DIRITTO
AL SEGRETO E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Differenze
ed omogeneità alla luce della Legge n. 675/1996
di Michela Massimi
Al
momento della sua nascita, alla fine del 1800, il "right of privacy"
si configurava come diritto di essere lasciato in pace (right to be let alone),
di non subire intrusioni indesiderate nella sfera della propria vita privata, in
una società caratterizzata da una circolazione delle informazioni sempre più
vasta e veloce, grazie alla diffusione della stampa.
Oggi, a più di un secolo di distanza da quella prima riflessione giuridica, il
diritto alla privacy — riconosciuto e tutelato, finalmente, anche in Italia,
con la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 — ha subito una notevole trasformazione,
riconducibile a diversi fattori, che trovano la loro matrice comune
nell’evoluzione storico-politica della società e, in particolare, nel
progresso tecnologico e delle forme di comunicazione di massa.
Con l’espressione "dalla segretezza al controllo" alcuni autori
indicano, in modo riassuntivo e significativo, proprio tale processo di
evoluzione, che ha caratterizzato la vicenda della "privacy", sulla
base, in particolare, del contenuto delle normative in materia, che si sono
susseguite dagli anni ’70 ad oggi.
In tale evoluzione, si è passati da una visione statica e negativa della
"privacy", intesa come strumento atto ad impedire la conoscenza, da
parte di estranei, delle informazioni personali, ad una visione dinamica e
attiva della stessa, intesa come strumento che il singolo ha a sua disposizione
per controllare la raccolta, la classificazione e l’uso di quelle informazioni
da parte di chi gestisce le banche dati, nelle quali le stesse sono inserite e
conservate (soggetti pubblici o privati che siano). A tal riguardo, si possono
richiamare i diritti riconosciuti all’interessato dall’articolo 13 della
Legge n. 675/96, tra i quali quelli di conoscere l’esistenza di trattamenti
che lo riguardano, di essere informato circa le finalità del trattamento, di
ottenere, dal titolare o dal responsabile, la comunicazione dei dati che gli
appartengono, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, l’attestazione che tali
modifiche siano state rese note a coloro ai quali i dati erano stati comunicati.
Il nuovo e diverso concetto di "privacy" è stato elaborato nella
consapevolezza che il progresso tecnico-scientifico apre prospettive del tutto
nuove, di fronte alle quali gli schemi concettuali, nonché le tecniche di
difesa, elaborati in precedenza appaiono del tutto insufficienti. Nella
consapevolezza, inoltre, del carattere inarrestabile e rapido di tale progresso
a fronte della lentezza delle innovazioni istituzionali.
Vi sono, dunque, attualmente, due diverse direzioni che il dibattito intorno
alla "privacy" percorre: una è quella più recente, legata al
controllo e all’accesso, che si ritrova nella richiamata Legge n. 675/96;
l’altra è quella che "confina" con la segretezza.
A tal riguardo, però, appare d’obbligo un chiarimento: quando si parla del
diritto alla "privacy" come diritto della persona di non subire
intrusioni nella propria sfera privata, in particolare quelle consistenti nella
conoscenza delle informazioni che la riguardano da parte di estranei, si fa
riferimento ad una situazione soggettiva — questa sì traducibile
efficacemente con il termine "riservatezza" — che non va confusa con
il diritto al segreto.
Per la verità, la differenza tra riservatezza e segreto è stata configurata da
molti come una differenza di grado del bene tutelato, che sarebbe sempre
lo stesso, consistendo sempre nella riservatezza, intesa come modo di essere
negativo della persona rispetto alla conoscenza altrui; modo di essere che,
rispetto a certi particolari settori e manifestazioni della vita privata,
diventa "completamente" negativo, assumendo, così, i contorni del
segreto.
Da parte di alcuni, si è precisato che oggetto della tutela giuridica non è
tanto un atteggiamento della persona, sia pure configurantesi come "modo di
essere", quanto, piuttosto, l’interesse, che quell’atteggiamento
esprime.
La distinzione tra riservatezza e segreto viene individuata, allora,
contrapponendo l’interesse al segreto, vale a dire ad impedire che terzi
vengano a conoscenza della notizia, e l’interesse alla riservatezza, vale a
dire a precludere la divulgazione e la pubblicizzazione della notizia stessa.
