LA TUTELA
PENALE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI:
LUCI E OMBRE DEGLI ARTT. 34-37 DELLA LEGGE N. 675/96
di
Massimo Prosperi
La
recente legge 675/96 contempla diverse disposizioni che apprestano tutela al
diritto al controllo esclusivo dei propri dati personali sul piano
amministrativo, civile e penale. La scelta di censurare penalmente la violazione
di alcune delle disposizioni della legge medesima ha ricevuto diversi tipi di
critiche soprattutto per la controtendenza dell’ordinamento alla
depenalizzazione degli illeciti di lieve entità. A ben vedere, però, come
chiarisce anche lo stesso estensore della legge, tale opzione normativa
risultava obbligata al fine di onorare il principio che nel diritto penale è
chiamato di effettività, il quale, oltre che cogente nell’ordinamento
interno, era ribadito a livello internazionale e comunitario laddove sia la
Convenzione di Strasburgo del 1981, sia la Direttiva europea del 1995 in materia
di trattamento di dati personali imponevano agli Stati membri l’adozione di
sanzioni appropriate.
Tale
principio è tradizionalmente inteso come l’attitudine della pena a
raggiungere l’obiettivo suo proprio identificato nella (apprezzabile)
riduzione degli illeciti a causa dei quali la sanzione è predisposta.
E’
evidente che il principio di effettività non sarebbe certo stato appagato dalla
previsione di sanzioni a carattere esclusivamente pecuniario, ben lontane dal
realizzare un effetto di prevenzione generale o speciale quantomeno nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese di estese dimensioni.
Prima
di calarsi nel dettaglio delle norme interessate giova ribadire che la sfera
privata godeva, già anteriormente all’entrata in vigore della legge, di una
frammentaria e parziale tutela penale attraverso le norme relative a domicilio e
segreti, le quali, seppure contenenti precise indicazioni di natura spaziale,
strumentale e di modalità della condotta, dimostrano, nel complesso, la volontà
del legislatore di assicurare a segreto e riserbo una particolare tutela che,
proprio perché di natura penale, è indice della speciale dignità ad essi
attribuita. In questa prospettiva si vedano gli artt. 614 – 615 c.p., esatto pendant
dell’art. 14 Cost., che si occupano di garantire l’inviolabilità del
domicilio, quale sfera materiale sottratta alle intromissioni altrui; gli artt.
615 ter, quater, quinquies c.p., quali strumenti di tutela
specifica contro il dilagante fenomeno della criminalità informatica e a
garanzia di "riservatezza informatica" e "domicilio
informatico"; l’art. 615 bis c.p., dedicato alle interferenze
illecite nella vita privata, che delinea due fattispecie di violazione della
riservatezza: il I comma sanziona l’attività diretta a procurarsi, mediante
strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita
privata svolgentesi nei luoghi di cui all’art. 614; il II comma sanziona il
comportamento successivo all’acquisizione, cioè il delitto di diffusione o
rivelazione delle notizie o immagini ottenute nei modi suindicati. Gli artt. 616
– 623 bis c.p., relativi alla inviolabilità dei segreti, tutelano la
corrispondenza, le comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche o
attuate con altri mezzi, i documenti segreti, il segreto professionale,
scientifico o industriale; l’art. 621 c.p. prevede infine il reato di
rivelazione di documenti segreti.
Altra
norma a tutela della riservatezza è l’art. 684 c.p., che punisce la
pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Esso può essere
invocato a garanzia della riservatezza dell’imputato, in raccordo all’art.
27 della Costituzione, relativo alla presunzione di non colpevolezza,
coinvolgendo però, in maniera più diretta, onore e reputazione del soggetto.
Infine,
l’art. 734 bis c.p. sanziona con la pena dell’arresto chiunque
"divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità
o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso" nei casi dei
delitti, semplici e aggravati, di violenza sessuale di cui agli artt. 609
ss. c.p.
Nella
materia specifica della tutela penale nei confronti dell’attività di
trattamento dei dati personali, il sistema previsto nel capo VIII della legge
675/96 si articola nella previsione di alcuni reati (con esclusione di quelli
contravvenzionali) configurati secondo alcuni in termini di illeciti di
pericolo. E’ opinione di chi scrive che gli artt. 34 – 37, più che reati di
pericolo, rientrano nella categoria dei reati di azione quali illeciti in cui la
consumazione coincide con il compimento dell’azione o omissione tipizzata,
indipendentemente dal verificarsi di un evento dannoso.
