LA
TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO
di
Alessandra Lucrino
I
diritti della personalità hanno bisogno di una tutela giurisdizionale che si
esplichi con urgenza. Purtroppo, però, i tempi necessari all’emanazione di
una sentenza esecutiva, al termine di un processo a cognizione piena, sono molto
lunghi ed accrescono un pregiudizio che non può essere riparato in modo
adeguato attraverso un equivalente in denaro, il più delle volte riconosciuto a
distanza di anni dalla violazione.
Si è chiesto, più volte, ma con esito negativo, di introdurre
nell’ordinamento alcuni strumenti di garanzia, modellati sulla tutela
possessoria, poiché vi era il rischio che i diritti della personalità, che
hanno valenza prevalentemente non patrimoniale, potessero perdere contenuto
trasformandosi in un diritto all’indennizzo. Finora si è fatto ricorso ai
provvedimenti d’urgenza, previsti dall’art. 700 c.p.c., i quali, concepiti
come misure residuali atipiche, utilizzabili per la tutela di qualsiasi diritto
indipendentemente dal relativo contenuto, hanno svolto un ruolo importante per
la salvaguardia di situazioni soggettive nuove, collegate, in modo particolare,
ai diritti della personalità.
Finalmente, con la legge n. 675/1996, si assiste al superamento dello schema di
tutela dei diritti alla riservatezza e all’identità personale, imperniato
solamente sulla repressione dei comportamenti illeciti attraverso gli ordinari
strumenti giurisdizionali, a favore di forme differenziate e progressive di
tutela, anche cautelare.
In una prima fase, è concesso all’interessato di esercitare i diritti di
accesso ai propri dati, di rettifica degli stessi, di chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco qualora i dati
siano stati trattati in violazione di legge, ecc., elencati nell’art.13 della
legge, direttamente nei confronti dei soggetti che trattano i dati a lui
riferibili. In questo modo si innesca un primo meccanismo che è collegato
all’obbligo di informativa da parte del titolare e del responsabile del
trattamento, i quali devono attivarsi anche per soddisfare le richieste
dell’interessato (art. 10, informazioni rese al momento della raccolta; art.
11, consenso; art. 13, diritti dell’interessato).
Se, poi, l’interessato non vede soddisfatte le sue richieste, la tutela
dell’effettività delle situazioni giuridiche può spostarsi nella sede
giurisdizionale o in quella amministrativa, attraverso il ricorso al Garante;
quest’ultima comporta una tutela inibitoria specifica, urgente e, se
necessario, anteriore alla violazione del diritto.
L’istituzione e i poteri del Garante rappresentano una novità assoluta nella
tutela dei dati personali, affidata, fino a questo momento, alla sola garanzia
giurisdizionale del risarcimento del danno alla riservatezza e, sotto il profilo
penale, limitata alla punibilità di alcune fattispecie.
E' l’art. 29 della legge n. 675/1996 che regola la tutela amministrativa e
giurisdizionale concessa all’interessato relativamente al trattamento dei dati
personali. Esso prevede un sistema binario caratterizzato dall’alternatività:
infatti, il ricorso al Garante non può essere proposto se tra le medesime parti
e sul medesimo oggetto sia stata già adita (con ricorso o con atto di
citazione) l’autorità ordinaria; e, allo stesso modo, l’avvenuta
presentazione del ricorso rende improponibile, di fronte al giudice ordinario,
una domanda tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto (art. 29, commi 1 e
2), ma non preclude la possibilità di presentare una successiva domanda al
giudice civile circoscritta al profilo del risarcimento del danno.
Tale principio di alternatività si fonda su una valutazione di opportunità:
infatti, il ricorso al Garante assicura una notevole speditezza del procedimento
(che, infatti, deve concludersi definitivamente entro venti giorni), la
possibilità di avvalersi di una specifica professionalità e di un’esperienza
legata, anche, alla tecnicità della materia e ai suoi collegamenti con
l’ambito comunitario ed internazionale, nonché l’adozione di provvedimenti
cautelari incisivi. Resta, però, preclusa al ricorrente la possibilità di
richiedere al Garante il risarcimento dei danni, e di avvalersi
dell’inversione dell’onere della prova, che sembra, invece, possibile sulla
base del richiamo contenuto nell’art. 18 della legge, all’art. 2050 del
c.c., nei procedimenti giurisdizionali. Il ricorso al Garante, inoltre, potrebbe
essere preferito, poiché dà la possibilità di veder effettuati controlli ed
accertamenti, in sede di esame del ricorso, con modalità e termini più rapidi
rispetto a quelli propri dell’assunzione della prova nel giudizio civile, e
poiché prevede la possibilità di applicare una sanzione penale (la reclusione
da tre mesi a due anni, art. 37) a chi non osserva il provvedimento del Garante,
a differenza di quanto avviene per i provvedimenti cautelari adottati dal
giudice civile in tema di diritti della personalità.
