Garante per la protezione dei
dati personali
E' stato dichiarato non luogo a provvedere
su un ricorso relativo alla pubblicazione di alcuni dati su pagine web, ritenuti
falsi e lesivi dell'onore e della reputazione, nonché contrastanti con i limiti
al diritto di cronaca. Ciò in quanto, dopo il ricorso, le parti resistenti
hanno aderito all'invito a cancellare i dati.
I profili del risarcimento del danno e
della lesione all’onore e alla reputazione potranno essere fatti valere
davanti al giudice ordinario, in quanto il Garante non ha competenza in
proposito.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso depositato dalle sigg.re L. P. e M. L. nei confronti dei
sig.ri F. T., S. V., D. P., M. M. e A. S.;
VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 6 dicembre 2000 e richiamate
integralmente le relative motivazioni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli
18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione
n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
RELATORE il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO
1. Le ricorrenti hanno chiesto al
Garante di disporre la cancellazione o il blocco dei dati personali diffusi
tramite alcune pagine web dapprima all’indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette
e, poi, all’indirizzo http://digilander.iol.it/zokkolette. Gli autori di tali
pagine (che si identificavano in esse con il solo nome di battesimo), nel
raccontare la propria esperienza di obiettori di coscienza presso il Centro
Caritas di Roma sito in via delle Zoccolette, avrebbero divulgato alcune notizie
ritenute false e lesive della reputazione di alcune persone che vi prestavano
servizio, tra cui le interessate, e non avrebbero rispettato i limiti posti al
diritto di cronaca e di critica (con riferimento ai requisiti di interesse
pubblico, verità e correttezza dell’informazione e delle espressioni
utilizzate), nonché i princìpi di protezione dei dati applicabili all’attività
giornalistica e ai trattamenti temporanei di dati personali a scopo di
pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
(art. 25, comma 4-bis, legge n. 675/1996).
Con provvedimento del 6 dicembre 2000 il Garante ha accertato l’insussistenza
dei presupposti per adottare il provvedimento urgente di blocco dei dati chiesto
dalle ricorrenti (ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996), in
quanto, anche a seguito della richiesta di informazioni formulata da questa
Autorità nei confronti del fornitore del servizio, le pagine web accessibili
tramite i predetti indirizzi sono state disattivate.
2. A seguito dell’identificazione
degli autori delle pagine web in questione da parte dell’Ufficio del Garante e
dell’invito a fornire un riscontro formulato dall’Autorità nei loro
confronti, questi ultimi hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire
alle richieste delle ricorrenti. In particolare, i resistenti hanno precisato
che le pagine accessibili all’indirizzo http://web.tiscalinet.it/zokkolette
sarebbero state eliminate dal fornitore del servizio su segnalazione delle
ricorrenti. Successivamente, la pagina visibile presso tale indirizzo riportava
solo un collegamento all’indirizzo http://digilander.iol.it/zokkolette, le cui
pagine, come detto, sono state disattivate a seguito della richiesta di
informazioni formulata dal Garante.
I resistenti hanno quindi chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul
ricorso, poiché, allo stato, non esisterebbero più loro pagine web contenenti
riferimenti alle interessate, né figurerebbero promesse di fornire tali dati
privati via e-mail o con altro mezzo a chi ne faccia richiesta. In proposito,
sarebbe irrilevante la circostanza che, secondo le verifiche effettuate dalle
ricorrenti, alcuni motori di ricerca riporterebbero ancora, in corrispondenza
del nominativo delle stesse, il solo indirizzo tramite cui i dati sarebbero
stati precedentemente diffusi. Infatti, sempre secondo i resistenti, le pagine
accessibili tramite tale indirizzo non sono più attive.
I resistenti hanno osservato infine che tramite i predetti indirizzi ci si può
collegare ora solo ad una pagina che non contiene dati delle ricorrenti e che
rimanda ad un ulteriore indirizzo (http://web.geocities.com/zokkolette). Anche
le pagine web riportate in quest’ultimo sito non includerebbero dati delle
interessate e le vicende descritte nell’articolo in contestazione sarebbero
state riportate nelle medesime pagine, in un nuovo testo recante "una
narrazione assolutamente impersonale senza cioè riferimento ad alcun dato
personale". I resistenti hanno pertanto confermato, in riferimento ad
articoli o scritti da essi diffusi via web, le proprie precedenti dichiarazioni
circa l’inesistenza di dati delle ricorrenti. Hanno assunto l’impegno a non
divulgare dati delle ricorrenti anche in occasioni di eventuali, futuri
articoli, pagine e documenti pubblicati tramite Internet.
3. Le ricorrenti si sono dichiarate da ultimo insoddisfatte di tale impegno in quanto i resistenti potrebbero divulgare ancora i dati che le riguardano a loro insaputa (e senza possibilità per esse di potersi tutelare), considerate le pregresse dichiarazioni circa l’intenzione di fornire dati a chi ne faccia richiesta, anche tramite posta elettronica. Hanno pertanto insistito per l’accoglimento delle istanze formulate nel ricorso, con particolare riguardo alla richiesta di sospendere la divulgazione con qualunque mezzo, da parte dei resistenti, di dati relativi alle proprie persone. Riservandosi infine ogni azione in sede penale e civile rispetto all’avvenuta diffusione delle notizie che le riguardano, le ricorrenti hanno chiesto di valutare l’opportunità di segnalare tali comportamenti all’autorità giudiziaria o comunque di censurarli "dandone notizia per via telematica nel modo più ampio possibile".
CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
4. Deve essere dichiarato non
luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne le richieste di ottenere la
cancellazione o il blocco delle informazioni personali diffuse dai resistenti.
Questi ultimi hanno infatti cancellato i dati relativi alle interessate dalle
pagine web pubblicate, nonché ogni riferimento alla possibilità, per chi fosse
interessato alle vicende ivi descritte, di farne richiesta via e-mail o con
altro mezzo. Come già ricordato, i resistenti hanno anche assunto l’impegno a
non divulgarli in occasione di eventuali altri articoli, scritti e documenti
resi disponibili tramite Internet.
Le dichiarazioni dei resistenti trovano un riscontro in alcune verifiche
effettuate dall’Ufficio del Garante presso gli indirizzi web indicati dalle
ricorrenti e tramite alcuni motori di ricerca. Da tali verifiche è emerso che
le pagine web attribuibili ai resistenti (a nome "zokkolette"),
attualmente attive e visibili in rete, sono ospitate dal sito web.geocities.com
(cui è possibile collegarsi anche tramite l’unica pagina visibile all’indirizzo
http://web.tiscalinet.it/zokkolette) e non contengono dati personali delle
interessate. Nella parte relativa al racconto delle vicende contestate, appare
inoltre un inciso in cui si avvisano i lettori che "nel rispetto della
legge sulla privacy" non è possibile trovare "nomi e cognomi ma solo
la cronaca impersonale dei fatti".
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che le richieste formulate ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 siano state accolte. Ai sensi dell’art.
20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 deve essere pertanto dichiarato non luogo a
provvedere sul ricorso.
La presente decisione non pregiudica il diritto delle ricorrenti di rivolgersi
all’autorità giudiziaria in relazione ad altri eventuali profili (come quelli
inerenti all’onore e alla reputazione o al risarcimento del danno) per i quali
la legge n. 675 non attribuisce competenza al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.
Roma 16 gennaio 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE