Tribunale di Lecce 24 febbraio 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice unico Dott.
Sergio DE BARTOLOMEIS ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella
causa civile iscritta al n. 3009/99 del Ruolo Generale promossa
D A BANCA *** ***** S.p.A., con sede in **, in persona del Vice Direttore
Generale Dott. ***** *****, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
_____________________, mandato in atti
-
ATTRICE –
C O N T R O
*****
***** *****, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ____________, mandato in atti
-CONVENUTO-
Alla
udienza del 30.06.2000 la causa veniva trattenuta per la decisione sulle
seguenti conclusioni delle parti:
Per
la banca attrice: si riporta a quelle rassegnate con l' atto introduttivo e nei
verbali di causa, di cui chiede accoglimento, con rigetto delle eccezioni,
deduzioni e richieste di parte convenuta-
Per
il convenuto: si riporta alle conclusioni contenute negli atti di causa ed in
tutti gli scritti difensivi da intendersi integralmente ripetuti e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato 10.11.1999, la Banca ***** conveniva dinanzi a
questo Tribunale ***** *****, da Roma, per sentirlo condannare al risarcimento
dei danni materiali e morali derivanti da un' assunta illiceità della
pubblicazione sulla rete Internet di un messaggio relativo alla Banca e definito
dalla stessa diffamatorio e denigratorio.
Nello stesso atto di citazione, la Banca attrice chiedeva, in via preliminare,
per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la riunione della presente
causa con altra pendente tra le stesse parti innanzi a questo stesso giudice,
NRG. 1544/98, nel corso della quale azione analoga alla presente era stata
proposta dalla stessa banca in via riconvenzionale, la cui inammissibilità era
stata eccepita dallo stesso attore e dichiarata alla prima udienza di
comparizione.
Con
comparsa di risposta depositata in data 6.12.1999, il ***** si costituiva in
giudizio ed eccepiva - tra l'altro - l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Lecce, nel merito contestava la domanda attorea sotto vari profili.
Nel
corso del giudizio, alla prima udienza di comparizione, il giudice invitava le
parti a precisare le conclusioni sulla eccezione preliminare di incompetenza
territoriale sollevata dal convenuto.
All'udienza
del 4.07.2000 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle
già formulate in citazione e in comparsa di risposta e nei successivi scritti.
Concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di
replica, questo giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
rilevanza della eccezione di incompetenza prospettata in via pregiudiziale
impone al giudice l' obbligo di accertare la fondatezza o meno di essa, allo
scopo di verificare la possibilità di definire la lite, prescindendo da
qualsiasi pronunzia in ordine alle specifiche richieste riguardanti il contenuto
sostanziale della pretesa. Orbene, la proposta eccezione di incompetenza
territoriale e' fondata e va accolta. Parte attrice preliminarmente ha eccepito
la decadenza del convenuto per il mancato assolvimento dell'onere di
contestazione specifica della competenza territoriale del giudice adito sotto il
profilo della mancanza di qualsiasi articolata deduzione e\o prova da parte
della società convenuta dei fatti costitutivi dell'eccezione di incompetenza da
essa sollevata.
Tali motivi di censura non hanno fondamento poiché, com'è noto, l'onere della
prova assume rilevanza solo in riferimento ai fatti contestati: pertanto il
convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito è tenuto
unicamente a formulare la sua eccezione nella comparsa di risposta con
enunciazione delle ragioni su cui essa si basa e indicazione del giudice
ritenuto competente, previa contestazione di tutti i criteri eventualmente
concorrenti che potrebbero radicare la competenza del giudice adito, ma non
anche a illustrare i motivi di fatto o di diritto che suffragano il proprio
assunto (Cass. 27 aprile 1991, n. 4662), sicché un onere probatorio a suo
carico può configurarsi solo nel caso in cui l'eccezione di incompetenza
comporti la contestazione dei criteri posti a fondamento della scelta compiuta
dall'attore, il quale ne abbia fatto espressa indicazione. Né può ritenersi
l'osservazione della banca secondo cui, in mancanza di specifiche deduzioni a
sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'attore non sarebbe in
grado di valutarne la fondatezza e quindi non avrebbe gli elementi necessari per
valutare l'opportunità di prestare adesione all'indicazione del convenuto,
poiché l'adesione dell'attore, rendendo incontestabile la competenza
territoriale del giudice indicato dal convenuto, risponde a calcoli di mera
convenienza che prescindono completamente dalla fondatezza o meno dell'eccezione
di incompetenza, potendo le parti concordare anche nel sottoporre la
controversia all'esame di un giudice diverso da quello che sarebbe
territorialmente competente, salvo che non si versi in tema di competenza per
territorio inderogabile.
