REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di ORISTANO Dott. Elisabetta TUVERI
all'udienza del 25.05.2000 nel procedimento
ha pronunciato in camera di consiglio e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) ……………………….., ivi res,te in via ……………………………
2) ……………………….., ivi res.te in ………………………………..
LIBERI PRESENTI
IMPUTATI
Del reato p. e
p. dagli artt. 110, 595, II° e III° comma, c.p., art. 13, L. 47/48 e 30, L.
223/90, per avere, in concorso tra loro,
anche mediante l'attribuzione di fatto determinato, offeso la reputazione di
……….. , affermando in un sito Internet, gestito dalla ditta "TRIPOD"
con sede al n. 160 Water Street, Williamstown - MA 01267 U.S.A, e precisamente
nella premessa al dossier concernente la
società "………..., che il ……… fosse un "sedicente"
avvocato e avesse iniziato un giudizio civile
per richiedere un "ridicolo risarcimento danni degno del peggiore avvocato
di provincia, nella speranza di tapparci la
bocca" e cioè impedire che le malefatte della Società
"……………." venissero portate a conoscenza della gente.
In Oristano e Pavia, querela depositata il
15 giugno 1998
CONCLUSIONI P.M
Il P.M. insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.
L'avv. …………… del foro di Oristano si costituisce parte civile per conto di ……………..e ……………e si associa alle richieste del P.M.
Il difensore degli imputati chiede il proscioglimento di ………… per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste e di ………………. per non aver commesso il fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con denuncia
querela presentata alla Procura della Repubblica di Oristano il 15.6.1999,
…………….. ha esposto di essere stato fatto oggetto di dichiarazioni
diffamatorie ad opera degli odierni imputati, diffuse tramite la rete Internet
in un documento dal titolo "Dossier ………..- Una speculazione
immobiliare in Sardegna".
Il ……….ha riferito di essere il legale che assiste in un procedimento
civile pendente innanzi al Tribunale di Oristano la società
"…………..", impegnata nella realizzazione di un insediamento
turistico da effettuarsi all'interno di una pineta artificiale
che insiste sui territori di Narbolia e San Vero Milis.
Nella querela in esame, il ………..ha
esposto che la società da lui rappresentata era stata fatta oggetto da tempo di
una campagna diffamatoria da parte
dell'odierno imputato …………, il quale, proprio per tale ragione, era
stato anche di recente condannato dal Tribunale di Oristano per il reato di
diffamazione (come dimostrato dalla sentenza Trib. Or. n. 44/98 allegata alla
querela).
Più precisamente, l'avvocato ha riferito
che lo stesso ………. e l'altra imputata ………… avevano pubblicato
mediante Internet un articolo a loro firma
di oltre sessanta pagine dal titolo "Dossier ………- Una speculazione
immobiliare in Sardegna", leggibile sino a data successiva al 18.3.1998 nel
sito Internet http://www.tripod.com, e prima ancora collocato presso il sito
http://www.geocities.com/rainforest, dal quale ultimo era stato rimosso a
seguito di una lettera di diffida inviata dallo stesso querelante.
Il
……….ha affermato che già nella copia del "Dossier" pubblicata
presso il provider denominato Geocities erano state inserite
alcune affermazioni lesive della sua immagine professionale, dettagliatamente
citate dal querelante, che di seguito si riportano -tra virgolette e negli
esatti termini riferiti dal …………..- insieme ad alcune considerazioni
contenute nella stessa querela:
1) <<all'interno dell'articolo avente
per titolo "L'immobiliare vuole la chiusura di questo sito per nascondere
la verità della sua speculazione" si
legge testualmente "Inviando circa un mese fa una lettera di lagnanza a
Geocities, che ospita gratuitamente le circa 50 pagine e 20 foto di denuncia dei
Verdi di Oristano, un sedicente avvocato, ………., a nome
dell'immobiliare…..ha chiesto di bloccare (per altro senza riuscirci) la
diffusione mondiale di tutte le notizie sulla speculazione immobiliare sarda>>;
2) <<ed ancora: "La società
………….. non ha mai presentato alcuna denuncia penale contro di noi, ma si
è limitata , a scopo intimidatorio, a
citarci civilmente per un ridicolo risarcimento danni (degno del peggiore
avvocato di provincia) nella speranza di tapparci la bocca">>;
3) <<giova precisare, che a differenza di quanto rilevabile nelle
affermazioni sopracitate, nel corpo centrale dell'articolo
il riferimento al sottoscritto è chiaramente rilevabile, posto che viene fatto
il nome ("Il dibattito e le intimidazioni") dell'Avv.
