GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COMUNICATO
STAMPA
DIRITTO DI
CRONACA: SBAGLIATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI, ANCHE SE FIGLI DI PERSONAGGI NOTI
Il
diritto dei minori alla riservatezza deve essere sempre considerato primario
rispetto al diritto di cronaca, anche quando si tratta di figli di personaggi
noti. La notorietà di determinate persone o l'esercizio di funzioni pubbliche
non può comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a familiari e,
in particolare, a minori.
I due principi sono stati ribaditi dal Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) nella decisione adottata riguardo alla
segnalazione presentata da un personaggio pubblico che si era rivolto
all'Autorità dopo aver visto pubblicate su due settimanali le foto del figlio
minore in primo piano, all'ingresso di un immobile sede di uno studio medico
pediatrico.
Nell'esaminare la questione, il Garante ha rilevato che le immagini pubblicate
sono state riprese senza che ricorressero né il diritto di cronaca né, a
maggior ragione, il requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto ad
un fatto di interesse pubblico. Sulla base, poi, delle modalità con le quali le
foto sono state scattate, non poteva ritenersi espresso né un consenso da parte
dell'interessato né la volontà di rendere noto direttamente un fatto o una
circostanza.
Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività
giornalistica deve rispettare - ha spiegato il Garante - le prescrizioni della
legge sulla privacy e del codice deontologico dei giornalisti che prevedono una
tutela più rafforzata per il diritto alla riservatezza dei minori. Tale diritto
deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di
cronaca, anche quando il minore sia coinvolto in fatti di cronaca o sussista un
motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di determinate notizie:
in questi casi, il giornalista deve comunque "farsi carico delle
responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse
oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di
Treviso". La notorietà del personaggio può giustificare - ha precisato
l'Autorità - la raccolta di notizie e dati che hanno rilievo sul ruolo o sulla
vita pubblica dell'interessato, ma non consente di raccogliere o diffondere
informazioni riguardanti la sua vita privata, specialmente - come nel caso in
questione - quando queste informazioni non hanno alcun rilievo sul suo ruolo
pubblico.
La notorietà o l'esercizio di funzioni pubbliche non può comportare, insomma,
un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti ed in particolare a
minori. Sebbene le foto pubblicate e le loro didascalie non evidenzino in senso
negativo la figura del personaggio pubblico, sussiste il diritto di quest'ultimo
a prevenire ogni ulteriore utilizzazione delle immagini.
Il Garante ha, dunque, ritenuto fondata la segnalazione e ha disposto che i due
settimanali non utilizzino e diffondano nuovamente le immagini pubblicate.
5.6.2001