LA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
NATURA GIURIDICA, CONSEGUENZE, ONERI PROBATORI
di
Mariapaola Berlingieri
La
legge 31 dicembre 1996 n. 675 impone una serie di obblighi ai soggetti che
trattano dati personali altrui (i c.d. titolari del trattamento), la cui
violazione, in alcuni casi, è punita con sanzioni penali.
Molto si è discusso a proposito delle responsabilità di tipo penalistico e
della distribuzione delle stesse, venendo in rilevo, nella maggior parte dei
casi, fattispecie a carattere omissivo.
Poco si è detto, invece, delle conseguenze di una responsabilità di tipo
civilistico, malgrado le stesse possano assumere contorni piuttosto gravi per il
bilancio di un’azienda.
Compito del giurista è, in questa sede, chiarire cosa debba intendersi per
"danno", che tipo di responsabilità sia stata delineata dal
legislatore e quali prove debbano essere addotte in giudizio per liberarsi da
questo tipo di responsabilità.
1. L’art. 18 della legge
675/96 si limita ad imporre a "chiunque" cagioni danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali, di risarcirlo, ai sensi dell’art.
2050 cod. civ. Seppur breve e sintetico, l’articolo citato impone una serie di
riflessioni.
Innanzi tutto, sul soggetto dell’illecito: la norma si riferisce a
"chiunque" cagioni un danno. E’ evidente che la responsabilità
civile ricadrà, anche nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, sul
soggetto che supervisiona l’attività di trattamento e che ha poteri di
decisione sulla stessa, in virtù dell’art. 2049 cod. civ., che impone ai
padroni e ai committenti (rectius, preponenti) l’obbligo di risarcire
il danno causato da dipendenti e preposti.
Differente sarà invece l’ipotesi in cui titolare del trattamento sia una
persona giuridica pubblica. Si dovrà, in questi casi, far ricorso alla norma
che regola la responsabilità dei pubblici dipendenti. L’art. 28 Cost.
dispone, per il caso di responsabilità civile, che dipendenti e funzionari
siano responsabili in solido con lo Stato o gli enti pubblici; lo statuto degli
impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 23), precisa,
però, che l’impiegato civile è personalmente tenuto a risarcire il danno
cagionato a terzi solo ove lo stesso derivi da comportamento doloso o gravemente
colposo. Laddove, pertanto, si rientri nell’ambito della mera colpa, tenuta al
risarcimento del danno sarà solo la pubblica amministrazione.
Da altro punto di vista, è opportuno precisare che cosa comprenda il danno cui
l’art. 18 della legge fa genericamente riferimento.
Senza dubbio, vi sarà incluso il danno patrimoniale (nelle forme del danno
emergente e del lucro cessante, laddove questi siano conseguenza immediata e
diretta della violazione). Al danno patrimoniale, però, si aggiunge il danno
non patrimoniale, come si desume dall’art. 29, comma 9, della legge, laddove
si dice che "il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione di cui all’art. 9". Argomentando a ritroso, sembra
ragionevole ritenere che il danno non patrimoniale sia risarcibile pure quando
ricorrano violazioni differenti1.
2. L’aspetto più
interessante all’interno del testo dell’art. 18 è però rappresentato dal
rinvio all’art. 2050 cod. civ., che regola la responsabilità civile derivante
dal danno causato nell’esercizio di attività pericolose. L’art. 2050
contempla un’ipotesi di responsabilità aggravata, con relativa inversione
dell’onere probatorio. Contrariamente a quanto disposto dall’ordinamento
nelle ipotesi comuni di responsabilità aquiliana, infatti, nel caso di
esercizio di attività pericolosa è il gestore dell’attività a dover
dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sempre
che il danneggiato abbia a sua volta preventivamente fornito la prova del danno
stesso e del nesso di causalità tra il comportamento (attivo o omissivo)
dell’esercente l’attività ed il danno subito.
