IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OSSERVA:

i ricorrenti lamentano la circostanza che alcuni organi di stampa hanno pubblicato articoli e notizie riguardanti il proprio figlio minore, il quale, a bordo di un ciclomotore, in data 29 agosto 1997, ha investito una persona causandone il decesso; in occasione di tali pubblicazioni i medesimi organi di stampa hanno fornito le esatte generalità del minore riferendone anche lo stato di shock successivo all'incidente che ne ha consigliato il ricovero ospedaliero;

i ricorrenti lamentano specificamente:

a) che le informazioni personali pubblicate (nome, cognome, età, indirizzo e condizioni psichiche del minore) non risultano essenziali rispetto al fatto di interesse pubblico verificatosi, cioè la morte della persona investita;
b)
che tali dati, pertanto, sono eccedenti rispetto alle finalità dell'informazione fornita;
c)
che nessun consenso diretto o indiretto alla pubblicazione delle informazioni personali del minore è stato fornito dai suoi genitori;

- in particolare i ricorrenti ritengono che con tale pubblicazione siano state violate le norme che l'ordinamento pone a tutela del minore nei confronti dei mass-media (articoli 16 e 17 della legge 27 maggio 1991, n. 176); che sia stato infranto il divieto di diffondere notizie idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento penale (articolo 13, comma 1, del d.PR. 22 settembre 1988, n. 448) e che i dati, essendo mancata una qualsiasi forma di consenso alla loro divulgazione, siano stati trattati in modo illecito e non corretto (articoli 9, comma 1, lett. a); 12, comma 1 lett. e) e 25, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675);

- i ricorrenti riferiscono di aver già richiesto invano ai direttori dei quotidiani in questione una dichiarazione nella quale gli stessi assumessero l'impegno a non trattare in futuro i dati relativi al minore e ammettessero che i medesimi dati sono stati pubblicati senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme di legge;

- i ricorrenti, richiamando anche l'attenzione sul potere del Garante di vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o di disporne il blocco quando, vi sia il concreto rischio che si verifichi un pregiudizio rilevante per l'interessato (articolo 31, lett. l) della legge n. 675/1996), chiedono infine che questa Autorità si pronunci in ordine all'illiceità del trattamento dei dati personali del minore e adotti i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti dei quotidiani menzionati.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ritiene doveroso applicare anche al presente caso il principio secondo il quale, in attesa dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento, risulterebbe arbitrario che fosse il Garante stesso a dettare autonomamente le regole del contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi; se ciò avvenisse, la delicata tematica del diritto di difesa e del contraddittorio (che la legge n. 675 ha appunto riservato alle norme che dovranno sviluppare le garanzie ora previste in termini generali dagli articoli 29 e 33), verrebbe affrontata sul piano della mera prassi;

- in conformità all'orientamento sinora seguito, il Garante ritiene comunque doveroso esaminare le doglianze che i ricorrenti hanno formulato nel presente atto; nell'attuale fase transitoria che prelude all'ormai prossima adozione del regolamento, appare opportuno valorizzare l'aspetto sostanziale di tali atti e qualificarli come "reclami" (art. 31, legge n. 675); i reclami, infatti, possono essere esaminati anche senza contraddittorio e al di fuori dell'articolata procedura prevista dalla leg ge (art. 31, legge n. 675); resta peraltro ferma la possibilità di dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase, in quanto tali ipotesi non richiedono l'instaurazione del contraddittorio;

- è appena il caso di precisare che la qualificazione di tali atti come "reclami", che rientra certamente nei poteri decisori del Garante, non comporta una diminuzione del grado di tutela. A parte il fatto che gli interessati possono rivolgersi al giudice ordinario, le misure di cancellazione e blocco adottabili dal Garante sulla base di quanto richiesto con il ricorso in esame possono essere adottate o segnalate anche al di fuori della procedura relativa ai ricorsi (v. ad es. l'art. 31, comma 1, lett. 1) della legge n. 675/1996);

TUTTO CIO' CONSIDERATO

1) per quanto attiene al merito, il Garante osserva che il reclamo è fondato;

2) la pubblicazione dei dati personali del minore coinvolto nell'incidente non risulta essere essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico verificatosi e certamente non essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;

3) fermo restando, infatti, il diritto dei giornalisti di riferire fatti e accadimenti di interesse generale, si ritiene che la natura personale del minore avrebbe dovuto consigliare una particolare attenzione nel trattare i suoi dati, sia per la posizione di tutela che l'ordinamento riserva a tali soggetti, sia per l'esplicita previsione dell'art. 13, comma 1, del d.PR. n. 448/1988 che vieta la pubblicazione e la divulgazione di notizie idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale;

4) tali principi, che saranno probabilmente sviluppati nel codice di deontologia dei giornalisti in via di adozione, sono stati già recepiti nella "Carta di Treviso" sottoscritta il 4-5 ottobre 1990 nella quale si afferma, tra l'altro, che: "a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione; b) la tutela della personalità del minore si estende anche ... a fatti che non siano specificamente reati ... in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni";

DELIBERA

quindi, che, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettere a) e d), e 20, comma 1, lettera d) e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l) della legge n. 675/1996, è vietato l'ulteriore trattamento dei citati dati personali idonei ad identificare il minore interessato. Copia del presente provvedimento è inviata alle parti.

Roma, lì 17 giugno 1998

IL PRESIDENTE