Diversamente,
i reati di pericolo si perfezionano con la sola lesione potenziale del bene
protetto. Hanno dunque in comune con i reati di azione l’elemento
naturalistico della mancanza dell’evento ma se ne distinguono perché, mentre
nei reati di azione il bene giuridico è effettivamente leso, in quelli di
pericolo è esposto solo a lesione potenziale e, spesso, il pericolo rappresenta
un elemento costitutivo della stessa fattispecie incriminatrice. Se qualche
dubbio residua in ordine alla qualificazione giuridica delle disposizioni in
questione, esso riguarda non certo gli artt. 34 e 37: se si assume, come si vedrà
in seguito, che il bene oggetto di tutela è nel primo la trasparenza dei
trattamenti, nel secondo la funzione di controllo e indirizzo del Garante, è
giocoforza ritenere che la realizzazione del fatto tipico concretizza
un’offesa attuale e non soltanto la messa in pericolo del bene stesso.
Gli
artt. 35 e 36 sono ulteriormente definibili come reati aggravati o qualificati
dall’evento, poiché comportano l’inflizione di una pena più grave se,
oltre al fatto base, si verifica un evento ulteriore.
Quanto
alla prima fattispecie incriminatrice, la scelta di sanzionare penalmente
l’omessa o infedele notificazione pone la delicata questione se il diritto
penale sia stato utilizzato in maniera propria o meno: cioè, la fattispecie di
reato prevista nell’art. 34 concretizza, secondo un’autorevole opinione
dottrinale (A. Manna), originariamente rivolta al progetto di legge Mirabelli
bis, uno snaturamento del diritto penale, utilizzato non solo in chiave
sanzionatoria, ma anche promozionale rispetto a certi comportamenti, mentre
invece lo strumento penale dovrebbe essere impiegato solo a protezione diretta
di beni giuridici. La questione della corretta funzione del diritto penale quale
strumento di protezione diretta di beni giuridici solleva necessariamente
problemi di definizione del "bene giuridico" e risulterebbe ultroneo
ripercorrere in questa sede la complessa evoluzione storica sull’argomento.
Sembra opportuno tuttavia fissare alcuni punti che scaturiscono da
irrinunciabili esigenze di garanzia dei destinatari dei comandi penali.
In
questa prospettiva si deve escludere che il bene giuridico tutelabile possa
coincidere con la ratio legis o con la volontà del legislatore
(concezione c.d. metodologica). Occorre invece ribadire il principio secondo cui
sono i valori costituzionali a rappresentare il primo e principale parametro per
l’individuazione degli oggetti della tutela penale. La dottrina inizialmente
citata ritiene problematico individuare l’interesse protetto proprio perché
si tratta di fattispecie caratterizzata dalla mera disobbedienza ad un precetto,
e che pertanto tutela tutt’al più una funzione, piuttosto che un vero e
proprio bene giuridico nella sua concretezza.
Tutto
ciò sarebbe in contrasto con il principio di proporzione che impone il
sacrificio di libertà e dignità personali solo per tutelare diritti di rango
egualmente costituzionale. Il problema centrale sull’art. 34 è dunque questo:
si possono considerare oggetto diretto della tutela, disgiuntamente o
congiuntamente, i beni costituzionali della dignità, della riservatezza e
dell’identità personale, a cagione della loro lesione (potenziale) derivante
dalla omessa o infedele notificazione ?
A
tale proposito si può osservare che quest’ultima offende direttamente solo
l’interesse, pur rilevante, alla trasparenza dei trattamenti di dati
personali, la quale funziona da condizione per l’attuazione dei compiti e per
l’esercizio dei poteri del Garante e dei diritti dell’interessato. L’unica
costruzione teoretica utilizzabile per legittimare tale scelta è quella che
ammette che la tutela penale possa estendersi a beni non espressamente
considerati in Costituzione, purché strumentali alla salvaguardia dei beni
costituzionali espressi. Tale impostazione non è priva di rischi se ci si pone
in un’ottica garantistica, soprattutto in relazione agli effetti di
dilatamento che essa determina sul rapporto di causalità, giungendosi ad una
sua estensione eccessiva fino ad attribuire all’omissione una serie di
conseguenze riflesse, secondo una disfunzione tipica della teoria
condizionalistica pura, con un effetto tipo "regresso all’infinito".
Il
problema sollevato in questi termini ha dunque fondate ragioni di porsi, specie
se si considera che la legge 675/96 contiene norme la cui violazione espone a
conseguenze veramente dirette i beni giuridici della dignità umana,
dell’identità personale e della riservatezza: è la violazione dei principi
in materia di requisiti dei dati (art. 9) a causare sicuramente la lesione
almeno potenziale della riservatezza e dell’identità personale: i principi di
finalità, di esattezza, di pertinenza, di non eccedenza, l’obbligo
dell’aggiornamento dei dati e il diritto all’oblio mirano a garantire in
maniera veramente immediata l’uso metafunzionale dei dati e la circolazione di
notizie difformi rispetto alla situazione reale e attuale di un soggetto. In
dispregio di ciò l’art. 9 non rientra nell’ambito della tutela penale della
legge, ma, sotto il profilo sanzionatorio, la sua violazione espone soltanto a
responsabilità civile e a provvedimenti del Garante.
