TRIBUNALE
DI TORINO
Ordinanza del 7/2/2000
p.p. 26495/99 R.N R. Procura presso il Tribunale dì Torino
Il Tribunale rriunitosi in camera di consiglio in funzione di organo istituito ai sensi degli artt.309,310,322 bis e 324 c.p.p,
composto dai sigg. Magistrati
dott.ssa Daniela Colpo PRESIDENTE
dott. Salvatore Latella GIUDICE
dott. Raffaele Ferraro GIUDICE
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
sul riesame presentato il 28/1/2000 da avv.ti ___________
avverso
decreto di perquisizione e sequestro del 12/1/2000 ,.del P. M. presso il Tribunale di Torino. nell'interesse di T... nato a ..... in data ...... domiciliato in ... via .....
Rilevata la tempestività e ritualità delle notifiche, sentita la difesa all'udienza in camera di consiglio del 7/2/2000
OSSERVA
Il procedimento trae origine da querela presentata da C... (e successivi atti di integrazione della querela) nonchè da S... del C... ( cfr in particolare S... del 2/9/99) ed accertamenti di p.g, da cui è risultato in sintesi che S... con cui il C... aveva avuto dei dissapori, ha creato un sito su Yahoo (motore di ricerca che consente la creazione di pagine personali) con affermazioni di natura diffamatoria in ordini preferenze omosessuali del C... ( che quest'ultimo nega), e fotomontaggi che lo rappresentano in posizioni palesemente pornografiche e che due file trovati in uno dei due siti , incriminati sono riconducibili a T...
In particolare risultava che in un fotomontaggio veniva utilizzata una fotografia del viso del C... fotografia che aveva ricevuto negli anni precedenti (cfr. S... dal 2/9/99 di C... e interrogatorio del primo elemento che indirizza i sospetti nei confronti del S... Tramite le e-mail inviate dai visitatori da siti ponte asseritamente attribuiti al C..., gli agenti individuano il computer utilizzato per la risposte alle e-mail ricevute presso il sito.
Individuato il computer, si procedeva ad intercettazioni telematiche per individuare chi utilizzasse (in local host o tramite accesso remoto o telnet) il computer di Catania per rispondere alle e-mail inviate dai visitatori del sito. Intercettazioni telematiche che peraltro avevano avuto esito negativo donde sotto tali profili non erano emersi ulteriori elementi nei confronti del S... Gli agenti peraltro accertavano che gli accessi ad internet del S... (su cui il C... aveva esternato sospetti) erano di breve durata e compatibili con il mero scaricamento di e-mail, elemento che poteva rafforzare i sospetti nei confonti del S... esternati dal C... in sede di perquisizione presso il S... si trova documentazione (in particolare posta telematica) inerente i fatti di reato, e a questo punto il S... si è dichiarato responsabile in sede di interrogatorio, negando peraltro di conoscere T...
FUMUS IN ORDINE AL CONCORSO DI
T...
In particolare, nei confronti del T... si accertava che su uno dei due siti oggetto di indagini venivano reperiti due file di immagine che facevano riferimento nel loro nome ad un dominio internet; dominio internet riferibile alla rete civica bolognese che consente ai residenti di Bologna e dintorni di connettersi ad internet con un login
Viene chiesto alla rete civica di Bologna il login relativo alla persona che aveva chiesto di connettersi tramite rete civica ed in tal modo il titolare dei login viene identificato appunto nel T....
Da qui l'ipotesi di accusa secondo cui T... potrebbe aver contribuito a creare ed implementare il sito internet oggetto di indagini, concorrendo con il S... nelle molestie, nella diffamazione tramite mezzi informatici e nella diffusione dì dati personali (cfr contestazione in decreto di perquisizione e sequestro). Per questi motivi il p.m., emette decreto di perquisizione e sequestro e gli agenti sequestrano fra le altre cose un hard disk prelevandolo dal computer ed un cd nonché un telefonino (i difensori chiedono la restituzione solo dell'hard disk).
In particolare l'hard disk viene sequestrato per valutare tramite consulenza se le e-mail, le immagini, i siti presenti sulla cache afferenti i siti oggetto di indagine siano stati concretamente utilizzati per creare i siti in oggetto . In particolare in sede di sequestro è la stessa polizia specializzata della sezione reati informatici ad aver ritenuto necessaria la consulenza per accertare se il materiale attinente i siti incriminati fosse stato scaricato dai siti incriminati ovvero utilizzato per crearli.
MOTIVI DI RIESAME
I difensori presentano articolato riesame sostenendo in estrema sintesi che le tracce informatiche non sono "cose" come richiesto art. 252 c.p.p.; per le tracce informatiche è prevista solo l'ispezione; i dati informatici sono separabili dai supporti informatici ( cioè dall'hard disk) ed autonomamente utilizzabili anche indipendentemente dal supporto (art. 15 c. 2 L. 15.3.97 n.59 e art. 1 e 6 dpr 10.11.1997 n.513 ), donde sarebbe stato possibile procedere ad una mera copia del contenuto dell'hard disk (operazione semplificata dalla limitata memoria dell'hard disk del T... e copia valida ai sensi dell'art. 6 dpr 513/97).