E,
poiché nella specie l'eccezione di incompetenza è stata proposta
tempestivamente, con la contestuale indicazione del giudice ritenuto competente
e delle ragioni -sufficientemente circostanziate- addotte al riguardo
(riferimento agli ordinari criteri di cui all' art. 20 c.p.c. sotto il profilo
del forum destinatae solutionis), nessuna decadenza si è verificata a carico
del ***** .
Passando
al merito dell' eccezione di incompetenza territoriale, rammenta preliminarmente
questo giudice che i fori alternativamente previsti per le cause relative ai
diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro
eventualmente competente in base alle altre norme processuali, quale quello
generale degli art. 18 e 19 c.p.c. rispettivamente indicato per le persone
fisiche e per le persone giuridiche o associazioni non riconosciute (in
proposito anche Cass. 4 dicembre 1992 n.1920).
Inoltre,
per stabilire quale sia, agli effetti dell'art. 20, "l'obbligazione dedotta
in giudizio" occorre aver riguardo, secondo quanto dispone l'art. 5 c.p.c.
con riferimento alla "domanda", al contenuto obiettivo della "deductio"
su cui verte la disputa (quid disputandum) prescindendo da ogni indagine sulla
esistenza o validità dell'obbligazione, in quanto attinente alla decisione di
merito (quid decisum): senza pertanto che sulla questione di competenza
territoriale possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza o la
validità dell'obbligazione (in proposito anche Cass: 9 maggio 1983 n.31181; 22
marzo 1993 n.33553).
Nel
caso che occupa il ***** è stato citato in giudizio sulla base di un asserito
illecito che lo stesso avrebbe commesso contro la Banca del ***** con la
diffusione via Internet e tramite un gruppo di discussione (news group) di un
messaggio definito denigratorio e diffamatorio.
L'obbligazione
dedotta nell' atto introduttivo dunque non costituisce obbligazione derivante da
contratto o da atto unilaterale ed avente ad oggetto una somma di denaro certa
liquida ed esigibile, il cui adempimento deve effettuarsi presso il domicilio
che il creditore ha al momento della scadenza (art. 1182, comma 3, c.c.).
Essendo piuttosto stata dedotta in giudizio un'obbligazione da fatto illecito,
col foro generale delle persone fisiche concorrono quello del luogo in cui era
sorta l'obbligazione risarcitoria e quello del luogo in cui essa doveva essere
eseguita. Quanto al secondo profilo, il forum destinatae solutionis è quello
della residenza o del domicilio del convenuto poiché l'obbligazione
risarcitoria, in quanto debito di valore, deve essere adempiuta presso il
domicilio del debitore al tempo della scadenza.
Con particolare riferimento al forum commissi delicti, la Banca del ***** ha
dedotto che trattandosi di illecito extracontrattuale per diffamazione commesso
a mezzo internet, va considerato quale Tribunale territorialmente competente
quello di Lecce; secondo tale ricostruzione il forum commissi delicti, deve
intendersi nel duplice senso di "foro del luogo in cui è stato commesso il
fatto illecito" e "foro del luogo in cui si è prodotto il danno"
(Lecce, quale sede centrale della Banca), con prevalenza di quest'ultimo in caso
di divergenza tra questo e quello dell'azione o omissione.