Secondo
alcuni tale esclusione sarebbe opportuna per non creare una sorta di
incriminazione a tappeto, forse non necessaria, stante la vigenza di altre norme
penali da applicare in via suppletiva: il trattamento eseguito in violazione
dell’art. 9 e lesivo di decoro, onore o reputazione dell’individuo è
sanzionabile attraverso gli artt. 594 – 595. Tuttavia, essi possono assicurare
adeguata tutela solo alla dignità umana, ma per quanto riguarda la riservatezza
e l’identità personale non sembra davvero ipotizzabile una adeguata
protezione penale suppletiva di altre norme del tutto marginali rispetto alla
materia in questione. L’art. 615 bis c.p., infatti, configura una
fattispecie di reato molto circoscritta sia in relazione all’impiego di
precisi strumenti di apprensione di notizie private ( ripresa visiva o sonora),
sia perché limita alla sfera spaziale del domicilio il suo ambito applicativo.
Stante la tassatività di ogni norma penale, l’art. 615 bis copre una
serie molto limitata di comportamenti diretti all’acquisizione di notizie
personali, destinati ad avvolgere un ambito estremamente residuale nella materia
del trattamento dei dati personali. A ciò si aggiunga che la comunicazione e
diffusione di essi può essere punita ex art. 615 bis solo se si tratta
di notizie acquisite nei modi e nei luoghi indicati dal primo comma. Anche gli
artt. 616 ss. c.p. sono destinati ad un ruolo poco più che di confine nella
materia in esame: dal punto di vista soggettivo, già la dottrina tradizionale
(si veda, per tutti, A. Cataudella) ha ben chiarito che non esiste coincidenza
alcuna tra segreto e privato, cioè tra notizie che si intende sottrarre del
tutto alla circolazione e notizie che si intende comunicare ad una cerchia di
soggetti più o meno ampia ma che non corrisponde alla collettività
indifferenziata. Obiettivamente è tuttavia innegabile che la violazione del
segreto comporta comunque come effetto l’apprensione da parte di terzi di dati
non destinati ad essere diffusi.
Le
considerazioni che precedono lasciano intuire l’esistenza di un vuoto di
tutela penale a garanzia del rispetto dei principi cardine in tema di data
protection, la cui violazione permette la risarcibilità del danno anche non
patrimoniale apprezzabile in termini di sofferenze, risentimento, dolore,
compressioni o turbamenti della personalità. E’ questo, a ben riflettere, un
altro indice a favore dell’auspicabile rilevanza penale delle violazioni
dell’art. 9: secondo il sistema generale bipolare risultante dagli artt. 2059
c.c. e 185 c.p. il diritto al risarcimento dei danni extrapatrimoniali nasce nei
soli casi in cui il fatto illecito presenti anche profili di rilevanza penale,
configurandosi perciò come reato. Quindi, il fatto che il legislatore del ’96
abbia ammesso la risarcibilità del danno extrapatrimoniale potrebbe essere
interpretato come indicatore implicito della dignità dei beni giuridici
tutelati dall’art. 9, meritevoli di essere protetti attraverso lo strumento
sanzionatorio più incisivo che l’ordinamento giuridico ordinariamente offre
nei casi in cui ammette la ristorabilità dei danni non patrimoniali.
Sono
invece in armonia con il principio di proporzione le disposizioni penali
previste negli artt. 35 e 36.
Infatti,
riguardo al trattamento illecito di dati personali, la mancata richiesta del
consenso e la divulgazione illecita dei dati sono tutti eventi idonei a produrre
l’immediata lesione del diritto all’autodeterminazione informativa e della
riservatezza in senso stretto. Anche questa disposizione, per certi aspetti, non
brilla per rigore e coerenza con il complesso delle sanzioni penali della legge:
come spiegare, infatti, la necessità del dolo specifico quale ulteriore
presupposto per la punibilità se si considera che la fattispecie di cui
all’articolo precedente, che sanziona soltanto la lesione del bene giuridico
della trasparenza, richiede solo il dolo generico ?
