CASSAZIONE
PENALE - SENT. N. 7498 DEL 27 GIUGNO 2000
Diritto di cronaca e di critica in caso di
intervista giornalistica
RITENUTO IN FATTO
F.G.
e G.F. venivano condannati, con sentenza del 7.7.1998 del Tribunale di Roma,
rispettivamente alla multa di lire 3.000.000 e lire 1.000.000, oltre ad una
provvisionale di lire 30.000.000 a favore della parte civile D.V., per avere in
concorso tra di loro, il F., in un intervista rilasciata al secondo e che veniva
pubblicata sul quotidiano (omissis) del 14.8.1996, offeso la reputazione del
medesimo D. definendolo "un cretino" e, a proposito del ruolo assunto
in Parlamento, usando l'espressione" --- appunto, come Caligola che fece
senatore il suo cavallo". Spese. Pena sospesa.
Con
la sentenza impugnata del 12.4.1999, la Corte di Appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale, concesse ad entrambi gli imputati le
attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, riduceva la pena per
il F. a lire 1.500.000 di multa e per il G. a lire 750.000 di multa. Revocata
per il G., la sospensione condizionale della pena.
Ricorrono
per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati. Il F.,
prospetta un duplice motivo di annullamento. Con il primo, deduce l'erronea
applicazione dell'art. 595 C.P., in relazione agli artt. 51 C.P. e 21 Cost., in
quanto il tono informale dell'intervista rilasciata al telefono e non de visu,
nonché la natura meramente politica della stessa,
dimostravano che l'intento dell'imputato non era assolutamente diffamatorio,
bensì quello di portare a conoscenza dell'opinione pubblica la situazione
conflittuale e indecisa dell'opposizione, alla ricerca di un leader da opporre a
R.P..
Il
ricorrente afferma anche che, nel corso del processo, non era stato dimostrato
che avesse pronunciato le espressioni che gli erano state contestate. Lamenta,
in ogni caso, che i giudici di merito non gli avevano riconosciuta la
scriminante di cui all'art. 51 C.P. avendo egli esercitato il diritto di
critica, che rendeva lecita anche una condotta che in astratto poteva essere
ritenuta offensiva.
Con
un secondo motivo, deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, in violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p.., non avendo i giudici
data la prova - in presenza delle dichiarazioni rese dallo stesso F., in
dibattimento - che l'imputato avesse effettivamente pronunciato le
espressioni ritenute offensive. A sua volta, il difensore del G., munito di
specifico mandato, deduce la mancanza e illogicità della motivazione in
relazione al diniego della scriminante del diritto di cronaca-intervista e
violazione degli artt. 51 C.P. e 21 Cost.. Secondo il ricorrente la sentenza
impugnata non indicava le ragioni per le quali era stato negato il diritto di
cronaca-intervista invocato dall'imputato, limitandosi a richiamare il motivo di
appello e a valutare la posizione del F., incentrata sul diverso diritto di
critica, escludendone l'interesse pubblico. Il G., invece, aveva riportato i
giudizi del F., in vista di un interesse pubblico diverso e, cioè, non per
spiegare le ragioni della nomina del D. a capogruppo di (omissis), ma per
rendere conto attraverso gli apprezzamenti dell'intervistato, lo stato di
conflittualità che vi era all'interno del (omissis). Quindi, la motivazione era
solo apparente e illogica.
Inoltre,
la sentenza era contraddittoria, in quanto dopo avere affermato un interesse
della collettività a conoscere gli avvenimenti riguardanti la vita politica,
affermava che trattavasi di attacchi personali che avevano trasceso nella pura
contumelia e che evidenziavano come l'informazione non si era mantenuta nei
limiti dell'obiettività, confondendo tra rilevanza sociale e continenza del
linguaggio espositivo.
