TRIBUNALE CIVILE
DI TERAMO
Ordinanza dell’11.12.1997
Il Presidente del Tribunale di Teramo osserva:
la legittimazione passiva del resistente, utente di "internet" e autore delle inserzioni su un sito aperto a seguito di regolare contratto, è innegabile. Si potrà discutere, semmai, della legittimazione anche del "provider", comunque esclusa nel caso concreto dallo stesso contratto ripassato tra il Pi... e il "provider", ma non sarà mai possibile negare la responsabilità da illecito, quantomeno solidale, dell'utente, autore delle inserzioni lesive.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di competenza, "rectius" di giurisdizione, dovendosi osservare che la detta eccezione poggia sul luogo ove si trovano le pagine dei siti e su quello di conclusione del contratto tra il "provider" e il Pi..., per vero rilevante quest'ultimo esclusivamente per i rapporti contrattuali e per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Infatti il luogo dei siti e del contratto non può regolare un'attività complessa, che consta di confezione e di divulgazione di notizie lesive di terzi, certamente estranei a quel contratto, che le rende presenti, immediatamente, non solo nel luogo in cui sono immagazzinate per contratto, ma in tutti i paesi collegati attraverso la rete.
Dunque, in applicazione di questo principio, che deriva da una regola generale, è indiscutibile nel caso in esame la giurisdizione del giudice italiano, al di là del luogo ove è stato aperto il sito o realizzata la connessione e immagazzinata l'informazione.
La sostenuta competenza del garante della "privacy", siccome prevista concorrente o alternativa a quella dell’autorità giudiziaria, non può, poi, precludere la domanda rivolta a quest'ultima. La pretesa competenza del garante per la radiodiffusione e l'editoria va, invece, esclusa dal rilievo che il mezzo "internet" non è omologabile nelle attribuzioni del citato garante.
Nel merito, è stato obiettato che quanto divulgato rientrerebbe nel diritto di libera manifestazione del proprio pensiero con lo specifico mezzo di diffusione. Di contro, va affermato che, sulla condotta del Mo... e dei suoi funzionari, le notizie o gli stralci di articoli o titoli di quotidiani così sapientemente organizzati e accostati, anche per l'uso di accorgimenti grafici ed espositivi, in uno con la parzialità, costituita dalla decisiva omissione della notizia dell’emissione di tre decreti di archiviazione nel procedimento, esulano dal diritto costituzionale citato o dal diritto di cronaca e vanno a costituire un abuso di questo diritto, connotati come sono di arbitrarietà e parzialità lesive del rispetto della persona e della verità stessa.
E' appena il caso di soggiungere che l'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se commesso con il mezzo "internet", poiché il mezzo non modifica l'essenza del fatto, che mantiene il requisito dell'illiceità e rimane sanzionabile alla stregua di tutte le condotte che comportino aggressione all'onore, al decoro, alla reputazione mediante espressioni offensive, denigrative, ovvero mediante sapienti accostamenti di titoli, immagini ed espressioni, o addirittura anche mediante studiate e decisive omissioni.
Non si sottrae ovviamente a questa giusta regola tutta la copiosa raccolta di notizie, suggestivamente organizzata per sostenere l'assertiva che la banca ricorrente (avvalendosi dei suoi funzionari) abbia operato una truffa ai danni del resistente, ma contrastata da ben tre decreti di archiviazione (circostanza non contestata), completamente trascurati nelle inserzioni inviate, sì da alterare la verità e, quindi, da compromettere gravemente la reputazione della ricorrente, con attività estesa oltre il territorio nazionale. Si è, perciò, al di là del diritto di manifestare il proprio pensiero o di cronaca, scadendo questa operazione in arbitrio, che si è tradotto in abuso di tali diritti, a nulla valendo che sia pubblicata una richiesta di rinvio a giudizio, non vietata.
Abuso del resistente che ha leso, gravemente e irreparabilmente, la reputazione della ricorrente che, riceve tutela penale, integrandosi il delitto di diffamazione, la qualcosa, però, non preclude l’azione civile, e segnatamente il provvedimento d'urgenza.
A riguardo, va segnalato che la persistenza nel sito delle informazioni lesive costituisce negazione del diritto della ricorrente a non vedersi aggredita nell’onore e nella reputazione, diritti insopprimibili, sicché è corretto invocare la tutela d'urgenza, realizzandosi un pregiudizio che ha il requisito dell'irreparabilità , così come previsto dall’art. 700 c.p.c., in cui è insito il "periculum in mora"
In relazione all'azione esperibile e dichiarata, va inibita l'ulteriore diffusione, sul sito "internet" individuato nel ricorso, delle informazioni e notizie lesive dell'onore e della reputazione della ricorrente, delle quali va disposta la rimozione.
Per questi motivi, dispone la rimozione, sul sito "internet" denominato: http://du..., delle informazioni e notizie di cui al ricorso e allegate nel fascicolo della ricorrente, inviate dal resistente, inibendone l'ulteriore diffusione.
Fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine dl giorni trenta.
IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE
(Dott. Giuseppe A. Cassano)