Di
estrema importanza risulta l’incriminazione della omessa adozione di misure di
sicurezza in quanto tra sicurezza e riservatezza intercorre un rapporto talmente
stretto per cui la violazione dell’una comporta ipso facto anche
lesione dell’altra. In quanto diretta a prevenire il verificarsi di eventi
altamente dannosi per la sfera privata degli individui, la sicurezza appartiene
a pieno titolo a quei mezzi preventivi di tutela di efficacia molto maggiore
rispetto a quelli che operano successivamente al verificarsi dell’evento
dannoso, proprio a causa della scarsa praticabilità di una integrale
regressione allo stato anteriore al verificarsi della lesione dei diritti
protetti.
Si
tratta dunque di strumenti cui, al pari di quelli squisitamente giuridico –
preventivi (taluni provvedimenti del Garante, azione inibitoria, misure
cautelari reali), è opportuno assicurare la piena ed effettiva operatività per
la maggiore attitudine a garantire un’efficace tutela rispetto ai mezzi
meramente reattivi. Per questo motivo, molto opportunamente, la materia della
sicurezza è rilevante penalmente e può essere fonte di responsabilità civile
(ex art. 18, per effetto del quale grava su chi procede al trattamento l’onere
di provare l’avvenuta adozione delle misure nonché la loro idoneità ai fini
di un eventuale esonero da responsabilità).
Una
seria critica all’art. 36 proviene dalla prospettata lesione del principio di
tassatività della norma penale (art. 25 Cost.), il quale esprime l’esigenza
della sufficiente determinatezza della fattispecie: vincola cioè il legislatore
ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato per consentire
ai destinatari del precetto di rappresentarsi con certezza il tipo di
comportamento vietato e per prevenire possibili abusi da parte dei giudici in
sede di accertamento della corrispondenza della condotta al fatto tipico. Il
difetto di tassatività dell’art. 36 risiede nella indeterminatezza, allo
stato, delle misure di sicurezza, a causa del rinvio effettuato dall’art. 15
della legge a future norme regolamentari per la determinazione in concreto e nel
dettaglio del tipo di misure.
L’art.
37 (inosservanza dei provvedimenti del Garante) prevede una forma di tutela
frammentaria nel senso che non tutte le disobbedienze a provvedimenti sono
penalmente sanzionate, ma soltanto quelle considerate dal legislatore di una
certa gravità. Esso stabilisce tre fattispecie incriminatrici: la prima
riguarda il mancato rispetto delle indicazioni che si accompagnano o seguono il
rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili quale categoria
di informazioni che, a causa della loro maggiore capacità offensiva e dei
rischi discriminatori che ne scaturiscono, sono soggetti ad una disciplina più
rigorosa rispetto ai dati comuni. Così, all’atto dell’autorizzazione al
trattamento, o successivamente, il Garante ha il potere di condizionarne la
validità al rispetto di accorgimenti dettati per garantire l’interessato. La
seconda riguarda l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella decisione
finale del ricorso; la terza l’inosservanza delle misure cautelari
infraprocedimentali.
In
merito all’art. 37 si possono ripetere, seppure in forma attenuata, le
considerazioni espresse riguardo all’art. 34. Anche in questo caso, infatti,
la norma penale sembra tutelare una funzione o sanzionare una mera
disobbedienza.
Tuttavia
la notificazione, in quanto atto proveniente esclusivamente dal soggetto che
intende procedere al trattamento, è di per sé priva di valutazioni o comandi
finalizzati alla concreta tutela del soggetto passivo.
Invece,
l’inosservanza dei succitati provvedimenti del Garante raggiunge una soglia di
potenziale offensività più elevata poiché si disattendono indicazioni dettate
dalla Autorità a seguito di una attenta ponderazione in merito alla concreta
esistenza di pericoli scaturenti da un trattamento eseguito in un certo modo
piuttosto che in un altro.
I
rilievi circa un sospetto uso improprio del diritto penale dovrebbero essere
temperati dal maggior effetto di garanzia dei provvedimenti del Garante rispetto
alla omessa o infedele notificazione.
Per
concludere, la selezione dei comportamenti penalmente rilevanti in materia di
trattamento di dati personali sembra aver dato luogo ad una applicazione
invertita del principio penale di frammentarietà, il quale, se rettamente
applicato (il che presuppone una lucida consapevolezza circa gli effetti delle
diverse trasgressioni) avrebbe imposto, a modesto parere di chi scrive, la
rilevanza penale della violazione dell’art. 9, piuttosto che (o perlomeno a
fianco) delle norme in materia di notificazione. Il temuto effetto della
"incriminazione a tappeto" poteva agevolmente essere evitato dalla
puntuale e specifica descrizione dei comportamenti vietati, evitando una
panpenalizzazione monolitica e indifferenziata della violazione dell’art. 9
medesimo.