RESPONSABILITA'
E RISARCIMENTO DEI DANNI IN SEGUITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di
Alessandra Lucarino
In
caso di lesione della riservatezza e dell’identità personale, la legge
prevede una forma di tutela successiva, affidata al risarcimento del danno. La
conferma della configurabilità di una responsabilità civile per il trattamento
illecito di dati personali (evidenziata dagli artt. 18. e 29, comma 9 della
legge) è molto importante, poiché dimostra la preferenza del legislatore, sul
versante delle sanzioni civili, per i rimedi inibitori, riparatori e
sanzionatori, anziché per i controlli preventivi.
L’uso illegittimo delle informazioni e la divulgazione di informazioni
inesatte integrano la fattispecie del c.d. danno da informazione. Tale
danno è ipotizzabile, in primo luogo, in caso di violazione del c.d. principio
di finalità che si ha quando, dei dati, si faccia un uso diverso
rispetto a quello per il quale è stato dato il consenso.
Danni possono derivare, anche, dalla divulgazione di informazioni false o
parziali. La falsa informazione può danneggiare l’interessato sia in quanto
diretta a terzi, e lesiva, quindi, dell’interesse alla corretta percezione
sociale dell’identità personale, sia in quanto diretta allo stesso
interessato; oppure può danneggiare soggetti diversi dall’interessato, in
quanto destinatari o semplici fruitori dei dati.
Alla tipologia del danno da informazione sono dedicati due articoli della legge:
l’art. 18, il quale stabilisce che "Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell’art. 2050 c.c."; e l’art. 29, comma 9, il quale sancisce che
"Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell’art. 9". L’art. 9, a sua volta, enunciando quelli che sono i
principi generali sulle modalità della raccolta e sui requisiti dei dati
personali, stabilisce che questi devono essere: "a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati".
Il rinvio all’art. 2050 ha lo scopo, da un lato, di evitare la connotazione in
senso oggettivo della responsabilità civile per la gestione di una banca dati,
dall’altro, di stabilire una presunzione speciale di responsabilità a carico
di chi effettua il trattamento, mediante una regola che pone a carico del
titolare e del responsabile del trattamento l’onere della prova riguardante il
fatto lesivo, a differenza di quanto risulterebbe dall’applicazione
dell’art. 2043 cod. civ., considerato come la regola generale della
responsabilità extracontrattuale.
E’ importante rilevare che l’art. 2050 c.c. parla di "attività
pericolosa", che si ha in tutti i casi in cui vi è un’elevata
potenzialità di danno, sia per la natura della stessa, sia per le
caratteristiche dei mezzi di lavoro utilizzati. E’, quindi, necessario che
siano riconosciute una rilevante possibilità che si verifichi il danno, e la
pericolosità dell’attività nel corso della quale si è prodotto il fatto
dannoso.
Nel nostro caso si ritiene che l’art. 18, in combinato disposto con l’art.
1, della legge n. 675/1996, contenga una predeterminazione legale di pericolosità:
il "trattamento" è qualificato, "ipso iure", come
esercizio di attività pericolosa. Da qui deriva un’importante conseguenza
relativamente all’onere della prova. Il nostro ordinamento civile prevede che,
chiunque si ritenga danneggiato da un fatto illecito, debba dar prova della
responsabilità di colui che l’ha commesso. Non accade così, invece,
nell’ipotesi regolata dall’art. 2050, dove è sancito il c.d. principio
dell’inversione dell’onere della prova, in base al quale il
danneggiato deve provare solo il fatto storico, mentre colui che effettua il
trattamento, e che quindi ha causato il fatto dannoso, a fini liberatori, deve
dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La prova è
particolarmente rigorosa , in quanto non è sufficiente la sola dimostrazione,
in negativo, di non aver commesso alcuna violazione della legge o delle regole
di comune prudenza, ma è necessaria la prova positiva di aver impiegato ogni
cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso.
E’ necessario, inoltre, individuare i soggetti tenuti al risarcimento dei
danni causati dal trattamento dei dati personali, e, a riguardo, l’art. 18
parla, indistintamente, di "chiunque". La legge n. 675/1996 ha, però,
disciplinato in modo particolare i soggetti cui è ascrivibile il nesso di
causalità tra evento dannoso ed imputabilità dello stesso, individuandoli nel
"titolare" (ossia in colui "cui competono le decisioni in ordine
alle finalità del trattamento" e "della sicurezza" dei dati,
art.1, comma 2, lett. d), e nel "responsabile" (ossia in colui che è
preposto dal titolare al trattamento dei dati, avendo "esperienza, capacità
ed affidabilità" tale da fornire "idonea garanzia del pieno rispetto
delle disposizioni di legge in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza", art.8, comma 1).
Si può, quindi, affermare che il titolare e il responsabile sono, entrambi,
potenzialmente legittimati passivi, ed obbligati in solido, ai sensi dell’art.
2055 c.c. (anche sulla base di quanto stabilito dall’art.8, comma 2 della
legge, e cioè che "il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie
istruzioni").
All’art. 18 si collega il comma 9 dell’art. 29, che prevede la risarcibilità
del danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di violazione dell’art. 9,
estendendo, in questo modo, l’area della risarcibilità del danno morale da
trattamento di dati personali oltre il limite della corrispondenza del
comportamento illecito ad una fattispecie penale. Di conseguenza il titolare e
il responsabile del trattamento potranno rispondere anche di questo tipo di
danno, qualora i dati non fossero stati trattati in modo lecito e corretto,
oppure la registrazione degli stessi non fosse avvenuta per gli scopi
determinati, oltre che in tutti gli altri casi contemplati dalla norma citata
(art. 9), che regolamenta, appunto, le modalità di raccolta.
Per capire che cosa si intenda per danno morale, è importante rifarsi alla
definizione data dalla Corte Costituzionale (sent. n. 184/1996) che lo definisce
come quel danno che in nessun modo incide sul patrimonio, ma che arreca solo un
dolore morale alla vittima, una sofferenza fisica (nel senso di sensazione
dolorosa) o psichica. Di conseguenza, il relativo risarcimento soddisfa
l’esigenza di compensare le sofferenze fisiche, morali e psichiche patite dal
soggetto danneggiato.
Il danno non patrimoniale, inoltre, non è suscettibile di risarcimento per
equivalente (come avviene, invece, per il danno patrimoniale, che può
essere risarcito, anche, in forma specifica), e, di conseguenza, la sua
liquidazione è affidata all’apprezzamento discrezionale ed equitativo del
giudice di merito, il quale deve tener conto: delle sofferenze patite
dall’offeso, della gravità dell’illecito, e di tutti gli elementi peculiari
del caso concreto. Il giudice, quindi, è chiamato a pronunciarsi sul
risarcimento, indicando un ristoro pecuniario che risulti socialmente adeguato
alla gravità della lesione. L’adeguatezza del ristoro, infine, deve essere
valutata oggettivamente, a prescindere dalla soddisfazione morale che il
danneggiato possa provare personalmente, potendosi trattare, anche, di persona
incapace di intendere e di volere o di persona giuridica.