LA
RESPONSABILITA' CIVILE NELLA LEGGE N. 675/96: IL DANNO CAGIONATO DAL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
di
Massimo Prosperi
Molto
spesso l'analisi dei rapporti tra la legge 675/96 e le imprese si concentra
sulle problematiche scaturenti dalla considerazione di queste ultime come
soggetti attivi del trattamento di dati e quindi come titolari di obblighi e
adempimenti di varia natura e di ardua comprensione. Tuttavia, mutando angolo di
visuale, giova rammentare che anche le imprese sono considerate come soggetti
ammessi a fruire della tutela prevista dalla legge 675/96, la quale abbraccia
non solo gli individui ma anche soggetti diversi dalle persone fisiche, siano
essi dotati o meno di personalità giuridica. Del resto tale omogeneità di
disciplina era imposta dalla diretta precettività del principio costituzionale
di eguaglianza con il quale avrebbe invece contrastato l’adozione di un
trattamento normativo differente basato soltanto sulla veste giuridica di
soggetti che si trovano, in ipotesi, nelle medesime condizioni sostanziali.
L’estensione
di tutela è quanto mai opportuna poiché un trattamento incontrollato di dati
possiede certamente la capacità di offendere alcuni attributi fondamentali
delle imprese in modo tale da danneggiarne, a volte in maniera irreversibile,
l’immagine, la rispettabilità, il decoro, l’accesso al credito o ad altri
servizi, la fiducia di fornitori e avventori e così via, sino ad investirne
l’attività nel suo complesso.
La
fondatezza di tale pericolo è dimostrata dalla circostanza che, già prima
della entrata in vigore della legge 675/96, era operante in seno
all’ordinamento civile un insieme di norme poste ad esclusiva protezione della
riservatezza delle persone giuridiche. Si vedano, a mero titolo di esempio,
l’art. 2105 c.c., che fa obbligo al lavoratore di non "divulgare
notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa";
l’art. 2407 c.c., che impone ai sindaci il mantenimento del "segreto
sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio";
l’art. 2622 c.c., che riguarda la divulgazione di notizie sociali riservate,
il quale prevede sanzioni penali per "gli amministratori, i direttori
generali i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono,
a profitto proprio od altrui, di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne
danno comunicazione"; l’art. 2598 c.c., n. 2, che definisce come
concorrente sleale "chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui
prodotti e sull’attività di un concorrente".
Ancora,
tra le leggi speciali in materia di società, sono degne di menzione la L. 7
giugno 1974 n. 216, istitutiva della CO.N.SO.B che, all’art. 3 lett. b, limita
i poteri della Commissione stessa di richiedere a società e ad enti la
pubblicazione di dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico,
nonché la L. 17 maggio 1991, n. 157 recante norme relative all’uso di
informazioni riservate nelle operazioni su valori mobiliari, che crea una
disciplina repressiva del c.d. insider trading recuperando la fattispecie
di cui si interessa l’art. 2622 c.c. e ampliandone l’ambito (dirigenti,
revisori dei conti); detta legge stabilisce sanzioni penali per tutti quei
soggetti che, venendo a conoscenza di informazioni riservate in ragione della
loro posizione all’interno della società (partecipazione al capitale,
esercizio di una funzione, professione o ufficio), pongono in essere una serie
di attività (operazioni su valori mobiliari, comunicazione dei dati a terzi o
consiglio a terzi di compiere operazioni sui valori mobiliari cui le
informazioni si riferiscono) servendosi delle informazioni medesime.
