CASSAZIONE
Sezione Seconda Penale
Sentenza n. 23223 del 27 maggio 2003
(Presidente F. Providenti - Relatore M. Fumo)
Osserva quanto segue
La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di
primo grado, con la quale M. M.G., giornalista de "Il Messaggero", era
stato condannato alla pena della multa di lire 1.000.000, in quanto riconosciuto
colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato
sul quotidiano sopra indicato in data 24.5.1996, con il quale aveva offeso la
reputazione di alcuni avvocati romani, costituenti il direttivo della locale
camera penale, il cui presidente era l'avv. O. F. M.. Nell'articolo in
questione,si affermava che il predetto organismo aveva espresso, con una
lettera, solidarietà; al magistrato dr. C., che avrebbe dovuto essere ascoltato
dal CSM in relazione al c.d. "caso S.", essendo il F. M. difensore
proprio del dr. S..
La sentenza di
secondo grado pone in evidenza come detta lettera in realtà fosse risultata
inesistente e come la Camera penale di Roma si fosse limitata ed emettere un
comunicato che aveva ad oggetto argomenti diversi dal procedimento a carico
dello S..
Ricorre per
cassazione il difensore del M. e deduce violazione degli artt. 51 e 595 cp,
nonché carenza di motivazione e, sostenendo che la Corte di merito non aveva
fornito risposta alcuna alle censure proposte con l'atto di appello,afferma che
è stata data, per altro, un'interpretazione errata del contenuto dell'articolo
in questione; con esso, in realtà, si dava notizia di un documento, definito
giornalisticamente "lettera di solidarietà" (e comunque scritto su
carta intestata della Camera penale di Roma), con il quale il predetto Organismo
associativo aveva manifestato solidarietà al Procuratore della repubblica
presso il Tribunale di Roma; il giornalista si era limitato ad evidenziare la
inopportunità della iniziativa, in quanto colui che presiedeva, in quel
momento, l'associazione dei penalisti romani, l'avv. F. M., era anche il
difensore di S.. Ciò costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e
di quello di critica, atteso che il comunicato fu diffuso per prendere posizione
nella vicenda che vedeva coinvolto S. (e solo marginalmente C.), tanto che il F.
M. ritenne di astenersi al momento della votazione. Si trattava dunque di una
vicenda che riguardava la attività professionale di quest'ultimo (la difesa di
S.) e non quella istituzionale ed in ciò consisteva la critica.
Il ricorso non è
fondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del
procedimento; va condannato inoltre al ristoro delle spese sostenute dalle
costituite PPCC, spese che sì liquidano come da dispositivo.
Dalla sentenza di
secondo grado si apprende che la lettera di solidarietà che il giornalista
attribuisce al direttivo della Camera penale romana, in realtà non esiste.
Manca dunque il presupposto dei diritto di cronaca (e di quello di critica): la
verità dei fatti. Sostiene il ricorrente che il M. in realtà aveva dato
notizia di un documento, comunque scritto su carta intestata della Camera
penale, e che aver definito tale documento "lettera di solidarietà"
fu una forzatura addebitabile al costume giornalistico. L'assunto difensivo non
può essere condiviso. Invero, se è certamente lecito che il giornalista faccia
ricorso ad un linguaggio particolare, funzionale allo scopo cui è diretto
("catturare" l'attenzione dei lettori), egli comunque non può
pretendere di stravolgere il nucleo semantico delle espressioni che adopera,
atteso che il significato di una parola è quello che l'etimo, l'uso, la
consuetudine linguistica e, se necessario, l'opinione degli studiosi gli
attribuiscono. Quando più sono i significati di un vocabolo, quello appropriato
va, ovviamente, desunto dal contesto del discorso.
Orbene definire
"lettera di solidarietà" a S. quello che in realtà è un documento
che nulla aveva a che fare con il procedimento penale riguardante il predetto,
è affermare circostanza certamente non rispondente al vero. E ciò si dice, non
solo perché la lettera è un particolare tipo di documento (è una
comunicazione scritta tra un mittente ed un destinatario, mentre quello cui fa
riferimento la sentenza è un comunicato di un'associazione professionale), ma
anche perché il riferimento al contenuto del documento (la espressione di
solidarietà) è inequivoco; ed infatti esprimere solidarietà altro non può
significare che manifestare comprensione, partecipazione e condivisione per la
situazione (nel caso di specie, sfavorevole) che altri stanno vivendo.
Giustamente, dunque
il giudice del merito ha ritenuto insussistenti le ipotesi scriminanti invocate
dall'imputato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a rifondere alle PPCC A. B., cui liquida la somma di euro millecinquecento (1.500), di cui euro milletrecento (1.300) per onorario e B. R., M. F., S. V., cui liquida la somma di euro millecinquecento (1.500), di cui euro milletrecento (1.300) per onorario.