Sentenza
n. 27778 del 26 giugno 2003
DIFFAMAZIONE
- RIPRODUZIONE IN UN ARTICOLO GIORNALISTICO DI DICHIARAZIONI OGGETTIVAMENTE
DIFFAMATORIE
(Sezione
Prima Penale - Presidente M. Sossi - Relatore U. Giordano)
OSSERVA
Con
sentenza in data 7/12/98, riguardante anche altri imputati, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato la giornalista D.M. colpevole di concorso in diffamazione a
mezzo stampa in danno di D.C., presidente della locale (omissis),
definito tra l'altro "un faccendiere e un opportunista che cerca solo
intrallazzi" in una intervista rilasciatale da G.G., presidente della (omissis),
pubblicata il 7/3/95 sul quotidiano "Il giornale di Napoli" e, con le
attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante,
l'ha condannata a lire un milione di multa nonché a risarcire (in solido con il
coimputato C. V., poi deceduto, direttore responsabile del quotidiano) la
persona offesa costituitasi parte civile.
La
decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in
data 14/3/00 che è stata nei confronti della D. annullata dalle Sezioni unite
di questa Corte, con sentenza in data 30/5/01, per vizio di motivazione in punto
di esclusione della esimente del diritto di cronaca.
Le
Sezioni unite, puntualizzando i limiti di detta esimente in caso di intervista,
hanno affermato il principio che il giornalista che abbia riportato alla lettera
dichiarazioni dell'intervistato oggettivamente diffamatorie, come quelle rese
dal G. nei confronti dei D'Orazio, può ritenersi scriminato a condizione che vi
sia un interesse pubblico alla conoscenza di tali dichiarazioni, aspetto che i
giudici del merito non avevano verificato.
Con
sentenza in data 17/5/02 altra sezione della Corte di appello di Napoli,
deliberando in sede di rinvio, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso quest'ultima pronuncia il difensore della D. ha proposto ricorso per
cassazione con il quale deduce violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. e vizio
di motivazione.
La doglianza è priva di fondamento.
Il
giudice di rinvio ha fatto invero corretta applicazione del principio enunciato
dalle sezioni unite escludendo, con adeguata motivazione immune da vizi di
logicità, che vi fosse un interesse pubblico alla conoscenza di quanto il G.
aveva dichiarato sul conto del D'Orazio nell'intervista, perché la concomitanza
di uno sciopero indetto nell'ambito dei mercato ortofrutticolo in cui i
rispettivi consorzi operavano era stata dal predetto usata come mera occasione,
senza riferimenti precisi, per apprezzamenti e insinuazioni gratuite.
Rileva
peraltro il collegio che il delitto per cui la D. ha riportato condanna è ormai
prescritto, ai sensi degli articoli 157 comma 1 n. 4, 158 comma 1 e 160 ultima
parte c.p., essendo trascorsi più di sette anni e mezzo dalla sua consumazione.
Non
ravvisandosi cause di inammissibilità dell'impugnazione deve quindi farsi
senz'altro luogo alla declaratoria della causa estintiva e la sentenza impugnata
deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'articolo 620 lettera a) c.p.p.,
ferme restando a norma dell'articolo 578 c.p., per le considerazioni che
precedono sulla infondatezza dei motivi di gravame, le statuizioni civili
adottate a carico dell'imputata e con obbligo per la stessa di rifondere le
ulteriori spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano
come in dispositivo.
PER
QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna la ricorrente a rifondere alla parte civile D.C. le spese sostenute nel grado che si liquidano in complessivi euro millequattrocentotrenta, di cui milletrecento per onorari.