…………………. come autore della citazione da cui è derivata la causa
pendente avanti il Tribunale di Oristano
contro i sigg. …………………. e ……………………..>>.
Il querelante ………, facendo presente che l'intero "Dossier
……………" era fruibile gratuitamente da tutti gli utenti di Internet,
ha quindi chiesto che la Procura valutasse l'opportunità di procedere
penalmente nei confronti degli autori dichiarati del Dossier ……………. e
……………… per il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595,
commi 2° e 3°, c.p..
In relazione a
tale querela del ………….., e a quella di pari data e simile contenuto
presentata dal legale rappresentante della
società ………………………, la Procura della Repubblica presso questo
Tribunale, all'esito delle indagini, ha presentato in data
26.4.1999 la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'……….. e
della ………..
Il rinvio a giudizio è stato richiesto con riferimento a due distinti capi di imputazione aventi rispettivamente ad oggetto il reato commesso nei confronti della società ……………. e quello compiuto in danno del ………….
Entrambi i capi di accusa recano il richiamo agli articoli 110, 595, II e III comma, c.p. e 13, L. 47/48, e, per il solo capo B) relativo alla diffamazione del solo avvocato …… oggetto del presente procedimento, anche all'art. 30 della L. 223/90.
All'udienza preliminare hanno presenziato entrambi gli imputati e vi è stata la costituzione di parte civile per conto del ……..e della stessa società ……...
Il Giudice, sentite le dichiarazioni spontanee degli imputati che hanno anche prodotto alcuni documenti, al termine della discussione ha disposto la separazione dei procedimenti relativi ai due distinti capi di imputazione, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p. per il reato di cui al capo A) di diffamazione nei confronti della società ………….., riqualificato giuridicamente come reato punito dall'art. 595, 2° e 3° comma, c.p. e pronunciando sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui al capo B) che si esamina in questa sede.
*
Deve
preliminarmente procedersi alla riqualificazione giuridica della fattispecie
oggetto dell'imputazione, espungendo i riferimenti
normativi all'art. 13 della legge 47/48 sulla diffamazione a mezzo stampa e
all'art. 30 della legge 223/90 dettata in materia di diffamazione a mezzo di
trasmissioni radiofoniche o televisive.
Infatti, deve ritenersi che entrambe le norme considerate non possano essere
applicate alla diffamazione commessa attraverso Internet, mezzo di diffusione
delle informazioni del tutto peculiare, al quale, vertendo in materia penale,
non può essere estesa in via analogica la
disciplina dettata per la stampa o la radio o la televisione.
A maggior ragione, una attenta lettura delle norme in esame e delle leggi in cui
sono contenute non può che condurre ad escludere del tutto l'applicabilità
delle norme citate alla fattispecie oggetto del presente procedimento anche in
via di interpretazione estensiva, che, stante l'obiettiva diversità delle
fattispecie legalmente tipizzate rispetto a quella in esame,
si tradurrebbe, ad avviso di questo Giudice, in un larvato giudizio analogico.
Un chiaro ostacolo all'interpretazione
estensiva è costituito proprio dalla definizione di stampato data dallo stesso
art. 1 della legge 47/48 sulla stampa
(espressamente dichiarato come insuscettibile di interpretazione analogica anche
da Cass 7.3.1989, n. 259) che fa riferimento a "tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici".
E' evidente che tale dettagliata
definizione è del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle
pubblicazioni a mezzo Internet, che avvengono, com'è noto, attraverso la
collocazione di dati e informazioni trasmessi per via telematica tramite
l'utilizzo della rete telefonica, al server di un cosiddetto provider o
webmaster, accessibile a migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale
le informazioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun
interessato può leggerle e conservarle
mediante il proprio computer.
E' poi altrettanto evidente che a tale mezzo di diffusione delle notizie non si
può riferire nemmeno l'art. 30, comma 4, della
legge 223/90, che estende il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 L. 47/48
ai soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo 30 L 223/90
(concessionari pubblici e privati e loro delegati) per i reati di diffamazione
commessi attraverso non meglio definite "trasmissioni" consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Invero, a prescindere dal fatto che nel
caso di specie non è contestata la responsabilità del concessionario o del webmaster
ma degli autori dell'opera dal contenuto diffamatorio, dalla lettura dello
stesso articolo 30 e della intera legge in
cui questo è collocato è agevole osservare che, comunque, le
"trasmissioni" menzionate nel citato articolo sono solo
quelle televisive e radiofoniche.
Tali mezzi di diffusione di suoni e immagini, in assenza di una esplicita presa
di posizione del legislatore, non possono essere
equiparate, per le ragioni esposte, alla diffusione di dati attraverso Internet,
che avviene con modalità diverse dalla
trasmissione via etere oggetto della regolamentazione operata dalla legge
223/90, emanata in un periodo storico in cui la stessa creazione della rete di
comunicazione Internet non era nemmeno ipotizzabile dal legislatore.
D'altra parte, in presenza di una
previsione normativa quale quella di cui all'art. 595, comma 3°, c.p.
concernente l'offesa arrecata " con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"
che si attaglia alla perfezione ai contenuti diffamatori diffusi attraverso
Internet, non si vede nemmeno quale sia la necessità di effettuare una
forzatura interpretativa per ricondurre il
caso in esame nell'alveo della disciplina sanzionatoria delle leggi 47/48 o
223/90.
In proposito, vale la pena di ricordare anche la posizione a suo tempo espressa
dalla Corte Costituzionale con le sentenze 42/77 e 168/82, che, sottolineando il
divieto di estendere analogicamente la disciplina prevista dalla legge speciale
sulla stampa ad altre diverse fattispecie
di reato, ha ritenuto che non fosse censurabile la scelta del legislatore di
punire più gravemente i reati di
diffamazione commessi con il mezzo della stampa rispetto a quelli commessi con
la radiotelevisione, puniti in base alla
previsione del comma 3° dell'art. 595 c.p. in quanto commessi con "altri
mezzi di pubblicità".
Alla luce di tali osservazioni, deve quindi
procedersi alla riqualificazione giuridica della condotta criminosa in esame, da
ricondurre pienamente nell'alveo della fattispecie prevista e punita dagli
articoli 110 e 595, commi II e III, del codice penale.
*
In conseguenza
della riqualificazione giuridica del fatto attribuito agli imputati, deve
rilevarsi che la fattispecie in esame rientra tra quelle per le quali l'art. 550
c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio.
Non appare peraltro necessario procedere a norma dell'art. 33 sexies c.p.p., in
quanto sussistono gli estremi per la pronuncia
di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, la cui
pronuncia è imposta dall'art. 129 c.p.p.
in ogni stato e grado del procedimento.
*
Deve invero
rilevarsi che nel corpo del "Dossier …………" pubblicato su
Internet, il cui testo integrale è stato stampato anche dalla Polizia
Giudiziaria ed è inserito in più copie agli atti del fascicolo, non si possono
rilevare contenuti diffamatori nei
confronti dell'odierno querelante ……………..
Infatti, in
nessuna delle parti del "Dossier" citate in querela, né tantomeno in
altre parti dell'intero articolo, può ritenersi
che la persona offesa dalle dichiarazioni diffamatorie sia proprio l'avvocato
……….