I problemi che si pongono, a questo punto, sono più d’uno.
Innanzi tutto, è interessante procedere all’individuazione di fatti che
occorre produrre come prova. In cosa consiste, infatti, la dimostrazione di aver
adottato "tutte le misure idonee ad evitare il danno" ? Difficile da
chiarire in concreto.
La dottrina maggioritaria ritiene che la prova liberatoria consista
essenzialmente nella prova dell’intervento di un fortuito. Anche buona parte
della giurisprudenza argomenta parimenti: solo un fortuito consentirebbe di
superare l’obbligo di risarcire il danno. Si è affermato, ad esempio, che "il
giudice, qualora esista un rapporto di causalità materiale tra l’attività e
l’evento dannoso, deve accertare che un fattore successivamente intervenuto
abbia avuto di per sé efficienza causale esclusiva, non essendo sufficiente che
la causa preesistente abbia avuto minima o trascurabile efficienza causale, per
escludere la responsabilità"2. In questo modo, il fatto del
danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua
incidenza o rilevanza sia "tale da escludere, in modo certo, in nesso
causale tra attività pericolosa ed evento e non già quando costituisce
elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione
di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità
delle misure preventive adottate"3.
Ma non è forse questo il caso in cui verrebbe meno il nesso causale, la cui
dimostrazione è a carico del danneggiato? Argomentare in questa maniera
significherebbe accollare all’esercente l’attività pericolosa la prova del
fortuito.
Sembra opportuno notare, però, che quando il legislatore ha inteso disporre in
questo senso, lo ha fatto espressamente (si veda l’art. 2051 cod. civ.).
Appare invece più aderente al dettato legislativo interpretare l’art. 2050
come un’ipotesi di responsabilità aggravata, come fa autorevole dottrina4,
che, richiamando un diverso orientamento giurisprudenziale, sia pure
minoritario, sostiene si debba far riferimento all’ordinaria diligenza ed alla
comune prudenza nella scelta e nell’adozione delle misure di sicurezza.
Si veda, a sostegno di questa tesi, il caso dell’imprenditore edile che è
stato dichiarato non responsabile per i danni arrecati a terzi, essendo il
cantiere stato recintato e segnalato con appositi cartelli vietanti l’ingresso.5
Diversamente argomentando, si porrebbe a carico dell’esercente l’attività
pericolosa la prova del fortuito, la quale, sebbene talvolta più semplice da
fornire rispetto alla prova dell’adozione delle misure di sicurezza, potrebbe
risultare paradossalmente insufficiente, essendo in certi casi a carico dello
stesso l’adozione delle misure idonee ad evitare anche il fortuito. Si pensi
all’ipotesi di un danno ai sistemi informativi aziendali cagionato da un
fulmine, laddove lo stesso poteva essere evitato dall’installazione di un
parafulmine.
3. Il criterio distintivo
tra la responsabilità aggravata configurata dall’art. 2050 cod. civ. e la
responsabilità oggettiva sarebbe, allora, da individuare nel fatto che l’art.
2050 è fondato sulla comune prudenza e sull’ordinaria diligenza;
quest’ultima sarebbe certamente da valutare sotto il profilo della diligenza
professionale.
Nel caso portato ad esempio, il parafulmine potrà apparire come una misura di
sicurezza la cui adozione era ragionevolmente esigibile; allo stesso modo, potrà
configurarsi come "misura idonea" la costruzione di un edificio
secondo criteri antisismici in una zona nota per la propria esposizione ad
eventi di questo tipo.
La prova da predisporre dovrà allora riguardare l’adozione delle misure che
appaiono ragionevoli nel caso concreto, in relazione all’attività svolta,
alle dimensioni dell’azienda, al luogo ove la stessa si trova.
L’evento sarà non addebitabile all’esercente l’attività pericolosa
qualora non sia prevedibile, né superabile, con l’adozione dell’ordinaria
diligenza: il criterio di imputazione della responsabilità appare, dunque,
fondato sulla colpa.