La
considerazione complessiva delle suesposte norme mostra l’impegno profuso dal
legislatore nell’apprestare adeguata ed effettiva tutela alla riservatezza
delle notizie aziendali, specie se si riflette sulla natura delle sanzioni
predisposte da talune delle disposizioni rapidamente scorse: la stigmatizzazione
penale di alcuni dei comportamenti sopra descritti è indice della valutazione
della riservatezza dell’impresa come un bene essenziale degno di una tutela
rafforzata. Diversamente, risulterebbero violati due principi cardine operanti
in materia penale. Ci si riferisce innanzitutto al principio di proporzione:
tenendo presente l’effetto tipico della sanzione penale, cioè la privazione
della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost., il ricorso a tale
strumento è legittimo solo per tutelare beni di valore uguale o maggiore alla
libertà personale, cioè beni di rango parimenti costituzionale; in secondo
luogo viene in rilievo il principio di sussidiarietà (strumento penale come extrema
ratio) secondo il quale l’uso della sanzione penale appare legittimo solo
quando il bene giuridico non sia adeguatamente tutelabile attraverso strumenti
extrapenali.
L’aspirazione
dell’ordinamento ad assicurare l’integrità della sfera riservata
dell’impresa ha trovato ulteriore realizzazione nella legge 675/96. Tra le
altre, detta legge contempla anche disposizioni di notevole importanza in
materia di responsabilità per danni arrecati a cagione di un trattamento di
dati personali. Date le premesse svolte, il tema della responsabilità per fatto
illecito investe le imprese nel possibile duplice ruolo di danneggiante -
gestore del trattamento e di danneggiato — soggetto passivo del medesimo.
Il
sistema della responsabilità civile per danni da trattamento di dati emerge
dalla combinazione degli artt. 18 e 29, IX comma. Secondo la lettura combinata
delle due disposizioni, un trattamento di dati personali è idoneo a causare
entrambe le specie di danno tradizionalmente conosciute dall’ordinamento:
quello patrimoniale, apprezzabile cioè secondo la consolidata teoria della
differenza (negativa) nel complesso dei beni del paziente a causa dell’evento
lesivo; e, limitatamente alle persone fisiche, quello non patrimoniale
(sofferenze, risentimento, compressioni o turbamenti della personalità, dolore)
che, secondo l’impostazione tradizionale è risarcibile solo nei casi
espressamente preveduti dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.). Normalmente, per
effetto del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., i danni non
patrimoniali sono risarcibili solo a condizione che l’illecito civile rivesta
anche profili di antigiuridicità penale. Il sistema generale risultante dalle
due disposizioni è stato però superato dall’art. 29 ultimo comma della legge
675/96 nello stabilire che "il danno non patrimoniale è risarcibile
anche nei casi di violazione dell’art. 9", giacché l’inosservanza
di esso non è comportamento penalmente sanzionato. L’estensione determinata
dalla norma si dimostra tanto più opportuna se si riflette sulla circostanza
che lo strumento risarcitorio non spiega solo un ruolo di riattribuzione del
risultato utile mai conseguito attraverso l’equivalente pecuniario, ma
persegue anche finalità satisfattive per la vittima e/o generale o special —
preventive o ancora punitive nei confronti dell’autore dell’illecito (il
che, se condiviso, legittima l’applicabilità della sanzione civile anche in
assenza di un danno economicamente quantificabile). A ben vedere la violazione
dei principi descritti dall’art. 9 possiede una spiccata attitudine a
provocare danni non patrimoniali. La letteratura su questo specifico tema narra
spesso di disavventure patite da soggetti i cui dati circolavano liberamente pur
non essendo aggiornati o completi. Due casi emblematici (citati rispettivamente
da C. Sarzana e J. Shattuck) sono i seguenti: il primo clamoroso episodio è
accaduto negli Stati Uniti ad un giovane studente di colore, tale Terry Dean
Rogan, che aveva malauguratamente perduto il portafogli e, con esso, la patente
di guida, il documento di identità e la carta di credito. I documenti furono
utilizzati da un criminale in seguito ricercato per due omicidi e svariate
rapine. I suoi dati, risultanti dai documenti del giovane Rogan e quindi
inesatti, entrarono nel circuito degli schedari informatici di polizia e FBI. A
causa di tale disguido Rogan fu arrestato una prima volta e poi rilasciato dopo
cinque giorni di detenzione per l’evidenza dell’errore commesso. Nonostante
ciò i dati non furono corretti e il giovane dovette subire ancora quattro
arresti del tutto ingiustificati. La seconda vicenda riguarda il caso di un
cittadino di New York al quale fu rifiutato un posto di lavoro poiché un
rapporto di credito computerizzato mostrava che, all’età di tredici anni, era
stato temporaneamente ospitato in un istituto di sanità mentale. I dati
non specificavano però che il soggetto era orfano e che, al momento, quella
struttura era l’unico luogo in cui le autorità potevano sistemarlo per un
periodo di quattro anni. Una volta chiarita la concreta dimensione dei problemi
che le violazioni dell’art. 9 sono atte a produrre, può comprendersi
agevolmente il motivo per cui è bene che il IX comma dell’art. 29 sia tenuto
nel massimo conto da chi gestisce un trattamento di dati personali. Infatti, la
tendenza giurisprudenziale (si considerino, a titolo di esempio le decisioni in
materia di risarcimenti per l’abuso dell’immagine altrui) è quella di
accordare cospicui risarcimenti a titolo di pecunia doloris; ciò è
anche possibile perché la determinazione del quantum è fatalmente
rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice a causa dell’impossibilità
di riferirsi a parametri materiali di valutazione.
