LE ARMI A
DISPOSIZIONE DEL CITTADINO PER LA DIFESA DALL’ABUSO DEI PROPRI DATI PERSONALI
di Massimo Prosperi
Nessuno
dubitava che la penetrazione nella società italiana di una cultura della
privacy sarebbe stato un processo lento e difficoltoso.
A distanza di oltre due anni dalla entrata in vigore della c.d. legge sulla
privacy la quasi totalità dei soggetti pubblici e privati che trattano dati
personali si trova in condizioni di maggiore o minore irregolarità rispetto
agli obblighi imposti dalla legge medesima.
In verità, il primo periodo di vita della legge è trascorso in un clima di
"tolleranza di fatto" da parte dell’autorità di controllo (Garante
per la protezione dei dati personali), la quale si è astenuta o limitata
nell’esercitare i suoi poteri in materia proprio per consentire ai soggetti
interessati dalla normativa di digerire e comprendere le nuove regole di
comportamento nella gestione dei dati personali dei cittadini.
Duole
purtroppo constatare che tanto la Pubblica Amministrazione quanto gli operatori
economici privati si sono in molti casi adagiati nell’inerzia piuttosto che
fruttare questo tempo prezioso per porsi in linea con la legge.
L’autorità Garante, in occasione della seconda relazione annuale al
Parlamento, ha annunciato che muterà il proprio atteggiamento per iniziare ad
assolvere con decisione ai compiti che la legge sulla privacy gli attribuisce,
il che significa, principalmente, maggiore e più penetrante attività di
controllo e monitoraggio dei trattamenti di dati da chiunque effettuati nel
territorio nazionale, con possibilità di ispezioni, accertamenti, inflizione di
sanzioni amministrative e denunce all’autorità giudiziaria di comportamenti
che integrano gli estremi dell’illecito penale in materia di trattamento dati.
In altre parole, le maglie della rete iniziano a stringersi e il Garante sarà
agevolato in questo senso dalle segnalazioni e dai reclami dei cittadini che
sempre più frequentemente percepiscono e denunciano comportamenti non ortodossi
attuati da uffici pubblici e da soggetti privati. La fase transitoria sembra
davvero essere cessata e i beneficiari hanno solo in minima parte sfruttato la
dilazione loro accordata per porsi nelle condizioni di operare nel pieno
rispetto della legalità. Ciò vale soprattutto in riferimento all’art. 10
della legge sulla privacy che impone a chiunque raccolga dati presso
l’interessato (e, a certe condizioni anche presso terzi) di fornire allo
stesso tutte le informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
degli stessi, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675,
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile.
Attualmente, in sintesi, ogni qualvolta si riempie (anche di propria iniziativa)
un modulo presso un ufficio pubblico o si viene intervistati (anche
telefonicamente) per un sondaggio commerciale o si viene contattati da qualsiasi
organizzazione che propone beni o servizi si dovrebbero ricevere preventivamente
le informazioni previste nel suddetto art. 10. Si tratta di un’attività
importantissima poiché soltanto in questo modo l’interessato è posto nelle
condizioni di conoscere esattamente lo scopo del trattamento, l’uso che verrà
fatto delle informazioni cedute e, soprattutto, a quali altri soggetto verranno
comunicate o diffuse.
Le informazioni personali circolano e sono utilizzate con impensabili vantaggi
economici e spesso il cittadino medio ha una scarsissima percezione del
fenomeno. Lo strumento per esercitare un vero ed effettivo potere di controllo
sui propri dati è rappresentato dall’art. 13 della legge sulla privacy. Si
tratta di uno strumento che ancora oggi è pressoché inutilizzato e del quale
è invece opportuna una conoscenza il più possibile diffusa e generalizzata.
Tale norma riconosce a chiunque il diritto di rivolgersi a chi si sospetta
conservi e utilizzi informazioni sul proprio conto per ottenere precise notizie
circa dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro provenienza, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento. Sempre in forza dello stesso articolo ci si può opporre al
trattamento di dati personali finalizzato all'attività di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Si può inoltre ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati, oppure l'aggiornamento, la
rettificazione, l'integrazione dei dati inesatti o incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati, per esemplificare, nei confronti di un
ufficio pubblico, di una agenzia immobiliare, di una banca, di una compagnia di
assicurazioni o delle tanto criticate imprese che inviano materiale
pubblicitario ingolfando la cassetta postale del destinatario.
Tutti questi soggetti, una volta investiti di una richiesta tra quelle previste
dall’art. 13, sono tenuti a darvi corso senza ritardo. In caso di rifiuto
espresso, di inerzia o di risposta insufficiente, li si può costringere
proponendo ricorso al Garante. Si tratta di un procedimento estremamente
economico e rapido (destinato a concludersi, di norma, entro venti giorni)
attraverso il quale il soggetto inadempiente è costretto a rendere al cittadino
le informazioni richieste o a cessare l’uso dei suoi dati personali, in altre
parole, a dimenticarsi di lui.
L’art. 13 non si risolve, dunque, nel desolante "diritto a sapere di
essere schedati", ma risulta essere uno strumento, si ripete, economico,
snello e alla portata di tutti, attraverso il quale ogni individuo può, con uno
sforzo minimo, riappropriarsi del controllo sui propri dati personali, far
cessare comportamenti che in alcuni casi raggiungono la soglia
dell’intollerabile disturbo (ad esempio telefonate non gradite in orari
impossibili) o che creano ricchezza attraverso il mercato della compravendita di
informazioni personali lasciando all’oscuro il soggetto cui esse si
riferiscono. Si tratta, in definitiva, di uno strumento capace di far crescere
il livello di civiltà e correttezza nei rapporti interindividuali, con la
Pubblica Amministrazioni e con gli operatori commerciali e, in una parola, di
migliorare la qualità della vita di ognuno.
Perché il potere di controllo raggiunga un livello quantitativo e qualitativo
apprezzabile è necessario che ciascuno conosca ed eserciti attivamente i
diritti che gli art. 10, 13 e 29 della legge n. 675/96 gli riconoscono.