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SEGRETO SULLA FONTE GIORNALISTICA
E RICHIESTE DEGLI INTERESSATI
La possibilità di opporre
il segreto sulle fonti di informazione non esime i giornalisti dal dare
riscontro alle richieste degli interessati.
In un articolo pubblicato su un quotidiano
locale, un giornalista aveva fatto riferimento all'esistenza e al contenuto
di una lettera riservata di un cittadino. Alla richiesta dell'interessato
di conoscere in che modo il giornalista fosse entrato in possesso della
lettera, il quotidiano aveva fatto presente che nella lettera non vi erano
dati sensibili. Secondo l'interessato, le osservazioni addotte dal giornale
non erano pertinenti, in quanto la sua richiesta non faceva riferimento
a dati sensibili, ma alla lettera citata nell'articolo, che sarebbe riconducibile
alla categoria di dati personali. Aveva, quindi, presentato, ricorso al
Garante sostenendo che, contro la violazione della libertà e segretezza
della corrispondenza sancite dalla Costituzione, non poteva essere invocato
il segreto professionale e aveva chiesto, inoltre, di disporre la liquidazione
a carico dell'editore delle spese per il ricorso.
Il Garante ha ritenuto in parte fondato
il ricorso. La legge 675 del 1996, infatti, stabilisce che l'interessato
ha diritto di ottenere, a cura del gestore della banca dati, la comunicazione
dell'esistenza e dell'origine dei dati che lo riguardano e alla sua richiesta
deve essere dato riscontro "senza ritardo" e in maniera adeguata. La risposta
fornita dal quotidiano non è apparsa idonea a soddisfare le richieste
del ricorrente, in quanto si era limitata a precisare che presso la sua
banca dati non erano conservati dati sensibili (relativi cioè a
convinzioni religiose, politiche, filosofiche, allo stato di salute, alla
vita sessuale ecc.). La richiesta del ricorrente tendeva, invece, a conoscere
l'esistenza e l'origine di ogni tipo di dati contenuti presso gli archivi
del giornale.
Per quanto riguarda la questione
relativa alla rivelazione della fonte della notizia, la legge 675 mantiene
ferme le norme sulla possibilità da parte dei giornalisti di opporre
il segreto professionale sulle loro fonti quando ne ricorrono i presupposti.
Questa possibilità, tuttavia,
ha spiegato l'Autorità, non esime il quotidiano dal dover fornire
riscontro all'interessato, comunicandogli l'esistenza e l'origine dei dati;
oppure, come nel caso in esame, la circostanza che la fonte della notizia
è coperta dal segreto professionale in ragione del carattere fiduciario
del rapporto con il soggetto che l'ha fornita.
Il Garante ha, dunque, accolto il ricorso ed ordinato alla società editrice del quotidiano di fornire riscontro all'interessato e ha posto a carico della stessa le spese del ricorso.
10.1.2000