Allo scopo di decidere correttamente la questione così come prospettata, che
presenta senza dubbio margini di novità, appare premettere come sia intuitivo
che la diffamazione possa essere realizzata per via telematica ed informatica;
basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione di e-mail, per rendersi conto
che è certamente possibile che un agente, inviando a più messaggi atti ad
offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se
il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i
destinatari sono persone diverse). Se invece dalla comunicazione diretta, l'
agente "immette" il messaggio "in rete", l' azione è
ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto
riguarda specificatamente il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si
consuma anche se la comunicazione con più persone e\o percezione da parte di
costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali
(tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli
uni dagli altri, ovvero dall' agente. Ma mentre nel caso di diffamazione a mezzo
posta, telegramma ed appunto e mail, è necessario che l' agente compili e
spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui si crei o si
utilizzi uno spazio web o le pagine di un c.d. newsgroup, la comunicazione deve
intendersi effettuata erga omnes (seppure nei limiti degli utilizzatori della
rete).
Infatti,
proprio la natura capillare di Internet e la diffusione globale di qualunque
informazione vi sia immessa, da un lato amplificano enormemente le conseguenze
di un eventuale comportamento lesivo dei diritti altrui, dall'altro lato pongono
il problema di individuare preliminarmente la legge nazionale applicabile, e
successivamente il foro competente per le relative controversie.
Stante
la diffusione mondiale della Rete, tali problemi si sono posti in prima battuta
con riferimento all'individuazione dei criteri di risoluzione delle controversie
aventi carattere di internazionalità, anche se di seguito si preciserà che il
ritenere "evento" la diretta percezione del messaggio diffamatorio da
parte di un qualunque utente della rete, può valere soltanto nel limitato
ambito della individuazione della legge penale italiana in quanto applicabile,
nel senso di consentire al giudice italiano di conoscere del fatto-reato di
diffamazione, anche quando la diffusione del messaggio denigratorio sia partita
dall' estero.
In
tal senso è condivisibile l' affermazione della banca attrice secondo cui
bisogna partire dal dato normativo costituito dall' art. 5, n. 3, della
Convenzione di Bruxelles, richiamata dall'art. 3 comma 2, della L. 218/1995, il
quale prevede che il giudice competente a conoscere dei delitti e dei
quasi-delitti sia in alternativa al giudice del domicilio del convenuto, il
giudice del luogo dove "il fatto dannoso è avvenuto", ossia nella
interpretazione autentica della Corte di Giustizia Europea (ai sensi del il
Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971) "nel luogo in cui si è
manifestato il danno", ovvero " nel luogo dell'evento generatore di
tale danno" (Corte di Giustizia, Bier B. V. c. Mines de Potasse d' Alsance
s.a. , causa 21176, in Raccolta, 1976, p. 1735).
Al riguardo i difensori della Banca ***** hanno citato alcuni autori che si sono
espressi nel seguente modo: "E' senz'altro possibile ritenere che - per
quanto concerne la diffamazione a mezzo internet - il luogo dell' evento dannoso
è ogni luogo in cui il messaggio diffamatorio riportato sul sito web è stato
diffuso ed in cui pertanto la vittima della diffamazione ha subito un
danno"; la conseguenza che se ne vorrebbe far derivare, sarebbe questa:
"...la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi
in cui la divulgazione avviene, e giudice competente a decidere la causa, a
norma dell `art. 20 c.p.c., è con riferimento al locus commissi delicti, il
giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima,
idonea a pregiudicare l' altrui diritto..."
Sennonché
tale ultimo criterio, a parere di questo giudice, può servire unicamente a
determinare la legislazione nazionale applicabile alla diffamazione c.d. a mezzo
internet puramente "transfrontaliera" (ricadente nell'ambito di
applicazione del menzionato art. 5, n.3, Conv. Bruxelles), e ciò nell' ottica
estremamente largheggiante di cui all' art. art. 6 c.p., norma che accoglie il
principio della c.d. ubiquità, in base alla quale viene estesa, per quanto
possibile, l'applicazione della legge penale italiana.