In
linea generale l’art. 18 ha istituito un legame tra i danni cagionati per
effetto di un trattamento di dati personali e l’art. 2050 c.c. relativo alla
responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. L’art. 2050 c.c.
configura una forma di responsabilità speciale aggravata che si caratterizza
per due elementi: la pericolosità intrinseca all’attività o determinata
dagli strumenti utilizzati; la presunzione di responsabilità dell’esercente
che porta ad un’inversione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza
o meno della responsabilità.
In
relazione alla valutazione della pericolosità il fatto che il legislatore non
abbia distinto tra trattamenti elettronici e trattamenti eseguiti senza
l’ausilio di mezzi automatizzati induce a ritenere che il trattamento di dati
(e non solo l’informatica di per sé) è stato considerato attività
pericolosa per sua stessa natura; la valutazione dei mezzi adoperati potrà
costituire un criterio sussidiario per fondare un grado di diligenza superiore.
Corollario di questa affermazione è che il danneggiante non potrebbe
divincolarsi dalla obbligazione risarcitoria invocando la minore capacità
offensiva dei propri archivi cartacei.
Giurisprudenza
e dottrina sono discordi circa la natura di questa forma di responsabilità, cioè
se essa sia responsabilità per colpa oppure oggettiva. La questione non è
priva di rilievi pratici giacché l’adozione dell’una o dell’altra
impostazione finisce per influire in modo determinante sul momento genetico
della responsabilità e sulla prova liberatoria.
Infatti,
se si aderisce alla tesi della colpa, il fatto che fa sorgere la responsabilità
risiede nella violazione di regole di prudenza e perizia; in questo caso la
presunzione è vinta dimostrando il rispetto della diligenza professionale in
maniera congrua rispetto all’attività svolta.
Secondo
l’impostazione che propende per la responsabilità oggettiva prescindendo da
elementi di colpa, la prova liberatoria è raggiunta solo dimostrando un
eventuale decorso causale assolutamente atipico o l’esistenza dell’elemento
ezioclastico, cioè la mancanza del nesso di causalità tra attività pericolosa
e danno (es. caso fortuito in cui può rientrare a certe condizioni anche il
fatto del danneggiato). Tale impostazione probabilmente considera la situazione
in esame in termini di creazione di un rischio connesso con la percezione di
un’utilità e soddisfa l’esigenza sociale di far sopportare i danni
procurati dall’attività a chi da essa trae vantaggio (secondo il principio id
est cuius commoda eius et incommoda): l’esercente di attività pericolosa
risponderebbe così per il solo nesso di causalità fra l’azione e l’evento.
