Garante per la protezione dei
dati personali
Anche le fotografie possono contenere dati personali. La legge n. 675/1996 non
è applicabile ai trattamenti di dati per uso esclusivamente personale, sempreché
i dati non siano oggetto di una comunicazione sistematica o di una diffusione.
Decisione
del 28 dicembre 2000 - Diritti dell'interessato - Accesso mediante esibizione e
consegna di documenti anziché tramite estrazione di dati
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell’Ing. Claudio Manganelli componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. R.D. nei confronti del sig. E. B.;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione
n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;
1.
Il ricorrente ha rivolto una richiesta alla sig.ra E. C. -fotografa
professionista- e al Sig. E. B. - persona nel cui interesse sono state riprese
alcune fotografie- per avere copia "dei rullini scattati, oppure la
consegna della busta con i negativi", nonché per ottenere spiegazioni
sulle finalità di un "servizio fotografico" che sarebbe stato
realizzato riprendendo la parte esterna della propria abitazione.
Non avendo ricevuto risposta a tale richiesta, che nel ricorso viene collegata
all’art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorrente si è rivolto al Garante ai
sensi dell'art. 29 della medesima legge, precisando di non essere stato
informato delle finalità perseguite con il servizio, né di aver prestato
consenso. Ha chiesto quindi a questa Autorità di obbligare il sig. Baudolino
"a motivare il suo comportamento e a prevenire il ripetersi di tale
situazione, nonché a consegnare le fotografie scattate e i negativi relativi,
al fine di far cessare il trattamento dei propri dati personali".
Il sig. B. ha inviato poi una memoria nella quale ha precisato che intendeva
documentare lo stato dei luoghi oggetto di una controversia giudiziaria, con
particolare riferimento allo stato di alcune grondaie e di scarichi di acque
piovane, e che il trattamento dei dati rientra nella previsione di cui all'art.
3 della legge n. 675/1996.
2.
Va rilevato preliminarmente che il ricorso - a differenza della richiesta ai
sensi dell’art. 13 - è rivolto solo nei confronti del sig. B. e non anche nei
riguardi della fotografa professionista. Conseguentemente, la presente decisione
non riguarda quest’ultima, né preclude ulteriori, eventuali azioni nei suoi
confronti.
3. Va poi precisato che l'odierno ricorso è preso in considerazione in
relazione al diritto di accedere a dati di carattere personale -che possono
essere contenuti anche in fotografie- anziché come richiesta di ottenere copia
integrale di negativi o pellicole da parte del fotografo o la loro restituzione.
Vanno infatti tenuti presenti i peculiari connotati del diritto tutelato
dall'art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve
essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti. In
particolare, va ricordato che l’interessato ha diritto di accedere ai propri
dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere
copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo
quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l'adempimento
della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità
dell'esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto
già precisato da questa Autorità (vedi tra l'altro, i provvedimenti del 21
giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12,
pagg. 61 - 69 e sul sito web www.garanteprivacy.it).
4.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Le fotografie in questione -nella misura in cui, per la loro specificità,
possono contenere dati di carattere personale - sono state pacificamente riprese
da un fotografo che non è parte del procedimento e che le ha scattate
nell’interesse del sig. B. per una controversia condominiale.
La conservazione e l’eventuale utilizzazione da parte di quest’ultimo di
fotografie che potrebbero contenere dati personali rientra, allo stato degli
atti, tra i trattamenti effettuati da persone fisiche per fini personali, i
quali non sono soggetti all’ambito di applicazione della legge n. 675/1996 se
i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione
(art. 3 legge n. 675/1996).
Dalla documentazione acquisita non emerge alcuna circostanza tale da far
ritenere in atto o comunque possibile una comunicazione sistematica o la
diffusione di dati, fuori dell’eventuale utilizzazione delle fotografie
nell’ambito della citata controversia.
L’inapplicabilità al caso di specie delle altre disposizioni della legge n.
675/1996 non pregiudica, in ogni caso, i diritti dell’interessato rispetto
alla lecita e corretta utilizzazione delle immagini acquisite anche rispetto
alla controversia predetta, in conformità alle norme applicabili contenute
anche fuori della normativa sulla protezione dei dati personali.
infondato
il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Roma
4 gennaio 2001
IL
PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE