L'UTILITA' SOCIALE
DELL'INFORMAZIONE SU UN FATTO DI CRONACA PUO' NON ESSERE SUFFICIENTE A
GIUSTIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEI NOMI DEI SUOI PROTAGONISTI
(Cassazione Sezione Terza Civile, n. 5658 del 9 giugno 1998, Pres. Duva,
Rel. Segreto).
R E P U B B L I C A I T A L I
A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA
Presidente
Dott. Ugo FAVARA
Consigliere
Dott. Roberto PREDEN
Consigliere
Dott.Antonio SEGRETO
Rel. Consigliere
Dott. Gianfranco MANZO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
G.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CICCOTTI, che la difende unitamente agli avvocati
VITTORINO PIETROBON, RENEA ROCCHINO NARDARI, giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
RAI SPA, in persona del Direttore degli Affari Legali, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G.ROSSINI 9, presso lo studio dell’avvocato NATALINO IRTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
D.M.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3409/94 della Corte d'Appello di ROMA, emessa l'11/10/94 depositata il 05/12/94;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 05/03i'98 dal Consigliere Dott. Antonio
SEGRETO;
udito l'avvocato FRANCESCO CICCOTTI;
udito l'avvocato NATALINO IRTI;
udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico
IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 27.12.1988 G.
S. ricorreva al Pretore di Roma per ottenere un provvedimento ex art 700 c.p.c.
che impedisse alla RAI di trasmettere immagini del processo di separazione in
corso tra la stessa G. ed il marito D.M..
La RAI, frattanto, aveva predisposto un documento televisivo sulla vicenda, ma
il Pretore, con decreto, vietava la messa in onda del programma, fissando
l'udienza del 5.1.1989 per la convalida.
In detta udienza revocava il suddetto decreto ed autorizzava la trasmissione,
imponendo, però, alla RAI di adottare le opportune tecniche per garantire
l'anonimato. La RAI non effettuava più la trasmissione.
Alla stessa udienza del 5.1.1989, in cui era in discussione il conflitto tra il
diritto di cronaca ed il diritto alla riservatezza, la RAI chiedeva ed otteneva
dal Pretore l'autorizzazione alle riprese, che furono trasmesse in un successivo
programma del giornalista Barbato.
La G., assumendo che, con detta trasmissione la RAI aveva violato il suo diritto
alla riservatezza, poiché nei titoli di testa figuravano i nomi delle parti e
del minore, con citazione notificata il 19.11.1989, conveniva in giudizio
davanti al tribunale di Roma la RAI per il risarcimento dei danni in £ 400
milioni.
Con sentenza del 20.3.1992 il tribunale escludeva che ricorresse l'ipotesi di
lesione alla reputazione; tuttavia, poiché la RAI aveva inserito nei titoli di
testa i nomi delle parti senza l'autorizzazione del Pretore, riteneva che fosse
stato leso il diritto alla riservatezza e condannava la Rai al pagamento della
somma di £ 15 milioni a titolo di risarcimento dei danni.
Proponeva appello la RAI.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'll.10.1994 accoglieva l'appello e
rigettava la domanda della G..
Richiamati i principi in tema di diritto di cronaca e rilevato che l'oggetto
della trasmissione televisiva era quello relativo ai rapporti tra diritto di
cronaca e diritto alla riservatezza, riteneva in fatto la corte che la vicenda
familiare era stata trattata in limiti ben più contenuti di quelli consentiti
al diritto di cronaca, in quanto l'unico elemento di riconoscibilità era
costituito dall'indicazione dei nomi nei titoli di testa della trasmissione.
Riteneva la Corte che era contraddittoria la sentenza di primo grado, in quanto,
avendo riconosciuto che per le modalità in cui era stata posta in essere la
trasmissione, quale espressione del diritto di cronaca, era consentita anche la
lesione del diritto alla reputazione, a maggior ragione doveva ritenersi
consentita la sola lesione del diritto alla riservatezza, di ampiezza più
ristretto rispetto al primo.
Rilevava poi la Corte che a parte la legittimità dell'operato della RAI
nell'ambito del diritto di cronaca, nella specie il pretore aveva autorizzato la
ripresa dell'udienza e che pertanto tale autorizzazione escludeva ogni
responsabilità sotto il profilo soggettivo, in quanto il pretore non aveva
imposto alcun limite a dette riprese dell'udienza in cui si trattava del diritto
di cronaca, mentre aveva imposto l'osservanza dell'anonimato per la sola udienza
(per quanto relativa allo stesso giorno) in cui si trattava della separazione
tra i coniugi e che i due provvedimenti pretorili non possono confondersi,
riguardando due diverse udienze.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la G..