La scelta del Garante viene effettuata con la proposizione di un ricorso, ossia
di un atto, indirizzato all’autorità della quale si chiede l’intervento, in
cui l’interessato espone quali diritti ritiene che siano stati lesi, e chiede
che vengano adottati gli opportuni provvedimenti a sua tutela. Tale ricorso, però,
può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. Tale filtro, che non è
necessario per le domande presentate all’autorità giudiziaria, viene meno se
l’interessato si limita a far pervenire una "segnalazione" o un
"reclamo" (che il Garante esamina senza formalità), nonché nel caso
in cui il decorso dei cinque giorni esponga l’interessato o un terzo ad un
pregiudizio imminente ed irreparabile (può essere un esempio esplicito
l’incombente pubblicazione di una notizia su un periodico).
L’art. 29 disciplina il procedimento davanti al Garante per sommi capi, poiché
è stata demandata ad un regolamento l’individuazione delle modalità idonee
ad assicurarne la speditezza, insieme al "pieno contraddittorio tra le
parti interessate" (art. 33, comma 3).
La legge dispone che in tale procedimento il titolare, il responsabile e
l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, ed hanno facoltà di presentare memorie e documenti; e
che, nel corso del procedimento, il Garante, se la particolarità del caso lo
richiede, ha il potere di ordinare, in via provvisoria, il blocco, in tutto o in
parte, di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più
operazioni di trattamento. Questo provvedimento cautelare cessa di avere effetto
se, entro i successivi venti giorni, non è adottata una decisione di
accoglimento del ricorso. Sia il provvedimento che la decisione di accoglimento
del ricorso sono impugnabili davanti al tribunale.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla data della
presentazione del ricorso, decorsi i quali lo stesso si intende rigettato: si ha
un’ipotesi di silenzio-rigetto, impugnabile davanti al tribunale. Altre
ipotesi di conclusione del procedimento sono rappresentate da un provvedimento
espresso di inammissibilità o di rigetto (comunicato alle parti a cura
dell’ufficio del Garante, e impugnabile con opposizione al tribunale), e da
una decisione, motivata, di accoglimento, anche parziale, con la quale si ordina
sia al titolare, sia al responsabile, per quanto di rispettiva competenza, di
cessare il comportamento ritenuto illegittimo e di adottare alcune misure a
garanzia dell’interessato, entro un termine prestabilito.
Come abbiamo visto, il ricorso al Garante preclude una successiva domanda
all’autorità giudiziaria che porti a riesaminare ex novo la medesima
controversia, ma non ostacola la garanzia giurisdizionale su quanto deciso dal
Garante. Infatti, sia il titolare, sia l’interessato possono proporre
un’opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da parte dell’ufficio del
Garante, oppure dalla data del rigetto tacito. Tale opposizione non determina,
di per sé, effetto sospensivo, ma il tribunale può sospendere l’esecuzione
del provvedimento.
Dal momento che il procedimento davanti al Garante, sebbene di natura
amministrativa, presuppone un’istruttoria approfondita condotta nella pienezza
del contraddittorio, il legislatore ha voluto semplificare l’ulteriore fase
giurisdizionale davanti al tribunale, prevedendo, come obbligatorio, il rito
camerale, disciplinato dagli articoli 737 e ss. del c.p.c (art. 29, comma 7).
L’interessato, poi, in alternativa all’azione davanti al Garante, può agire
davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con l’osservanza delle regole
del codice di procedura civile.
Sulle controversie non previste dall’art.13, per le quali non sussiste la
competenza alternativa tra Garante e autorità giudiziaria, ma che riguardano
comunque l’applicazione della legge sulla privacy, l’interessato non avrà
altra scelta che rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria, competente in
via esclusiva (art. 29, comma 8). Con ciò, il legislatore ha voluto evitare che
per la medesima fattispecie si possano intrecciare pronunce emesse da giudici di
diversa natura.