Non sembra pertanto condivisibile la tesi secondo cui la dimostrazione del caso
fortuito dovrebbe essere addebitata al titolare dell’azienda, poiché questo
secondo tipo di responsabilità (responsabilità oggettiva) è fondato su
criteri diversi, vale a dire sul criterio dell’interruzione del nesso causale,
ed esclude che il titolare dell’attività pericolosa possa fornire una prova
dell’assenza di colpa nell’adozione delle misure di sicurezza.
Prestando attenzione in maniera più diretta alla responsabilità civile legata
al trattamento dei dati personali, sembra opportuno fare alcune ulteriori
riflessioni.
Vero è che l’art. 18 della legge 675/96 richiama espressamente l’art. 2050
cod. civ.
E’ stato autorevolmente sostenuto, però, che tale richiamo non implicasse
necessariamente l’automatica applicazione del criterio d’imputazione delle
responsabilità previsto per le attività pericolose, ma che potrebbe anche
essere inteso come un richiamo volto a trasferire, nell’ambito del trattamento
dei dati personali, solo il diverso criterio di distribuzione dell’onere
probatorio.
Il problema, però, manterrebbe comunque la sua portata: cosa debba
effettivamente essere dimostrato in sede giudiziaria.
L’art. 15 della legge 675/96, titolato "Sicurezza dei dati",
dispone un duplice livello di misure di sicurezza: le misure "minime",
l’onere della cui individuazione è stato assegnato ad un regolamento
(adottato con il d.P.R. 318/99); e le misure, che chiameremo "idonee",
indicate dal primo comma dello stesso articolo.
Per comodità, se ne riporta per intero il testo: "I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite ed in base al progresso tecnico, alla natura dei dati
e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito".
Sembrerebbe, a prima vista, che il legislatore abbia voluto addebitare al
titolare del trattamento anche il rischio derivante dal fortuito, laddove parla
di rischi di distruzione o perdita "anche accidentale" dei
dati. Non sarebbe, in questo senso, ammessa neanche la prova del fortuito.
E’ opportuno però notare che il legislatore ha mostrato una certa
consapevolezza dell’impossibilità di evitare il danno, dettando una norma che
si discosta parzialmente da quanto previsto dall’art. 2050 cod. civ.: qui si
parla, infatti, di misure di sicurezza preventive, idonee a "ridurre al
minimo" i rischi descritti.
4. Le misure da adottare,
allora, non sono quelle idonee ad evitare il danno, dato che potrebbero anche
non esistere; ma quelle che consentano di abbassare fino al livello minimo la
soglia del rischio.
Il rinvio all’art. 2050 rappresenterebbe, dunque, uno strumento per trasferire
anche all’ipotesi di trattamento di dati personali l’inversione dell’onere
probatorio; ma il criterio di imputazione della responsabilità sarebbe
parzialmente differente.
Al titolare del trattamento verrà richiesta la dimostrazione di aver
predisposto quelle misure che apparivano ragionevolmente idonee a ridurre al
minimo il rischio del verificarsi del danno; ma la scelta e la valutazione
dell’idoneità delle misure potrà essere vagliato solo in base al criterio
dell’ordinaria diligenza e della comune prudenza.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 15, primo comma, sembra del tutto
inadeguata l’applicazione del criterio dell’interruzione del nesso causale,
legato ad una responsabilità di tipo oggettivo.
Come spiegare altrimenti il tenore della norma, che impone di adottare tutte le
misure idonee a "ridurre al minimo" il rischio di distruzione o
perdita "anche accidentale" dei dati personali?
Non solo: si chiede che le misure di sicurezza siano scelte in relazione alle "conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche
caratteristiche del trattamento". Non esiste una sola ragione per cui
indicare questi parametri nella scelta delle misure di sicurezza, se poi ogni
danno fosse comunque imputabile al titolare del trattamento.