Trattandosi
di una intervista, invece la Corte, nel valutare la condotta del cronista, non
avrebbe dovuto fare ricorso ad un modello di continenza eguale a quello
utilizzato per valutare il comportamento dell'intervistato. Infatti, è dovere
del giornalista riportare fedelmente le dichiarazioni rese dal soggetto
pubblico, anche se integrino gli estremi della contumelia, in quanto proprie in
esse risiede l'interesse sociale. Con un secondo motivo deduce la mancanza di
motivazione in ordine alla richiesta di revoca o riduzione della provvisionale
avanzata dal ricorrente, essendo stata determinata senza l'indicazione certa del
danno subito. Con memoria difensiva del 31.3.2000 la difesa del G., insisteva
nell'affermazione che avendo riportato tra virgolette
le parole dell'intervistato F., la sua condotta era giustificata dall'esercizio
del diritto di cronaca.
Invocava
a tal fine la giurisprudenza di questa Corte, che in altro caso di intervista
aveva scriminato la condotta della giornalista intervistatrice.
Entrambi
i ricorsi sono infondati.
1.
Relativamente alla posizione del F., si afferma che la sentenza impugnata
risulta viziata dall'erronea applicazione, sotto l'aspetto soggettivo, dell'art.
595 C.P., in quanto le espressioni usate nell'intervista – riguardanti la
posizioni del D. all'interno dell'opposizione - pur essendo richiesto per la
punibilità della sua violazione, il solo dolo generico, purtuttavia, le
espressioni usate non erano accompagnate dalla volontà di ledere la reputazione
del destinatario, nè di causare la lesione della sua sfera personale. In ogni
caso, l'intervista era stata rilasciata al telefono, aveva un tono informale ed
era volta a far conoscere all'opinione pubblica la situazione di conflittualità
e di indecisione nella quale versava l'opposizione. pertanto,
avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante del diritto di critica di cui
all'art. 51 C.P., tanto più che non risultava che egli avesse pronunciato le
espressioni lesive contestate.
2.
Si osserva. Su tale ultimo punto, le decisioni dei giudici di merito avevano
accertato che l'imputato aveva usato, nel rendere l'intervista al G., le
espressioni diffamatorie contestate, ricavandone la prova sia dal fatto che esse
erano state integralmente riportate nell'articolo e nessuna smentita aveva fatto
seguito alla pubblicazione, sia del fatto che egli aveva ammesso di avere usata
l'espressione caligoniana, sia pure precisando di averla voluta attribuire non
solo al D., ma anche a tutti i consiglieri di B. Con i motivi di ricorso si
ribatte solo genericamente, e in fatto, tale tesi, senza evidenziare alcun
elemento censorio in punto di legittimità valutabile in questa sede.
3.
Né possono ritenersi scriminanti le ulteriori affermazioni, per cui le
espressioni usate erano una critica non alla persona del D. nella sua sfera
privata e professionale, ma alla sua attività pubblica di uomo politico.
Infatti, fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella
semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di una
opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di
cronaca, purtuttavia essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della
correttezza delle espressioni usate (Cass., Sez. V, 23.9.1997, C.).
Ne
consegue che la volontà di offendere può essere tratta dalla obiettiva
attitudine offensiva delle espressioni usate. Invero, se ai fini della
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il
solo dolo generico e, cioè, la consapevolezza di ledere l'onore o la
reputazione di un altro soggetto, quando il carattere diffamatorio delle
espressioni rivolte, assuma una consistenza diffamatorio intrinseca (come nella
specie) che non può sfuggire all'agente, il quale le ha usate proprio per dare
maggiore efficacia al suo dictum, nessuna particolare indagine sulla ricorrenza
o meno dell'elemento psicologico del reato si presenta necessaria.
Inoltre, proprio seguendo le tesi dell'imputato in ordine alla natura politica
delle dichiarazioni rese, non assumeva, in tale contesto, alcun rilievo sociale
l'attacco personale nei confronti del D. effettuato con espressioni non
continenti e gratuitamente denigratorie.
4.