Resiste con controricorso la RAI, che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo di ricorso
la ricorrente lamenta la violazione delle norme e dei principi in tema di limite
alla libertà di cronaca in relazione al diritto alla riservatezza (art. 2043
c.c. e 2 e 21 Cost.), nonché l'illogicità, contraddittorietà ed omesso esame
del fatto (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il
diritto alla riservatezza sia un diritto omogeneo rispetto al diritto all'onore
ed alla reputazione.
Trattasi infatti di un diritto al rispetto della vita privata che non può
essere violato, senza giustificato motivo, ogni qual volta la violazione non
offenda la reputazione, poiché i beni tutelati sono due e diversi.
Onore, reputazione e riservatezza sono beni diversi e non omogenei tra loro e
va, pertanto, trovato un punto di equilibrio tra la loro tutela e la garanzia
del diritto di cronaca, punto trovato dal Pretore nella conservazione
dell'anonimato delle persone.
Sotto questo profilo, inoltre, l'impugnata sentenza non aveva tenuto nel giusto
conto che nel caso di specie, non vi era nemmeno l'interesse sociale, non
essendo tale la natura dei fatti né note le persone coinvolte.
Tutto ciò è stato trascurato dalla sentenza impugnata.
Ritiene poi la ricorrente che ha errato la C.A. nel ritenere che nessun limite
aveva imposto il Pretore in ordine alle modalità della ripresa, senza
preoccuparsi di accertare quale fosse l'oggetto dell'autorizzazione e che, in
ogni caso, era stato illegittimo aggiungere alle immagini riprese l'indicazione
dei nomi delle parti, peraltro non presenti in udienza, togliendo così
inutilmente alle stesse l'anonimato.
2.1. Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato.Va, preliminarmente,
osservato che la costruzione di una posizione giuridica soggettiva avente come
suo primario contenuto la tutela della vita privata del soggetto, è ormai, più
o meno esplicitamente, acquisita dalla elaborazione della giurisprudenza di
merito e di legittimità.
Quando la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza
venne per la prima volta sottoposta all'esame della S.C. (22.12.1956, n. 4487),
questa osservò che nessuna disposizione di legge autorizzava a ritenere che
fosse stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità
della vita privata, ma che erano stati soltanto riconosciuti e tutelati, in modo
diverso, singoli diritti soggettivi della persona (conf. anche Cass. n.
3199/1960).
Sennonché con sentenza n. 990 del 1963 la S.C., mentre continuava ad escludere
l'esistenza di un tipico diritto alla riservatezza, riteneva che tuttavia la
tutela giuridica doveva ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto
di personalità e che tale diritto era violato se si divulgavano notizie sulla
vita privata, le quali per la loro natura, dovevano ritenersi riservate, salvo
il consenso dell'interessato o la sussistenza di un prevalente interesse
pubblico alla conoscenza.
Solo a partire dalla sentenza del 27.5.1975, n. 2129, questa Corte ha
definitivamente ritenuto che il nostro ordinamento riconosce il diritto alla
riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende
strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del
domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente
apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non
sono giustificate da interessi pubblici preminenti.
Il punto può ritenersi jus receptum (Cass. 5.4.1978, n. 1557; Cass. 13.3.1985,
n. 1968; Cass. 7.2.1996, n. 982; Cass. 7.2.1996, n. 978; Cass. 16.1.1991, n. n.
4031; Cass. 21.2.1994, n. 1652;).
2.2. Quanto al fondamento normativo della tutela della riservatezza va rilevato
che il nostro ordinamento contiene numerose norme da cui emerge la volontà del
legislatore di garantire il riserbo personale e familiare: art. 614 c.p.
(violazione di domicilio); 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita
privata); art. 616 c.p. (sulla segretezza della corrispondenza); 1. 8.4.1974, n.
98 in tema di riservatezza e della libertà delle comunicazioni; art. 472, c. 2
c.p.p. (sulla tutela della riservatezza dei testimoni e delle parti private in
ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione); art. 19 r.d.1.
