia essi dovranno garantire agli interessati la possibilità
di esercitare il diritto di opposizione a questo trattamento, attraverso
un’espressa indicazione di tale prerogativa nell’informativa o in calce
all’opuscolo pubblicitario.
Diversa disciplina è prevista dal decreto legislativo n.171/1998 (recante
disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni ed in tema di attività giornalistica) per le operazioni di direct
marketing realizzate attraverso l’uso del fax o di altri sistemi
automatizzati di chiamata. Tale normativa prevede, infatti, il necessario
consenso espresso dell’abbonato, sia esso persona fisica che giuridica, e,
quindi, anche per le comunicazioni business to business fra aziende (la
Direttiva Comunitaria n.97/66/CE, da cui deriva tale norma, escludeva la
necessità di acquisire il consenso nell’ipotesi in cui l’interessato
coincidesse con una persona giuridica).
La previsione del consenso per tale forma di direct marketing sembra
addursi alla circostanza che l’uso del fax dell’abbonato, per l’invio di
materiale pubblicitario, determina un costo per l’interessato dato dal consumo
d’inchiostro, carta ed elettricità.
L’ADIM (Associazione Italiana per i Direct Marketing), pur
sottolineando i notevoli disagi che l’applicazione della normativa ha
determinato nel settore, ha individuato alcuni strumenti utili a contemperare le
esigenze delle imprese con i diritti dei cittadini come le "liste di
cancellazione centralizzate" (elenco dei soggetti che hanno manifestato la
volontà di non ricevere messaggi commerciali) e i codici di autodisciplina. In
tal modo l’associazione ritiene di rispettare i principi affermati nella
Raccomandazione n.85/20 e nella legge n.675, relativi alla necessità di
concedere a tutti i soggetti il diritto di rifiutare l’utilizzo dei propri
dati per fini commerciali, rispondendo, inoltre, all’esigenza mostrata nel
testo comunitario di sviluppare le misure d’autoregolamentazione.
Al fine di individuare le regole necessarie per bilanciare le moderne forme di
comunicazione commerciale con il diritto di opporci a tali tecniche di
marketing, è stata istituita, presso il Ministero dell’industria, commercio e
artigianato, una Commissione per lo studio e l’analisi dei problemi legati al
trattamento dei dati personali per le attività di direct marketing.
Una valutazione dei dati personali come beni di significativo rilievo economico
ha portato a considerare la possibilità che si attivino meccanismi di mercato
per la loro acquisizione. In molti altri Paesi gli istituti di credito hanno
offerto servizi gratuiti e vantaggi ai clienti che acconsentivano alla
commercializzazione dei propri dati. Lo scambio delle informazioni contro
servizi innesca, da una parte una spirale concorrenziale cui il settore bancario
aspira, dall’altra il rischio che i soggetti in condizioni economiche
disagiate si vedano costretti a "vendere" i propri dati personali pur
di ottenere servizi cui non sarebbero in grado di accedere. Alla luce delle
articolate problematiche che l’applicazione del diritto alla riservatezza
suscita nel campo delle informazioni economiche, si rende necessario, così, un
dialogo fra gli esponenti istituzionali e le associazioni di categoria, al fine
di garantire la trasparenza dei trattamenti, la chiarezza delle informazioni e
soprattutto la possibilità libera e incondizionata per l’interessato di
controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano.
Numerose sono le realtà strettamente collegate all’attività bancaria in
merito alle quali saranno necessari specifici interventi governativi o
dell’Autorità di controllo, per applicare la disciplina prevista dalla legge
a realtà così fortemente differenziate e complesse. Si dovrà soprattutto
tener conto delle nuove funzioni che caratterizzano la banca del futuro, ed in
particolar modo dei progetti di automazione interbancaria elaborati dal Comitato
direttivo della Convenzione interbancaria per l’automazione (Cipa). Tali
progetti prevedono una forte presenza di strumenti legati alla telematica ed
alle tecnologie multimediali come il phone ed Internet banking, il borsellino
elettronico e il servizio di esito elettronico, che consentirà di gestire
elettronicamente gli assegni non pagati; la realizzazione di tali servizi dovrà
essere effettuata anche in relazione alle disposizioni della legge n.675/1996, a
causa dei forti elementi di conflittualità che potrebbero venire a delinearsi.
