GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Comunicato Stampa
INTERCETTAZIONI E PUBBLICAZIONE DEL LORO CONTENUTO. UNA GIORNALISTA RICORRE AL GARANTE PER TUTELARE LA SUA VITA PRIVATA
Il segreto professionale sulla fonte della notizia non fa
venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni
di intercettazioni penali e, se ne pubblica il contenuto, deve verificare se
ciò è lecito e se non vengono lesi i diritti degli interessati, a maggior
ragione se riguardanti la loro vita privata.
Il principio è stato ribadito dall’Autorità Garante che è tornata sul
delicato e complesso tema dei rapporti tra uffici di polizia e giudiziari con
gli organi di stampa, intervenendo proprio a tutela della riservatezza di un
giornalista. E’ il primo caso in cui il Garante è chiamato da un giornalista
ad intervenire sulla pubblicazione di notizie sul suo conto rese note da altri
giornalisti, ritenute offensive della sua dignità personale.
Una redattrice di un quotidiano nazionale si era rivolta al Garante lamentando
una violazione della legge sulla privacy prendendo spunto dalla pubblicazione di
alcuni articoli riguardanti un’indagine giudiziaria in cui la stessa era
coinvolta. In particolare, negli articoli pubblicati, si affermava che, da
alcune intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria su sue
utenze, sarebbero emersi alcuni aspetti relativi alla sua vita privata. La
giornalista aveva anche paventato il rischio di una ulteriore illecita
diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni relative alla sua
vita privata.
Nell’esaminare il caso, l’Autorità ha ricordato che la raccolta e la
diffusione di informazioni tratte da intercettazioni telefoniche o da
videoregistrazioni di carattere preventivo oppure effettuate nel corso di
procedimenti penali, sono regolate da norme specifiche del codice penale e di
procedura penale che individuano i casi nei quali gli atti sono, anche
temporaneamente, coperti da segreto. Varie norme sanzionano, poi, anche nel
codice penale la pubblicazione, anche per riassunto, di atti o documenti di
indagine o di un procedimento penale, dei quali sia vietata per legge la
pubblicazione. Per quanto riguarda, poi, l’attività di intercettazione
preventiva, oltre ad esservi limiti alla utilizzabilità delle intercettazioni,
sono previste sanzioni penali anche in caso di rivelazione della notizia della
loro esistenza. I dati personali trattati dagli organi di polizia o presso
uffici giudiziari devono essere, in ogni caso, raccolti, utilizzati e custoditi
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, anche per evitare un accesso
da parte di soggetti non autorizzati o un uso per scopi non conformi a quelli
per i quali sono stati raccolti.
E’ in base a questo quadro normativo che i giornalisti sono tenuti a
verificare la liceità nell’acquisizione e nell’utilizzazione dei documenti
relativi alle intercettazioni.
A prescindere, poi, dalla eventuale violazione del segreto (circostanza che, nel
caso di specie, è oggetto di accertamento da parte dell’autorità
giudiziaria), l’Autorità ha sottolineato come vadano comunque pienamente
rispettati la dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti
coinvolti nelle inchieste giudiziarie. Anche in presenza di un fatto di
interesse pubblico — come potrebbe essere la vicenda in questione — il
giornalista, nel diffondere notizie ed informazioni personali, è tenuto a
rispettare il principio dell’essenzialità dell’informazione: principio che
impone di vagliare attentamente le notizie acquisite e la liceità della loro
raccolta, evitando in ogni caso di diffondere le informazioni attinenti a
comportamenti strettamente personali non direttamente collegati alla inchiesta
giudiziaria.
L’Autorità ha pertanto segnalato agli organi di informazione di rispettare
gli obblighi richiamati anche riguardo all’eventuale ulteriore diffusione
delle informazioni e ha inviato il provvedimento al Consiglio nazionale dei
giornalisti e agli Ordini regionali competenti, oltre che all’ufficio
giudiziario che ha già avviato accertamenti.
13.4.2002