27 maggio 1929, n. 1285 (riguardo alle notizie raccolte in sede di rilevazione
statistiche); art. 140 e 185 r.d.1. 9.7.1939 n. 1238 (sui registri dello stato
civile, in particolare circa la paternità o la maternità (1. n. 586/1950; e n.
1064/1955); art. 93 1. n. 633 del 1941, (che fa divieto di pubblicare
corrispondenze o memorie "che abbiano carattere confidenziale o si
riferiscono all'intimità della vita privata"); 1. n. 300/1970, che pone il
divieto di indagini personali sul corpo e sulle opinioni del lavoratore; art. 24
1. n. 241 del 1990 ed art. 8 d.p.r. n. 352 del 1992, (in tema di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza); 1. 31.12.1996,
n. n. 675 (in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali).
Altre volte il legislatore ordinario prende in speciale considerazione
determinate manifestazioni personali, per apprestare specifici strumenti di
tutela contro l'invadenza di altri interessi: così in ordine al corpo (art. 5
c.c.), al nome (art. 6-9 c.c.), all'immagine (art. 10 c.c.), all'anonimato ed
all'inedito (art. 21 e 24 1. dir. autore).
Detta linea tendenziale del nostro ordinamento trova corrispondenza in diverse
deliberazioni di carattere internazionale sottoscritti dal nostro Stato, quale
la dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, approvata il 10.12.1948
dall'O.N.U., da cui risulta vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella vita
privata dell'individuo, e quale la Convenzione europea, firmata a Roma il
4.11.1950 (resa esecutiva con 1. 4.8.1955, n. 848) che ha ribadito all'art. 8
che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del
suo domicilio e della sua corrispondenza.
2.3. La mancanza di una norma specifica che prevedesse in modo generale ed
autonomo la tutela della riservatezza e nel contempo una revisione dogmatica
della norma di cui all'art. 2043, intesa come clausola generale di tutela non
necessariamente di diritti soggettivi, ma anche di interessi meritevoli di
tutela da parte dell'ordinamento a seguito di giudizio di bilanciamento tra
interessi confliggenti, ha portato alcuni Autori a ritenere che la riservatezza
sia tutelabile, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,
nella qualità di interesse protetto e non di diritto soggettivo.
Altri Autori hanno rilevato che lo strumento del diritto soggettivo privato (o
della posizione meritevole di tutela) alla riservatezza potrebbe apparire del
tutto inadeguato a proteggere la sfera privata del cittadino, quando la lesione
di essa si determina non attraverso il comportamento illecito individuale, bensì
attraverso l'utilizzazione di mezzi di diffusione di massa, rispetto al quale lo
strumento individuale di tutela non sarebbe adeguato ed hanno proposto strumenti
di tutela oggettiva dell'interesse alla riservatezza, che si fondino sul
controllo delle modalità e delle tecniche di acquisizione della notizia e,
correlativamente, sul controllo sociale dei mezzi di comunicazione delle notizie
che interessano la riservatezza. Si è parlato in proposito di tutela oggettiva
della persona, sotto il profilo della riservatezza, verso la quale tutela si
sono verificate significative aperture.
2.4. La più recente dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale ritiene
che esista un vero e proprio diritto alla riservatezza, anche al di fuori delle
ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel
sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione
il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei
diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost. 10.12.1987 n.
479, secondo cui "l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona
umana").
In tale contesto si inserisce certamente la disciplina degli ambiti di tutela
della vita privata del soggetto, che seppure non trova espressa menzione nelle
disposizioni costituzionali, tuttavia nel complesso dei principi da questa
ricavabili (oltre che dal cit. art. 2 anche dall'art. 3, che fa riferimento alla
dignità sociale, a parte altri riferimenti che possono trarsi dagli artt. 14,
15, 27, 29 e 41 Cost.) ha il suo primo referente.
Si vuol dire che accertato il fondamento costituzionale della tutela della
riservatezza, la ricerca dei contenuti normativi che ad essa si riferiscono deve
essere compiuta operandosi sulle norme ordinarie, il cui contenuto deve essere
definito attraverso la diretta applicazione delle norme e dei precetti
costituzionali.
Infatti, superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e
non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della
rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa
norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della
persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare
garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della
persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga
come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.
E l'espresso riferimento alla persona come singolo (art. 2 Cost.) rappresenta
certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto
soggettivo alla riservatezza del soggetto, con conseguente sua tutela da parte
dell'ordinamento. La considerazione del diritto alla riservatezza quale diritto
della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo
fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art.2 Cost.: inteso quale
precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale,
"aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò
appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della
personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del
pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv.