Il G., a sua volta, ritiene che, avendo riportato nell'articolo pubblicato su
(omissis) del 14.8.1996, nella sua veste di giornalista, "tra virgolette le
parole dell'intervistato, non è punibile perché, in quel momento, la sua
condotta era giustificata dal pieno e libero esercizio del diritto di
cronaca". In sostanza, il ricorrente e la sua difesa, rivendicano
l'insussistenza di limiti a tale diritto, in presenza di un diritto di
informare, quale conseguenza ineliminabile del correlativo pubblico interesse ad
essere informati. Quindi, sarebbe lecita la cronaca giornalistica anche nei casi
in cui dalle notizie pubblicate ne scapiti l'altrui reputazione, in quanto, in
tal caso, l'ordinamento sacrifica l'interesse individuale all'interesse sociale.
Perciò, non potrebbe mai vietarsi la divulgazione di notizie vere, anche
offensive per l'altrui onorabilità, qualora tale conoscenza da parte dei
cittadini sia funzionale rispetto all'esercizio di diritti costituzionalmente
garantiti. Pertanto, ciò che rileva non è la verità delle dichiarazioni
puntualmente riportate, ma il diverso fatto che l'intervista sia stata
rilasciata negli esatti termini in cui è stata riportata.
5.
Tali tesi non sono sostenibili. Invero, nel caso dell'intervista, non può
assolutamente ritenersi rispettato il limite della verità solo perché vi sia
corrispondenza tra fatto riferito dall'intervistato e quanto sia stato
pubblicato dal giornalista, sul presupposto di un inesistente obbligo a
riportare le opinioni espresse o i giudizi resi dall'intervistato stesso.
6.
L'intervista costituisce il mezzo tipico ed immediato di svolgimento
dell'attività giornalistica, attraverso il quale vengono raccolte e diffuse
notizie ed opinioni di altre persone, considerate importanti o interessanti,
attraverso la "provocazione" sollecitata dalle domande del
giornalista-intervistatore.
Quindi, normalmente l'intervista, poiché si svolge attraverso un colloquio, non
è la pura e semplice riproduzione del pensiero dell'intervistato, ma la
conferma - più o meno corrispondente - delle opinioni del giornalista (che
guida ed indirizza domande e risposte), espresse attraverso una fonte che
apparentemente si presenta come una terza.
Non
si tratta, perciò, come comunemente ritenuto, di un diritto del giornalista,
costituzionalmente garantito, di rispettare un obbligo di informazione sociale,
di un interesse pubblico alla conoscenza di quando dichiarato da un soggetto,
per lo più, ma non necessariamente conosciuto, riguardo a determinati
avvenimenti, notizie od opinioni. Infatti, nel caso dell'intervista non ricorre
il diritto-dovere all'informazione, che, invece, riguarda, il verificarsi di
fatti rilevanti della vita politica e/o sociale, in quanto è lo stesso
giornalista che crea l'evento - anche quando viene sollecitato e tale
sollecitazione accoglie - del quale poi riferisce.
Quindi, la particolare peculiarità del modo di diffusione delle
"notizie" acquisite attraverso il mezzo dell'intervista ad un soggetto
terzo, non esclude certamente l'obbligo - invocandosi da parte del giornalista a
propria difesa il diritto di cronaca - del rispetto dei limiti della verità,
dell'interesse sociale e della continenza. Ne consegue che rimane sempre inibito
al giornalista di riportare - anche se riferite come critica - testimonianze od
opinioni non assistite dal triplice requisito sopra indicato e che siano lesive
dell'altrui reputazione. In tal caso, diventa causalmente determinante e,
quindi, concorrente nel reato - sempre che le dichiarazioni siano
diffamatorie - l'intervento del giornalista, sia per avere provocato
"l'evento" con la formulazione di domande più o meno funzionali allo
scopo prefissosi e che rispondono alle tesi che si vogliono sostenere, sia per
averlo esposto con un mezzo che raggiunge vasta diffusione e, cioè, un numero
indeterminato di persone.
7.
Pertanto, risulta evidente che il giornalista non può limitare il suo
intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito
dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni (non si tratta
sempre di notizie), possono interessare la pubblica opinione, ma deve altresì
(a parte la loro falsità), accertare che non difetti il requisito della
continenza e, cioè, che esse non consistano in insulti ovvero in espressioni
gratuite, non necessarie e funzionali, volgari, umilianti o dileggianti (Cass.