L'hard disk non sarebbe propriamente nè corpo de! reato nè cosa pertinente al reato; in particolare non sarebbe cosa sulla quale stato compiuto il reato (il reato é stato compiuto "sul" sito) nè cosa mediante quale é stato compiuto il reato (lo sarebbe al più il software) nè cosa pertinente al reato in quanto difetterebbe la connessione teleologica fra hard disk e i fatti di reato. La difesa lamenta altresì i problemi attinenti all'inutilizzabilità del computer e l'apprensione di mail e altri dati non pertinenti alle indagini (in particolare la difesa evidenzia indirettamente una violazione dell'art. 254 c.p,p. che prevede al terzo comma l'immediata restituzione della corrispondenza sequestrata e non attinente alle indagini; peraltro rileva il collegio come l'immediata restituzione presuppone appunto l'accertamento della non attinenza alle indagini).
CONCLUSIONI
Ritiene il Collegio che sussista il fumus dei reati contestati
Infatti proprio sul sito a contenuto diffamatorio sono stati trovati due file di immagini con alta probabilità riconducibili al T... per i motivi ampiamente sopra esaminati.
Quanto agli altri motivì di riesame, in primo luogo l'hard disk è certamente (e quanto meno) cosa pertinente al reato in atti e vi è( quanto meno) il fumus che anche tramite quell' hard disk sia stato utilizzato il software necessario per porre in essere i fatti contestati . Anche a prescindere dalla giurisprudenza più rigorosa (secondo cui la cosa pertinente al primo abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie), nel caso di specie sussiste addirittura un rapporto di stretta pertinenza in quanto il software necessita dell'hard disk per funzionare.
Non rileva che il software possa funzionare su un altro hard disk. Sarebbe come dire che un furgone utilizzato dagli autori del furto per trasportare i mobili della casa derubata non sia cosa pertinente al reato perchè gli autori avrebbero potuto usare altro furgone o semmai un autoveicolo.
In secondo luogo la perquisizione (e conseguentemente il sequestro) riguardano anche "le tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse" ex art. 3 52 c.p.p. ed è ovvio che debba essere consentito il sequestro ove necessario di ciò che tali tracce contiene. Pare invece accoglibile il motivo di riesame concernente la non necessità del sequestro dell'hard disk. Infatti nulla impediva agli agenti di p.g., per di più appartenenti a Sezione specializzata nell'ambito dai reati informatici di procedere ad una copia integrale dell'hard disk, con specificazione verbale di ogni singola operazione. Inoltre qualora vi fossero stati problemi di irripetibilità, nulla impediva al p.m. di procedere ex art. 360 c.p.p. arche a seguito del sequestro ovvero in assenza dei problemi suddetti ex art 359 c.p,p.
Non pare necessario mantenere ulteriormente il sequestro, con compressione delle legittime aspettative del possessore dell' hard disk, tenuto soprattutto conto che appare altamenfe verosirnile che vi siano una serie di email che potrebbero non concernere la fattispecie di reato contestata , e-mail che avrebbero dovuto essere restituite immediatamente, come previsto dall'art. 254 c.p,p. terzo comma. Nè può ritenersi che il terzo comma dell'art, 254 c.p,p. si applichi soltanto al sequestro di corrispondenza presso uffici postali telegrafici, in quanto sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il comma terza dell'art. 254 c.p.p. sia espressione di un principio generale (nè, anche a prescindere dalla giurisprudenza, potrebbe essere diversamente in un sistema costituzionale come il nostro).
E' pur vero che occorre prima individuare le email da restituire e che pertanto il concetto di immediatezza. di cui all'art. 254 c.p.p, è per così dire un concetto relativo ma proprio per tale ragione il mantenimento del sequestro dopo un tempo apprezzabile appare non consentito, spettando agli agenti già in sede di perquisizione ovvero al consulente nominato ex 'art. 359 c.p.p. o 3260 c.p.p. una immediata selezione del materiale rilevante, ancor prima delle successive operazioni peritali.
In ogni caso le esigenze probatorie appaiono pienamente fronteggiabili con la copia dell'intera memoria dell'hard disk; in accoglimento della richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento suddetto, dispone l'immediata restituzione a ... nato a ... in data ... e domiciliato in ... . a via ... dell'hard disk sequestrato a seguito del sopraindicato decreto di perquisizione e sequestro emesso dal p.m. presso il Tribunale di Torino, dr Parodi, in data 12/1/2000, previa estrazione di copia integrale della memoria dell' hard disk in sequestro, a cura della PG che verrà delegata dal PM
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Torino, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 7/2/2000
Il Giudice estensore
Dott. Salvatore Patella
Il Presidente
Dott.ssa Daniela Colpo