(implicitamente su questo punto Corte Cost. 3.2.1994, n. 13).
Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione
"monistica" dei diritti della personalità (in questo senso v. Cass.
7.2.1996, n. 978), aiuta a definire, senza perplessità, in termini di diritto
soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.
3.1. Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della
personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al
nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli
aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha
acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi, contrariamente a
quanto ritenuto dalla ricorrente, di diritti omogenei, essendo unico il bene
protetto.
Va, tuttavia, rilevato che non vi è coincidenza tra questi vari diritti, per
quanto una singola azione lesiva possa contemporaneamente ledere due o più di
detti diritti.
Con l'espressione "diritto alla riservatezza" sono indicate diverse
ipotesi, che implicano un problema non solo di forma, ma anche di sostanza.
Da una parte si tende a restringere rigorosamente l'ambito di questo diritto al
riserbo della "intimità domestica", collegandola al concetto ed alla
tutela del domicilio.
All'opposto vi sono formulazioni molto generiche - il riserbo della vita privata
da qualsiasi ingerenza, o la c.d. "privatezza" o "privacy" -
cui corrisponderebbe un sostanziale ambito troppo vasto o indeterminato della
sfera tutelabile.
L'orientamento prevalente di questa Corte è per una concezione intermedia, che
riporta in limiti ragionevoli la portata di questo diritto e che fa riferimento
ad una certa sfera della vita individuale e familiare, all'illesa intimità
personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle
vicende cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in
un domicilio ideale, non materialmente legato alle mura domestiche (Cass.
21.2.1994, n. 1252).
3.2. La reputazione si identifica, invece, con il senso della dignità personale
in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto
storico (Cass. Pen., sez. V, 24.3.1995, n. 3247).
Quanto ai contenuti del diritto alla riservatezza e del diritto alla
reputazione, essi vanno valutati in abstracto, cioè con riferimento al
contenuto della reputazione o della riservatezza, quale si è formata nella
comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè
alla considerazione che ciascuno ha della sua riservatezza ("gelosa
riservatezza") o della sua reputazione ("amor proprio").
Nella sua assolutezza neppure è esatta l'affermazione frequente, riportata
anche nella sentenza impugnata, secondo cui il diritto alla reputazione ha un
contenuto più ampio del diritto alla riservatezza. Infatti se così fosse, ogni
qual volta non vi è lesione della reputazione, non vi sarebbe neppure lesione
della riservatezza, come pure erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Sennonché il diritto alla riservatezza ha un'estensione maggiore del diritto
alla reputazione, ben configurandosi ipotesi di fatti di vita intima che, pur
non influendo sulla reputazione, devono restare riservati.
Diversa questione è che il diritto all'onore ed alla reputazione è considerato
generalmente dall'ordinamento di maggiore spessore rispetto a quello della
riservatezza, per cui la violazione del primo dà sempre luogo anche ad una
tutela penale (art. 594 e s. c.p.), mentre la violazione del diritto alla
riservatezza dà luogo a detta tutela penale solo nell'ambito di specifiche
fattispecie (art. 614,615 bis, 616, 617 bis e segg. c.p.).
4.1. La riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto alla
riservatezza va, però, incontro a limiti, di pari rango primario, che derivano
dalla peculiare natura "antagonista" del diritto medesimo, cioè al
suo dovere coesistere nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno
inverso, pur essi fondamentali e costituzionalizzati.
Si riflette infatti nella dialettica che viene ad instaurarsi tra il diritto
alla riservatezza ed i contrapposti diritti di cronaca (art. 21 Cost.) quel
fenomeno di confligenza di interessi e che trova soluzione attraverso il
contemperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che
la tutela dell'una non sia esclusiva della tutela dell'altra.
Nel conflitto che qui interessa, in particolare, un tale bilanciamento di
opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera
esplicabilità del diritto di cronaca e della sua prevalenza sul diritto alla
riservatezza ove ricorra una triplice condizione: a) dell'utilità sociale della
notizia (limite del pubblico interesse); b) della verità dei fatti divulgati
(limite della verità); c) della forma civile dell'esposizione dei fatti e della
loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a
serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio
(limite della continenza) (Cass. 13.3.1985, n. 1968; Cass. 7.2.1996, n. 982;
Cass. 18.10.1984, n. 5259).