Una delle problematiche più interessanti, in merito all’applicazione della
legge al settore bancario, è rappresentata dall’attività delle centrali
rischi private: strutture gestite da soggetti privati che offrono (in modo
complementare rispetto ai servizi della Banca d’Italia), a società e gruppi
bancari o finanziari, informazioni sull’esposizione creditizia dei loro
clienti. Appare evidente come tali attività rappresentino terreno fertile per
il nascere di conflitti tra interessi economici dei titolari e i diritti degli
interessati. La particolarità dei trattamenti effettuati e la complessità dei
flussi di informazioni analizzati mostrano la necessità di un intervento
governativo al riguardo, che tenga conto dei numerosi pericoli che sono
collegati alla gestione delle banche dati di una centrale rischi, soprattutto in
merito ai profili relativi all’accesso (il servizio potrebbe essere messo a
disposizione di chiunque o solo di particolari soggetti qualificati) e alle
tipologie di dati (si pensi alle conseguenze derivanti dalla circolazione di
dati non aggiornati, non corretti o inesatti). Una regolamentazione approfondita
del settore dovrebbe anche affrontare la problematica relativa alla
realizzazione di profili automatizzati dei soggetti i cui dati siano presenti
nelle centrali rischi. L’articolo 17 della legge (relativo soprattutto agli
enti pubblici) prevede, infatti, il divieto di assumere decisioni automatizzate,
basate solo su meccanismi elettronici, volte a delineare un profilo
dell’interessato o tutta la sua personalità, salva la possibilità di
adottare decisioni anche automatizzate in occasione della conclusione o
dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie disposte dalla legge. In
merito sarebbero auspicabili interventi governativi atti ad individuare quelle
salvaguardie che consentano agli intermediari di operare legittimamente, senza
ledere l’identità e la dignità dell’interessato.
Gli esponenti delle centrali rischi private sottolineano come una
regolamentazione del settore debba tener conto anche degli interessi di tutela
del credito, che verrebbero eccessivamente limitati qualora all’interessato
venisse concesso un diritto illimitato alla cancellazione dei propri dati; con
il pericolo che una tale prerogativa venga esercitata proprio da quei clienti
che hanno censite, nei sistemi di centralizzazioni, le posizioni di rischio più
gravi.
Molti saranno i motivi di dibattito suscitati dall’effettivo pericolo che le
esigenze economiche giustifichino la compressione del diritto
all’autodeterminazione informativa. In tal senso è stata proposta la
previsione di codici di autodisciplina volti all’individuazione di canoni di
comportamento che gli operatori dovranno rispettare. Alcune centrali rischi sono
risultate essere già in possesso di codici ispirati a principi di correttezza e
caratterizzati dalla previsione di una clausola, da inserire obbligatoriamente
nei contratti, in cui si richiedeva il consenso dell’interessato ante litteram:
prima cioè che fosse introdotta nel nostro ordinamento la legge sulla privacy.
Tali codici dovranno naturalmente essere integrati con le disposizioni di
quest’ultima e con le indicazioni fornite dall’Autorità Garante.
Di particolare interesse è l’analisi degli effetti realizzati
dall’applicazione della legge sulla privacy alla realtà del leasing.
Tale attività, essendo caratterizzata da un sistema di offerta di matrice
prettamente creditizia (anche se generalmente rivolta a persone giuridiche), è
storicamente collegata alla cultura bancaria, con la conseguenza che anche per
questo settore dovranno essere, quindi, individuate soluzioni più prudenti ed
interpretazioni maggiormente cautelative, al fine di consentire un’effettiva
tutela dei diritti previsti dalla legge a favore dei cittadini.