Sez. V, 15.3.1999; Sez. V., 16.12.1998, F., ed altri) ovvero siano affermazioni
in se diffamatorie (Sez. V., 5.2.1986, B.).
In
tali casi, il giornalista, sia perché ha creato l'evento
"intervista", sia perché ha formulato, d'accordo o meno con il
dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono
determinate risposte e, quindi, assumendo come propria la prospettiva di
quest'ultimo, con la loro propalazione diviene o dissimulato coautore delle
eventuali dichiarazioni diffamatorie ovvero strumento consapevole di
diffamazione altrui "se diffuse sulla
stampa senza la necessaria cautela espressiva" (Cass. V., 15.3.1999, S. e
altri).
8.
Nè potrebbe essere diversamente, atteso che - come riconosce lo stesso
ricorrente - la species intervista rientra nel più ampio genus del diritto di
cronaca, per cui il suo esercizio potrebbe considerarsi legittimo solamente
quando le modalità espositive siano accompagnate da moderazione e/o misura,
mentre il limite della continenza rimane sempre superato quando la forma e il
modo della divulgazione delle dichiarazioni siano estranei alla loro corretta
pubblicizzazione, per la presenza di un contenuto inutilmente lesivo della
reputazione altrui e, perciò, non funzionale all'assunto scopo informativo.
9.
E, nella specie, l'eventuale correttezza delle espressioni usate nei riguardi
del D. (in luogo di quelle usate di "cretino" e di "... come
Caligola che fece senatore il suo cavallo, espressioni eccessive e che hanno
aggredito il valore morale della persona, senza nulla aggiungere al giudizio
politico sullo stesso), non avrebbe certamente snaturato il senso
dell'intervista resa dal F.. Viceversa, l'attacco personale - suggerito dalle
stesse modalità di porgere le domande da parte del G. - è stato obiettivamente
e superfluamente diffamatorio e non funzionale al contenuto politico
dell'articolo. Va, perciò, respinta l'erronea affermazione del ricorrente in
ordine all'esistenza di un "dovere" del giornalista di riportare
fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse
integrino gli estremi della contumelia "proprio perché è in queste stesse
dichiarazioni ... che risiede l'interesse sociale". Al contrario,
l'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia,
coinvolge la necessità per la collettività di avere notizie in ordine a temi
relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e alla
giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possono influire sulla
corretta formazione della pubblica opinione. A tale concetto di interesse
pubblico, sono, invece, estranee quelle "notizie" distolte dal fine
nobile della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a
soddisfare - attraverso la violazione della sfera morale
dei singoli - la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti
chiaro pettegolezzo ed offese e, in ogni caso, inutili, in quanto non pertinenti
alla notizia.
10.
Vanno, inoltre, richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 10 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, del 4.11.1950, quale fonte di norme integrative del diritto
sostanziale italiano, le quali, a fronte del diritto del singolo alla libertà
di espressione, comprendente il diritto alla libertà di subordinazione
dell'esercizio del suddetto diritto, a restrizioni e sanzioni "per la
protezione della reputazione o dei
diritti di altri". Quindi, il diritto all'informazione deve confrontarsi
con il corrispondente diritto del singolo alla protezione della propria
reputazione, per cui - sulla base dei principi sopra richiamati la cronaca
giornalistica diviene illecita, quando ne scapiti l'altrui reputazione.
- 11. Infondato è anche il motivo relativo al difetto di motivazione della
decisione con riguardo alla riconosciuta provvisionale. Infatti, in materia di
diffamazione a mezzo stampa, il danno morale, non essendo di natura economica,
ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di valutazione
meramente aritmetica, per cui la sua commisurazione in denaro deve
necessariamente sopportare un apprezzamento soggettivo. Ne deriva che la
determinazione della relativa somma, a titolo puramente provvisorio, nei limiti
in cui si ritenga raggiunta la prova, è riservato al giudice di merito che non
ha in proposito alcun obbligo di espressa motivazione (Cass. Sez. V., 29.1.1977,
n. 2113, P.) ed in ogni caso costituisce valutazione di merito non censurabile
in sede di legittimità.
Rigetta
i ricorsi.