GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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MATRIMONI E DIRITTO DI
CRONACA
I media possono pubblicare notizie
riguardanti gli annunci di matrimonio anche senza il consenso degli interessati,
ma i nominativi dei futuri sposi devono essere tratti dalle pubblicazioni
affisse nell'albo pretorio. E' invece illegittima la prassi di dare diretta
comunicazione o diffusione continuativa di queste informazioni agli organi di
stampa da parte degli uffici di stato civile.
E' quanto viene ribadito da un
provvedimento con cui il Garante ha respinto il ricorso presentato da due
giovani che si erano rivolti all'Autorità per denunciare la presunta violazione
della disciplina sulla tutela della riservatezza da parte di un quotidiano
locale che aveva riportato, contro la loro volontà, la notizia del matrimonio
traendola dalle pubblicazioni affisse in comune.
Il Garante ha, infatti, ricordato
che la diffusione dei dati contenuti negli annunci matrimoniali affissi all'albo
pretorio è lecita e conforme alle disposizioni in materia di privacy poiché
risponde a un obbligo di legge volto a rendere nota la volontà dei nubendi e a
consentire eventuali opposizioni da parte degli interessati. Le pubblicazioni
contengono informazioni che possono essere visionate da chiunque e che sono
suscettibili di essere trattate a fini giornalistici anche senza il consenso
degli interessati purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza e dei principi fissati dal codice
deontologico.
E', invece, da considerarsi
illegittima la prassi seguita dagli uffici comunali di fornire direttamente a
terzi dati o elenchi dello stato civile con modalità diverse da quelle
espressamente previste dalle leggi o dai regolamenti. La normativa in materia di
registri dello stato civile e di atti anagrafici non consentiva, infatti, già
prima dell'entrata in vigore della legge sulla privacy la possibilità di
trasmettere le liste delle
pubblicazioni matrimoniali agli organi di informazione.
Per quanto riguarda tali pubblicazioni valgono, pertanto, gli stessi principi già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti relativi al divieto di comunicare ai media i nominativi dei nati e dei deceduti.
6.3.2000