Tale
criterio rimane invece inapplicabile alla diffamazione puramente
"italiana" per la quale valgono le ordinarie regole in tema di
risarcimento di danno extracontrattuale, secondo cui è competente a decidere la
causa il giudice dei fori individuati a norma dell'art. 20 cod. proc. civ.,
individuabile nel giudice del luogo ove la notizia viene immessa nel circuito
telematico (luogo dell' evento generatore del danno) e\o diviene per la prima
volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, ovvero,
alternativamente al forum commissi delicti, il giudice del luogo dove l'autore
del danno ha la residenza o il domicilio (o la sede), configurando
l'obbligazione risarcitoria un debito di valore che dev'essere adempiuto al
domicilio che il debitore aveva al momento della scadenza.
In
sostanza non è consentito fare riferimento alla molteplicità dei luoghi in cui
l'evento lesivo si sia contemporaneamente prodotto per effetto della diffusività
del mezzo utilizzato, se non a costo di attribuire all' attore una
discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, estesa al punto da
sollevare qualche dubbio di legittimità rispetto all' art. 25 della
Costituzione.
Né
è sostenibile l' ulteriore argomentazione proposta dall' Istituto di credito, e
cioè che è a Lecce che si trova la sede centrale della Banca ***** ed è perciò
lì che (presumibilmente) deve considerarsi verificato il maggior danno, in
quanto rivela l'adozione di un criterio di radicamento della competenza
territoriale, quello del luogo in cui si trova il soggetto leso, che nel caso in
esame appare poco obiettivo, visto che la stessa attrice ha più volte ripetuto
l'impossibilità, nei casi di diffamazione a mezzo Internet, di stabilire il
luogo esatto in cui il danno si è verificato; senza contare poi, che, così
facendo, la Banca "rende la regola della competenza estremamente
ambulatoria ed incerta, risolvendosi essa nell' adozione di un "opinabile
criterio meramente quantitativo" (Cass. N. 6148/92).
Poste
queste premesse, potrebbe in prima istanza il forum commissi delicti essere
individuato nel luogo in cui l'attività denunciata sia stata concepita e siano
stati predisposti i mezzi per la sua attuazione (nel caso in esame probabilmente
Roma, luogo di residenza del convenuto); non avendo tuttavia il ***** dato prova
di tale circostanza neppure nella sommaria cognitio della decisione sulla
competenza, ci si deve limitare alla constatazione che il modo di inserire
messaggi nella "Rete delle Reti" -almeno di regola- non permette di
stabilire con certezza il luogo in cui gli stessi, e perciò anche quelli
denigratori, sono stati introdotti e di conseguenza, nel caso di specie, il
luogo in cui è stato commesso l'illecito.
Per
di più, trattandosi di offesa arrecata tramite news group internet, l' evento
potrebbe temporalmente, oltre che concettualmente, risultare ben differenziato
dalla condotta. Ed invero in un primo momento, si avrà l' inserimento in rete
da parte dell' agente degli scritti offensivi, che potrebbero essere
immediatamente percepiti dai fruitori del sito in quel momento collegati allo
specifico forum di discussione (che in tal modo consentiranno la verificazione
dell' evento); come pure potrebbe accadere, che non essendoci al momento di
spedizione del messaggio altri partecipanti al forum diversi dall' agente, il
testo venga memorizzato negli archivi storici, accedendo ai quali altri
visitatori in un secondo momento (a distanza di secondi, ore, minuti), col
percepire il messaggio, finiranno coll' integrare l' evento di diffamazione.
Tutto
questo per significare che per la stessa strutturazione del dispositivo
adoperato, risulta estremamente problematica l' individuazione del luogo in cui
deve ritenersi consumato il delitto commesso "a mezzo internet", visto
che una espressione ingiuriosa, una immagine denigratroria, una valutazione poco
lusinghiera inserite in un sito, in una chat line o in un news group sono
soggette ad una diffusione istantanea ed al di fuori di ogni controllo: tale
diffusione globale di qualunque informazione vi sia immessa implica anche che
sia praticamente impossibile individuare il singolo luogo in cui si produce il
danno.