Quanto alle
presunte affermazioni offensive della reputazione del ……riportate più sopra
al punto 1) dell'esposizione del contenuto della querela e citate
nell'imputazione, è agevole osservare che, a prescindere da ogni valutazione
sul contenuto realmente diffamatorio della
frasi riportate, le stesse non possono comunque dirsi riferite al
……………
Se si legge
infatti il contenuto dell'articolo citato (cfr. p.108 degli atti del fascicolo)
si rileva immediatamente che il "sedicente avvocato" di cui parla il
Dossier nel capitolo intitolato "L'immobiliare vuole la chiusura di questo
sito (…)" non è l'avvocato
………… ma un altro legale, e precisamente l'avvocato ……….., che,
come si rileva dalla carta intestata agli atti, è il collega di studio del
querelante.
Infatti è
l'avvocato ……….., che peraltro non ha proposto querela, che viene
espressamente nominato nell'articolo in questione
all'interno della frase incriminata (<<(…)un sedicente avvocato,
…………., a nome dell'immobiliare (…)>>), inspiegabilmente
stravolta nel testo dell'esposto del …….. dove, al posto del corretto
nominativo "………..", si riporta l'incomprensibile vocabolo
"……..", probabilmente frutto di un errore materiale di battitura.
Non può condividersi la prospettazione del
querelante nemmeno per ciò che riguarda le frasi riportate al superiore punto
3) dell'esposizione del contenuto della
querela, nella quale si afferma che, in ogni caso, le frasi offensive rivolte al
legale della ………… nel testo del "Dossier" sono chiaramente
riferibili al …….., nominato quale autore della citazione a giudizio da cui
deriva la causa civile pendente al Tribunale di Oristano.
Infatti, nel
corpo dell'intero "Dossier ………." l'avvocato ……. è citato
una sola volta e non è agevolmente collegabile al menzionato "sedicente
avvocato" di cui si è detto più sopra.
Il nome del ……. viene infatti riportato
in tutt'altro capitolo del "Dossier" rispetto a quello contenente la
frasi percepite come diffamatorie contenute alle pagine 108 e 109 del documento.
Precisamente il nome del ……. viene menzionato solo alla p. 80 degli atti,
nell'ambito del capitolo "Il dibattito e le intimidazioni", che, tra
l'altro, non sembra avere alcun link (collegamento immediato con altro documento
Internet) con il capitolo recante le frasi
offensive, ed è collocato in un contesto assolutamente non diffamatorio, in cui
il legale è citato solo come autore della citazione a giudizio di cui si dà
notizia nell'articolo, unitamente ad un altro esponente del Foro
locale, avvocato …………….., che non ha presentato alcuna querela.
Quanto poi alle frasi asseritamente diffamatorie di cui al punto 2) sopra
riportato (cfr. p. 109 degli atti in cui si legge che
<<(…) la società ………….. non ha mai presentato alcuna denuncia
penale contro di noi, ma si è limitata, a scopo intimidatorio,
a citarci civilmente per un ridicolo risarcimento danni (degno del peggiore
avvocato di provincia), nella speranza di tapparci la bocca>>), si deve
ancora una volta osservare che la persona offesa della potenziale diffamazione non
è il querelante avvocato ma la stessa società……………., soggetto
grammaticale della frase in esame, e attrice nella causa di
risarcimento a cui si riferisce l'articolo.
E' quindi evidente che il reato di diffamazione ascritto ai due imputati
……..e ……. non sussiste nei termini e modi indicati nell'imputazione, non
essendo rilevabili contenuti diffamatori in danno della querelante persona
offesa …….
Di conseguenza, deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei loro
confronti con coerente formula di rito.
In virtù di tale conclusione, si rende
superfluo l'esame delle ulteriori difese poste in essere dagli imputati, che
hanno eccepito la tardività della querela presentata e hanno negato la paternità
dell'opera da parte della …………. per quanto riguarda
i capitoli recanti i contenuti ritenuti diffamatori.
P.Q.M.
ritenuto di dover procedere alla riqualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione, che, essendo esclusa l'applicabilità in via analogica degli articoli 1 e 13 L. 47/48, deve inquadrarsi come reato p. e p. dall'art. 595, 2° e 3° comma, c.p., visto l'art. 129 c.p.p. che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dichiara non luogo a procedere nei confronti di ……………… e ……………in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Oristano, 25 maggio 2000.
IL GIUDICE
Dott. Elisabetta TUVERI
Depositato in Cancelleria il 6.6.2000