4.2. Ciò che preme mettere in rilievo è che il cd. bilanciamento tra
contrapposti diritti di rango costituzionale, opera, in effetti, nelle singole
fattispecie di lesione di uno dei detti diritti, come accertamento della
sussistenza o meno dell'esimente (causa di giustificazione) costituita dal
legittimo esercizio dell'altro diritto antagonista, con conseguente eliminazione
dell'antigiuridicità obiettiva del fatto.
Secondo un insegnamento ormai tradizionale in materia penale (che ha esaminato
con particolare attenzione il funzionamento delle cause di giustificazione)
l'antigiuridicità si risolve in un giudizio di valutazione del fatto in
relazione alle esigenze del diritto, con conseguente proporzionalità tra la
causa di giustificazione e la lesione effettuata del diritto antagonista (in
mancanza della quale proporzionalità, è sanzionato l'eccesso dell'esercizio
della causa di giustificazione - art. 55, c.p.).
In altri termini non è sufficiente che sussista la causa di giustificazione
perché nel bilanciamento tra i contrapposti diritti sia "giustificata''
ogni forma di lesione del diritto soccombente, essendo giustificata solo la
lesione nei limiti in cui è necessaria per far valere l'esercizio del diritto
vittorioso.
Ne consegue anzitutto che l'accertamento della causa di giustificazione va
effettuato in relazione al singolo diritto leso e non ad altro ed in ogni caso
in relazione a detto diritto leso va effettuata la valutazione di proporzionalità.
5.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione
di detti principi di diritto.
Infatti, pur rilevando esattamente che la Rai operava nell'ambito del diritto di
cronaca giornalistica, garantito costituzionalmente (art. 21 Cost.), non ha
rilevato che il diritto azionato dall'attrice (diritto alla riservatezza) aveva
egualmente fondamento costituzionale (art. 2 Cost.) e che, come tale, non poteva
soccombere rispetto al primo se non a seguito di un giudizio di bilanciamento
nei termini suddetti.
Inoltre la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, avendo la sentenza
di primo grado escluso la lesione del diritto alla reputazione per effetto
dell'esercizio del diritto di cronaca, a maggior ragione andava esclusa la
lesione del diritto alla riservatezza, in quanto di minor ampiezza rispetto al
primo.
Infatti, come si è detto, l'area coperta dal diritto alla riservatezza è di
maggiore estensione rispetto a quella del diritto alla reputazione, anche se non
sempre penalmente tutelata; pertanto solo nella parte in cui diritto alla
reputazione e diritto alla riservatezza si sovrappongono, l'esimente per la
lesione del primo copre anche la lesione del secondo, mentre per la parte
eccedente va effettuato un autonomo giudizio di bilanciamento tra i diritti
antagonisti (diritto alla riservatezza e diritto di cronaca).
Poiché, come riferisce la sentenza impugnata, i primi giudici avevano anzitutto
escluso che ci fosse stata una lesione del diritto alla reputazione, ne
conseguiva che non si verteva in ipotesi di area coperta sia dal diritto alla
reputazione che dal diritto alla riservatezza, con la conseguenza che
l'esistenza di una causa di giustificazione andava valutata solo in relazione a
quest'ultimo diritto e non in relazione al primo.
5.2. Inoltre, e soprattutto, la sentenza impugnata fa riferimento all'utilità
sociale dell'evento narrato, che, nella ritenuta presenza anche dei limiti della
verità storica e della continenza, completava la fattispecie della causa di
giustificazione, costituita dall'esercizio del diritto di cronaca.
Ciò comporta, anzitutto, che, avendo il giudice di merito, ritenuta la
sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca ha ritenuto che
la lesione del diritto alla riservatezza vi sia stata, ma che essa è scriminata
dalla presenza della suddetta causa di giustificazione.
Sennonché qui non era in discussione l'utilità sociale della notizia
dell'evento, ma l'utilità sociale dell'indicazione del nome dei protagonisti,
avendo l'attrice assunto la lesione del diritto alla riservatezza non per la
ripresa televisiva dell'udienza, ma per l'indicazione tra i titoli di testa
della trasmissione del suo nome e del figlio minore.