Ritenere,
come vorrebbe fare parte attrice, consumata l' attività denigratoria non al
momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione
dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'
agente ed alla persona offesa (evento psicologico di percezione), non farebbe
altro che riproporre quella disseminazione territoriale del temuto pregiudizio
che, assieme alla già confutata e quanto mai opinabile individuazione del luogo
di prevalenza del medesimo, il costante insegnamento giurisprudenziale della
Suprema Corte di Cassazione ha voluto evitare, ricercando un criterio oggettivo
unico, ravvisato nell'evidenziare il fatto che si profila quale causa originaria
e unitaria del danno, nel luogo in cui per effetto della raggiunta pubblicità
della notizia immessa nei circuiti informativi (nello specifico nella rete
internet), questa appare potenzialmente idonea a pregiudicare l'altrui diritto (cfr.
Cass. 22.5.1992 n. 6148 con riguardo alle diffamazione a mezzo stampa).
Anche se la diffusività e la pervasità di internet sono lontanamente
paragonabili a quella della stampa ovvero delle trasmissioni radiotelevisive,
non ci si può discostare dal riferimento al "criterio oggettivo
unico" (analogo al luogo di stampa del quotidiano o dello stabilimento
della produzione televisiva); ed allora il giudice del luogo ove la notizia
diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui
diritto (forum commissi delicti) si identifica nel luogo dove si trova il server
sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito contenente le
dichiarazioni diffamanti; nello specifico il messaggio è stato inviato ad un
"sito" di diffusione pubblica (newgroup) - all'indirizzo "it.economia.analisi-tecn-"
-presente sul computer centrale (cd. News server) denominato Mailgate, gestito
dalla Pantheon, con sede in Roma, via del Tritone n. 132.
Per
quanto sussista una forte presunzione che il news server sia allocato in Roma,
presso la sede della Pantheon, in assenza di prove certe al riguardo, non rimane
che radicare la competenza presso il forum destinatae solutionis, id est il foro
del luogo di residenza del danneggiante, unico luogo certo e ben individuabile a
priori.
Da
ultimo deve essere disattesa l'estensione analogica dell'art. 30, commi 4 e 5,
della L. n. 223/90 al presunto caso di diffamazione in oggetto, ipotizzata dalla
stessa Banca ***** per suffragare l'incardinamento della competenza presso il
luogo di residenza del danneggiato; è opportuno far notare che in una recente
sentenza la Suprema Corte si è pronunciata nel seguente modo: "In tema di
risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla
reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica,
territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è,
alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato, perchè in
esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi,
idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il
giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum
destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di
valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al
tempo della scadenza. (In motivazione la S.C. ha osservato che tali conclusioni,
quanto al foro del luogo della stampa, non risultato infirmate dalla circostanza
che l'art. 30 della l. n. 223 del 1990 abbia assunto come forum commissi delicti,
nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l'impiego del mezzo
radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, nel caso di
attribuzione di fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina sia stata
considerata giustificata dalla Corte cost. nella sentenza n. 42 del 1996, poichè,
ferma l'impossibilità di un'estensione analogica di essa, il fatto che il
legislatore sia dovuto intervenire con un'espressa previsione normativa,
conferma la regola generale come sopra ricostruita)". Ente giudicante Cass.
civ., sez. I, 24 novembre 1999, n. 13042 Parti in causa Soc. Il Sole 24 Ore ed.
c. Palella.
Nella
fattispecie in esame, dunque, in presenza dell'asserita condotta illecita
consumata dal ***** e vista la particolare natura del mezzo di comunicazione
utilizzato dallo stesso, il Foro di Roma, luogo di residenza del presunto
danneggiante, deve essere considerato quale unico foro competente.
La novità delle questioni trattate integra "i giusti motivi" di cui all' art. 92, 2 comma c.p.c. per dichiarare le spese processuali integralmente compensate tra le parti
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla BANCA
***** S.p.A., con sede in Lecce, in persona del Vice Direttore Generale *****
*****, nei confronti di ***** ***** *****, da Roma, così provvede:
·
dichiara la incompetenza del Tribunale di Lecce, essendo competente il Tribunale
di Roma;
· spese compensate.
10.43 08/06/2001