L’interesse di fondo che si vuole garantire è, ad ogni modo, lo stesso e
consiste, almeno in parte, in un’esigenza di isolamento morale della persona,
accanto alla quale, però, è stata individuata anche quella, ulteriore, di
"stare con gli altri alle proprie condizioni". Si potrebbe richiamare,
a tal proposito, quel "diritto all’autodeterminazione informativa"
affermato dalla Corte Costituzionale tedesca nella sentenza del 15 dicembre
1983, che ha una valenza generale e consiste nella libertà dell’individuo di
determinare in perfetta autonomia le modalità di costruzione della propria
sfera privata, comprese le singole informazioni che andranno a comporla.
Rimanendo invariato, dunque, l’interesse principale, ciò che cambia è la sua
graduazione e gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento, a seconda
che le notizie, alle quali tale interesse è riferito, richiedano il riserbo o,
addirittura, il segreto.
Nel primo caso, si avrà l’illiceità della divulgazione e pubblicizzazione
della notizia, mentre nel secondo, oltre a tali ipotesi di illiceità, vi sarà
anche quella derivante dalla mera presa di conoscenza della notizia stessa da
parte di terzi.
Non si può dimenticare, infatti, un altro elemento di differenziazione tra
diritto alla riservatezza e diritto al segreto, che si sostanzia nel soggetto (o
nei soggetti), depositario (o depositari) del segreto stesso, cui la legge
impone l’obbligo di non rivelarlo. È evidente che l’aggressione al diritto
al segreto può venire solo da quel soggetto e non da altri.
Un soggetto del genere, depositario esclusivo delle informazioni, manca, invece,
nel diritto alla riservatezza. Tuttavia, tale realtà normativa appare
modificata dalla L. 675/96, che, all’art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto e
disciplinato la figura del titolare del trattamento, il quale può accostarsi,
per certi aspetti, proprio al depositario del segreto, in particolare per
l’obbligo assegnatogli dalla legge di adottare tutte le misure necessarie per
la sicurezza dei dati (cfr. art. 15, L. n. 675/96).
Il segreto è, dunque, caratterizzato da una forma di tutela molto forte, che,
comportando un’altrettanto forte limitazione dell’altrui libertà, deve
avere necessariamente fondamento in norme legislative espresse, senza possibilità
di interpretazione analogica, alla quale, peraltro, è già d’ostacolo il
fatto che le norme sul segreto siano in gran parte penali (si ricordi l’art.
14, Disp. prel., "Applicazione delle leggi penali ed eccezionali").
La presenza di norme legislative, espressamente poste a tutela del segreto, è
stata posta come una delle condizioni necessarie alla configurazione di un
"segreto" giuridicamente rilevante.
Nel nostro ordinamento, tali norme sono contenute nell’art. 14 della
Costituzione e negli artt. 614 e 615 bis c.p. per ciò che riguarda il segreto
nel domicilio; nell’art. 15 Cost. e negli artt. 616, 617 bis e 623 bis c.p.
per il segreto nella corrispondenza e in altre forme di comunicazione; negli
artt. 622 e 623 c.p. per il segreto professionale; nell’art. 621 per il
segreto documentale.
Non si dimentichi, poi, la fondamentale disposizione dell’art. 185 c.p., che
pone l’obbligo del risarcimento del danno, a seguito della violazione della
normativa penale dettata anche a tutela del segreto.
Le altre condizioni poste alla base della configurazione di un
"segreto" giuridicamente rilevante sono individuate in una situazione
di fatto di esclusione di "altri" dalla notizia e in un interesse
della persona, che si realizza solo col mantenimento di tale situazione.
Per ciò che riguarda la situazione di fatto, si ricordi che essa si ha anche
quando la notizia sia conosciuta da persone diverse dal suo protagonista. La
notizia resta segreta anche se conosciuta da più soggetti, purché essi siano
esattamente individuati o individuabili in ogni momento, potendosi, così, per
contro, risalire agli "altri", cioè i terzi estranei. Questo, invece,
non accade necessariamente per le notizie riservate, poiché esse possono essere
conosciute, pur rimanendo riservate, anche da persone non esattamente
individuabili, in quanto appartenenti ad una cerchia che può cambiare col tempo
e che risulta qualificata da determinati rapporti con il soggetto (economici,
familiari, di amicizia, ecc.). I confini della riservatezza appaiono, pertanto,
mano netti, anche se ciò non esime il titolare del trattamento dall’obbligo
di indicare chiaramente, nell’informativa (ex art. 10, comma 1, lett.d),
L.675/96), i soggetti ai quali le informazioni possono essere comunicate, nonché
l’ambito di diffusione delle stesse.