Le società di leasing denunciano una serie d’adempimenti troppo
onerosi e di natura burocratica che rallentano le attività svolte. In
particolar modo affermano come l’impossibilità di comunicare a terzi i dati
del soggetto, senza un suo consenso, determini l’irrealizzabilità delle
attività di locazione finanziaria, non avendo tali strutture, a differenza
delle banche, la possibilità di effettuare servizi statici. Seppur compresa, la
necessità di un consenso libero, in forma specifica, espresso ed informato è,
quindi, vista come un ostacolo all’esercizio delle attività di leasing, costrette
a sopportare un aumento dei costi sia in termini economici che di tempo. Come
risposta a tali considerazioni l’Ufficio del Garante ha provveduto a chiarire
alcuni aspetti della normativa. E’ stato ribadito come sia possibile
semplificare l’informativa attraverso l’indicazione delle elaborazioni
significative ed indicando le modalità del trattamento necessarie per il
perseguimento dello scopo contrattuale. Indicazioni più analitiche devono
invece ritenersi necessarie in relazione all’ambito di comunicazione e
diffusione dei dati. Viene, inoltre, ad essere affermata la non necessarietà
del consenso per tutti i trattamenti di dati personali, non nascondendo comunque
che spesso, anche se non richiesto dalla legge, può avere una sua rilevanza o
riflessi immediati sul rapporto negoziale tra le parti. Vi sono dei casi in cui
indubbiamente una cautela maggiore può spingere il titolare ad acquisire il
consenso perché sussiste la possibilità di controversia o di contrasto; tali
circostanze, tuttavia, devono essere lette come una tutela maggiore del titolare
e non un ostacolo alla sua attività.
Nonostante le banche offrissero già prima dell’entrata in vigore della legge
un discreto livello di protezione della riservatezza dei clienti, tale normativa
ha evidenziato dei rischi nascosti in tali sistemi, come nel caso dei benefondi.
Questi consistendo in una dichiarazione di scienza e, più precisamente, nella
semplice informazione sull’esistenza attuale dei fondi sul conto
dell’emittente (c.d. benefondi informativo), determinano una comunicazione di
dati personali dell’interessato, rendendo, così, necessario ottenere il
consenso di quest’ultimo. L’Autorità Garante ha chiarito che le banche
possono fornire informazioni sulla validità o copertura di un assegno al
soggetto nei confronti del quale è stato emesso. La precisazione nasce in
seguito alle numerose segnalazioni secondo le quali taluni istituti di credito
si rifiutavano, in nome della privacy, di rilasciare il c.d. benefondi su
assegni emessi dai propri clienti. Il Garante ha ricordato che nei modelli
d’informativa e di acquisizione del consenso distribuiti dalle banche devono
essere riportate indicazioni generali sul trattamento nelle quali rientra anche
questo tipo di operazione necessaria ad una corretta esecuzione del rapporto
bancario. Il Garante ha, in ogni modo, rilevato la necessità che la prassi del
benefondi sia svolta correttamente e che le informazioni siano fornite ai soli
soggetti legittimati all’incasso o alla negoziazione dell’assegno e non ad
estranei. Problemi inerenti all’applicazione della legge sorgono in merito al
sistema dei "benefondi telefonici" (anche detti benefondi con blocco o
impegnativo), in virtù dei quali la banca del beneficiario richiede a quella
dell’emittente l’autorizzazione a pagare l’assegno emesso; quest’ultima
fornendo tale autorizzazione, si impegna a bloccare i fondi corrispondenti
all’ammontare dell’assegno. Alcuni studiosi sostengono che quest’ultima
fattispecie possa considerarsi quale mandato extracartolare al pagamento,
conferito dalla banca trattaria a quella girataria per l’incasso, cioè da
parte dell’istituto di credito dell’emittente l’assegno a quello del
beneficiario.
Le numerose problematiche relative all’applicazione del principio del consenso
alle operazioni bancarie e creditizie affrontate mostrano la complessità delle
attività svolte in questo settore e la necessità di interventi puntuali e
specifici che soltanto l’esperienza e il confronto tra le opposte categorie di
soggetti coinvolti possono maturare. Il dialogo avviato tra l’Autorità
Garante e le associazioni di categoria assume, così, un ruolo fondamentale per
lo spirito di promozione della legge e per una giusta valutazione di quegli
interessi contrapposti che il legislatore non può tardare a contemperare.