Sulla base di quanto detto, sembra evidente che il criterio di imputazione della
responsabilità non possa non basarsi sulla colpa.
Il titolare del trattamento, comportandosi con la diligenza dovuta, dovrà
adottare tutte quelle misure che appaiono idonee a fronteggiare il rischio, ed
eventualmente anche solo a ridurlo.
La sicurezza, pertanto, non potrà mai avere i caratteri dell’assolutezza e
della staticità: in quanto processo essenzialmente dinamico (perché così è
stato concepito dal legislatore, che lo ha ancorato al criterio estremamente
variabile del progresso tecnico), la sicurezza impone una continua ponderazione
degli interessi in gioco, tra il costo dell’adozione di tutte le misure ed il
costo potenziale derivante da una sicurezza inadeguata.
La prova positiva da fornire è necessariamente una prova critica, di carattere
organizzativo, sull’esistenza delle misure più opportune in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del
trattamento. Tale valutazione andrà fatta con riferimento al momento in cui il
danno si è verificato: non è ammissibile, infatti, che un titolare del
trattamento possa liberarsi dalla responsabilità civile di cui si tratta
dimostrando che le misure disposte avevano il carattere della "idoneità"
al momento della loro adozione.
5. Tutto il discorso
tracciato sinora è applicabile, naturalmente, nel caso in cui il danno
collegato alla mancata adozione di misure di sicurezza.
Diversa ipotesi è invece quella in cui il danno derivi dalla violazione delle
regole dettate dalla legge 675/96 a tutela della liceità del trattamento dei
dati.
In tutti questi casi, quando risulti violata un’espressa previsione di legge,
nessuna prova liberatoria potrà essere fornita dal titolare del trattamento ed
il danno (dimostrato, patrimoniale e non) sarà risarcibile come diretta
conseguenza della violazione.
Infine, una nota su un aspetto connesso: fino a poco tempo fa, si discuteva in
dottrina sull’applicabilità dell’art. 2050 cod. civ. anche alle pubbliche
amministrazioni.
La legge 675/96 non sembra lasciare ancora margine di dubbio su questo problema.
La tutela dei dati personali, infatti, dal punto di vista delle garanzie offerte
al cittadino, ha sempre le medesime caratteristiche, a prescindere dalla natura
privatistica o pubblicistica del titolare del trattamento. Nulla dispone la
legge 675/96 riguardo alla responsabilità delle pubbliche amministrazioni
titolari del trattamento; sembra pertanto logico applicare la regola generale.
Anzi, la legge per la tutela dei dati personali sembra poter essere usata come
esempio tipico di responsabilità per esercizio di attività pericolose da parte
dei soggetti pubblici, al fine di estendere questo tipo di responsabilità a
casi sinora dubbi.
NOTE
1. E' bene precisare che il
richiamo all'art. 9 rende risarcibile il danno non patrimoniale quando risultino
violati i principi di liceità e correttezza del trattamento, per scopi
determinati, espliciti e legittimi; nonchè i principi che impongono dati
esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le
quali sono raccolti e trattati, ed il principio che assicura l'identificazione
dell'interessato solo per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi
(in questa espressione è condensata la consacrazione del "diritto
all'oblio").
2. Cass., 1895/1970.
3. Cass., 4710/1991.
4. Bianca, "Diritto civile" , V, pagg. 704 segg.
5. Bianca, cit., pag.709. Addirittura, la giurisprudenza è giunta a escludere
la responsabilità del titolare dei lavori di sistemazione delle rive di un
fiume riguardo all'infortunio originato da alcuni massi semplicemente scaricati
sul terreno e non ancora pressati "qualora si appalesi un comportamento
imprudente dell'infortunato, il quale, benchè la situazione di pericolo potesse
essere avvertito con l'uso della normale prudenza, si era ugualmente avventurato
sui suddetti massi non infissi nel suolo" (T. Torino, 17.10.1986).