Tuttavia, ciò contrasta con il tenore letterale dell’art. 2050 c.c. che
espressamente lega l’esonero da responsabilità all’adozione di misure
idonee, cioè alla mancanza di colpa. Il problema si pone più esattamente in
questi termini: la responsabilità di natura colposa tende ad essere trasformata
in oggettiva ad opera della giurisprudenza che spesso dilata a tal punto
l’ambito delle misure "idonee" sino a ricomprendervi situazioni che,
a causa delle dimensioni dell’impresa o delle concrete modalità
dell’attività svolta che si avvale di apporti professionali e tecnici quanto
mai eterogenei, di fatto sfuggono al controllo del titolare dell’attività
medesima. Ma anche in casi siffatti la responsabilità potrebbe essere
ricondotta alle figure della culpa in eligendo, vigilando o custodiendo,
piuttosto che a mera responsabilità oggettiva
Conseguentemente
risultano private di ogni fondamento quelle critiche mosse all’art. 18
considerato fonte di una responsabilità troppo estesa (perché oggettiva) che
costringerebbe il danneggiante ad un onere della prova praticamente impossibile
da assolvere (la tanto temuta probatio diabolica); in realtà la
situazione è esattamente capovolta: la prova che il danno è dovuto a semplice
responsabilità oggettiva, cioè ad una causa non imputabile al soggetto nemmeno
sotto forma di deficienza dello sforzo diligente, vale a sollevare
dall’obbligo di risarcire.
L’ambito
delle misure idonee ad evitare il danno non è circoscritto alle sole misure di
sicurezza (art. 15), ma si estende a tutte le prescrizioni, normative e non (G.
Buttarelli, l’attuale Segretario Generale dell’Autorità Garante ritiene
che: "l’idoneità delle misure va valutata in rapporto al complesso
delle disposizioni primarie e secondarie situate anche al di fuori della legge
del 1996, ivi comprese le prescrizioni impartite al titolare dal Garante o
comprese nei codici di deontologia e di buona condotta"), che si
traducono in regole di diligenza professionale la quale si è detto essere il
parametro su cui valutare la sussistenza della responsabilità.
Parallelamente
al risarcimento in forma generica o per equivalente, considerato l’istituto
destinato ad operare in via prevalente in materia di lesione della privacy,
è necessario occuparsi anche del risarcimento in forma specifica previsto
dall’art. 2058 I comma c.c. (c.d. restitutio in integrum). Questo è
finalizzato, quando possibile in tutto o in parte, a restituire al bene
distrutto o diminuito l’integrità di cui godeva anteriormente alla lesione;
tradizionalmente si afferma che il risarcimento in forma specifica è
scarsamente praticabile per le offese al diritto alla riservatezza, mentre può
risultare efficace per tutelare beni quali l’onore, la reputazione,
l’identità personale degli individui o la rispettabilità ed il prestigio
dell’impresa (ad esempio attraverso la pubblicazione di una rettifica delle
informazioni lesive o della sentenza che accerta la violazione). Tali strumenti
mirano dunque a realizzare l’interesse alla verità di fatti e circostanze
che, in quanto inesatti o falsi, hanno determinato, in ipotesi, conseguenze
dannose all’interessato e sempre una falsa rappresentazione offendendo il
diritto ad una corretta, veritiera e attuale rappresentazione dell’individuo o
della azienda agli occhi della collettività e degli altri operatori economici.
Nel quadro del problema della "false light" agli occhi del
pubblico, un ruolo decisivo è giocato dai requisiti di qualità dei dati e, sub
specie, dal principio dell’esattezza e del correlativo aggiornamento dei
medesimi proprio per le gravi conseguenze che le informazioni inesatte o datate
possono produrre a carico dell’interessato. Sfortunatamente, grazie al mito
della infallibilità degli elaboratori, i dati da questi generati tendono a
beneficiare di una generale presunzione di esattezza. Le stesse considerazioni
valgono per i dati incompleti, i quali forniscono una falsa rappresentazione
della situazione personale o economica di un soggetto. Si pensi a quali effetti
devastanti avrebbe sull’attività economica la circolazione di dati inesatti
relativi alla solvibilità o ad un fallimento erroneamente dichiarato senza
l’adozione di adeguati correttivi tesi a ristabilire la verità dei fatti. La
prassi di registrare informazioni senza riprodurre il contesto loro proprio
determina insiemi di dati che possono facilmente distorcere la situazione reale
e attuale di un soggetto. Orbene, proprio a motivo di queste considerazioni,
l’art. 13 della legge 675/96 ha conferito all’interessato un potere di
controllo sui propri dati, esercitabile attraverso il diritto di accesso alle
informazioni detenute dai raccoglitori.