Per ciò che riguarda l’interesse della persona, esso viene soddisfatto
mantenendo immutata la situazione di fatto, cioè impedendo che venga a
conoscenza del segreto chi non ne è partecipe; ancora una differenza con
l’interesse alla riservatezza, che non richiede necessariamente che la
situazione di fatto resti invariata, ma piuttosto che la notizia non venga
comunicata a cerchie di persone più ampie o, addirittura, resa pubblica.
È
chiaro che la decisione circa l’ampiezza della sfera del segreto (e, quindi,
della confinante sfera del riserbo) non può essere rimessa totalmente al
singolo individuo; occorrerà fare ricorso alle disposizioni di legge ed al
filtro obiettivo offerto dalle valutazioni consolidate dell’ambiente sociale,
perché, altrimenti, si avrebbero ambiti di tutela diversificati a seconda della
diversa sensibilità dei soggetti, col rischio di attribuire al segreto e al
riserbo latitudini inaccettabili.
In questo breve discorso sulla differenza tra riservatezza e segreto,
configurata come differenza essenzialmente di grado, appare evidente che il
segreto, che ha un ambito più ristretto della riservatezza, appartiene ad essa,
è configurabile come un aspetto di essa. Tale ricostruzione sembra, peraltro,
confermata dalla L. 675/96, sia per la presenza del titolare del trattamento,
sia perché con la legge stessa si è operata una oggettivizzazione della
riservatezza, così come già prima vi era una tutela oggettiva del segreto. Si
potrebbe, quindi, affermare che la legge in questione risulta essere fonte di
tutela di entrambi i diritti di cui si parla.
Si deve ricordare, tuttavia, che vi è anche chi non è d’accordo con tale
ricostruzione e ritiene che la differenza tra riservatezza e segreto non sia
solo di grado, costituendo il diritto al segreto un tipo di tutela che opera in
alternativa rispetto alla "privacy".
È
stato osservato che, se la tutela di quest’ultima ha il fine di escludere gli
altri da qualunque interferenza nella propria vita privata, il diritto al
segreto opera quando elementi della "privacy" siano, viceversa, noti
ad altri, per ragioni d’ufficio, professionali o anche occasionali. Il diritto
al segreto, dunque, in questa ricostruzione, è operativo proprio quando non si
possa più parlare di "privacy", relativamente agli elementi
conosciuti, e lo è soltanto nei confronti di quei soggetti che siano venuti a
conoscenza della notizia, assumendo, così, un carattere di spiccata relatività,
a fronte dell’assolutezza della "privacy".
A questa diversa ricostruzione si può ora soltanto accennare; suscita
perplessità, ad ogni modo, il fatto che i due valori, di cui si sta parlando,
siano posti su due piani del tutto separati, senza possibilità di
"comunicazione" tra loro, laddove si tratta, comunque, di esigenze del
singolo individuo, che sembrano, quantomeno, di matrice comune.
Peraltro, questi stessi autori vanno a riavvicinare, in qualche modo,
riservatezza e segreto, proprio nell’analisi della L. 675/96, affermando
sostanzialmente come nella stessa trovino riconoscimento e tutela entrambi, pur
se in ambiti diversi. In particolare, tale differenza viene ricondotta a quella
tra comunicazione e diffusione, operazioni definite dall’art. 1, comma 2,
lettere g) e h) della L. 675.
Si giunge ad affermare, così, che le operazioni in questione hanno alla base
due presupposti diversi e alludono a diverse modalità di rilevanza giuridica
della vita privata. In tale ricostruzione, la differenza tra comunicazione e
diffusione sembrerebbe evocare la diversità strutturale e di contenuto,
esistente tra diritto al segreto e diritto alla privacy: il primo risulterebbe
un diritto relativo, il secondo un diritto assoluto, situazioni soggettive
differenti e difficilmente omologabili tra loro.
Per concludere, si ricordi che le osservazioni svolte sino ad ora riguardano il
segreto inteso come situazione del singolo individuo e non come privilegio
dell’apparato pubblico.