Quindi il giudice d'appello ha valutato una delle componenti della scriminante
del diritto di cronaca (utilità sociale o interesse pubblico) non in merito
alla lesione del diritto di riservatezza lamentata (indicazione del nome dei
protagonisti dell'evento) ma in merito ad altro fatto (ripresa televisiva e
successiva trasmissione dell'udienza), per il quale fatto non aveva l'attrice
assunto una lesione del diritto alla riservatezza.
Inoltre il giudice di appello nel bilanciamento dei contrapposti diritti, pur
dando la prevalenza al diritto di cronaca giornalistica della Rai e pur
ritenendo l'utilità sociale della notizia dell'evento, non ha tenuto conto del
principio suddetto della proporzionalità tra causa di giustificazione e diritto
leso.
Infatti nell'ambito del bilanciamento, la compressione del diritto alla
riservatezza doveva avvenire nei limiti in cui era strettamente necessaria per
l'esercizio del diritto di cronaca e cioè nei limiti in cui per la notizia
fornita persisteva l'interesse pubblico, poiché, come si è detto l'esistenza
dell'esimente non comporta la compressione del contrapposto diritto senza alcun
limite.
Erroneamente applicando i suddetti principi di diritto, la sentenza impugnata ha
ritenuto che solo perché l'evento narrato era di interesse sociale, non andasse
considerato altro e che era giustificata la lesione del diritto alla
riservatezza (consistente nell'indicazione dei nomi), mentre avrebbe dovuto
valutare se detta indicazione dei nomi dei protagonisti era necessaria per il
legittimo effettivo esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
6. Fondata è anche la doglianza (ex art. 360 n. 5 c.p.p.) mossa dalla
ricorrente all'altra ragione su cui si fonda l'impugnata sentenza e cioè che
non vi fu lesione alla riservatezza, stante il provvedimento del Pretore che
autorizzava le riprese, in quanto, secondo la ricorrente, detto provvedimento
autorizzava solo le riprese dell'udienza e non l'indicazione dei nomi delle
parti, per cui doveva essere conservato l'anonimato delle stesse.
Sul punto la sentenza impugnata ha rilevato che il provvedimento autorizzatorio
delle riprese per l'udienza, relativa al diritto di cronaca, non poneva alcun
limite alla ripresa ed in particolare non prevedeva espressamente la tutela
dell'anonimato delle parti, come invece effettuava il provvedimento con cui si
autorizzava le riprese del giudizio di separazione: infatti "altro è
l'udienza in cui compaiono i soli avvocati per discutere dei limiti del diritto
di cronaca e altro è l'udienza in cui i coniugi compaiono personalmente a
discutere dell'affidamento del figlio minore".
Va, preliminarmente, osservato che l'interpretazione del contenuto di un
provvedimento emesso fuori dal processo, al pari di ogni altro documento, è
riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, purché sia
adeguatamente motivata.
Ritiene questa Corte che la motivazione sul punto è illogica e contraddittoria.
Premesso, infatti, che è pacifico in punto di fatto che il nominativo dei
protagonisti non risultò dalle riprese filmate dell'udienza, ma dalla
sovrapposizione degli stessi nei titoli di testa della trasmissione, questa
indicazione dei nominativi costituì un "quid pluris" rispetto a
quanto autorizzato dal provvedimento del pretore.
In ogni caso, anche se il pretore non aveva ordinato l'anonimato, ciò non
equivale a dire che aveva autorizzato la pubblicizzazione dei nomi dei
protagonisti, con un'ulteriore attività, da parte della convenuta, costituita
dalla sovrapposizione di detti nomi.
Poiché si verte in tema di compressione di un diritto altrui (diritto alla
riservatezza) per effetto, in questa seconda ottica, di un assunto provvedimento
dell'Autorità, ovviamente detta compressione non può avvenire che negli
stretti limiti consentiti dal provvedimento, dovendo allo stesso adeguarsi e non
eccederlo.
Inoltre, proprio perché, come ritenuto dalla sentenza impugnata, nella causa
comparivano solo gli avvocati e non le parti (come nella diversa udienza di
separazione personale) non era necessario che il pretore ordinasse che fosse
mantenuto l'anonimato, essendo questo già insito nella struttura
dell’udienza, come sopra descritta.
Per l'effetto il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e va rinviata, anche
per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di
appello di Roma, che si uniformerà ai suddetti principi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, lì 5 marzo 1998.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Antonio Segreto) (Vittorio Duva)
Depositata in cancelleria il 9
giugno 1998.