I
"diritti dell’interessato" enumerati dall’art. 13 altro non sono
che articolazioni e specificazioni del generale diritto di accesso la cui
funzione preminente è l’accertamento del rispetto dei principi di cui
all’art. 9 della legge medesima. Si crea così un doppio filo che lega
l’art. 9 all’art. 13 in modo che le due disposizioni siano l’una lo
specchio dell’altra nel rapporto tra doveri del soggetto che procede al
trattamento e diritti del soggetto interessato. Il rapporto tra il generale
diritto di accesso e i diritti elencati nell’art. 13 è di natura
squisitamente strumentale nel senso che l’accesso costituisce il presupposto
per la conoscenza dell’esistenza di dati e delle notizie identificative
dell’origine di essi, delle finalità e delle modalità del trattamento e del
soggetto che vi procede (v. art. 13, comma I, lett. a, b, c). La realizzazione
di questa funzione informativa porrà poi il soggetto in condizione di
esercitare tutte le azioni consequenziali che riterrà opportune tra quelle
previste nel prosieguo dell’art. 13.
Tornando
al tema del rapporto tra risarcimento in forma specifica e diritto alla
riservatezza, esso, si è detto, non risultava idoneo a tutelare tale diritto
per l’ovvia impossibilità di cancellare dalla memoria altrui
un’informazione che non si voleva far conoscere. Il diritto di privacy
appare tutelabile, in via reattiva, solo per quanto riguarda il protrarsi degli
effetti dannosi (attraverso l’inibizione pro futuro della ulteriore
comunicazione della notizia e relativo utilizzo non autorizzato, il risarcimento
del danno).
Le
considerazioni che precedono necessitano però di essere rivalutate alla luce
della recente legge 675/96 che potrebbe offrire spunti per l’utilizzo in tema
di privacy dell’istituto della restitutio in integrum. Si è
detto che quest’ultimo ha come scopo tipico la ricostituzione del bene
distrutto o diminuito. Orbene l’art. 13 della citata legge prevede tra i
diritti dell’interessato quello di "ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima […] dei dati trattati in violazione di
legge". Dunque nel caso in cui abbia subito la violazione del proprio
diritto all’autodeterminazione informativa l’interessato può ottenere la
ricostituzione dell’integrità della propria sfera privata (cioè essere
restituito nella situazione anteriore al verificarsi della lesione) attraverso
l’eliminazione delle informazioni dalla sfera di disponibilità dell’autore
dell’illecito agendo sulla memoria dell’archivio cartaceo o elettronico.
Nonostante
questi spunti, risulta fuor di dubbio che lo strumento risarcitorio è stato
concepito per i diritti a carattere patrimoniale. In questa prospettiva v’è
chi ne evidenzia l’insufficienza e l’inidoneità a realizzare un’effettiva
tutela della sfera privata a causa del carattere successivo e reattivo del
rimedio e della quasi totale impossibilità di ricondurre la situazione allo
stato anteriore al verificarsi della lesione. Per questi motivi si ritiene
necessario che al risarcimento siano affiancati mezzi di tutela di natura
preventiva, in grado cioè di operare prima che la lesione si verifichi (azione
inibitoria, misure cautelari reali). Il risarcimento del danno, specie nella
situazione attuale, non esplica nemmeno un effetto deterrente (che è l’unico
effetto di natura preventiva che gli si può attribuire), poiché, in un’epoca
in cui l’uso di informazioni personali è praticato da soggetti pubblici e
privati organizzati e dotati di notevoli risorse economiche, questi possono
utilizzare strumenti quali l’assicurazione o l’aumento del costo di beni e
servizi per ammortizzare i maggiori costi derivanti dalla condanna ad un
risarcimento danni.