Garante per la protezione dei
dati personali
E’ infondata una opposizione per
motivi legittimi al trattamento di dati effettuato da un quotidiano quando
l’articolo di stampa riporta brevi stralci di documenti accessibili al
pubblico e descrive un fatto di interesse pubblico senza dettagli non pertinenti
o lesivi della dignità degli interessati.
NELLA
riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del direttore
responsabile del quotidiano L’Adige e del relativo editore (S.I.E. s.r.l.);
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli
18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione
n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
RELATORE l’ing. Claudio Manganelli;
PREMESSO
1.
Il ricorrente, titolare di una ditta artigiana individuale, ha lamentato che il
quotidiano "l’Adige" ha diffuso in un articolo pubblicato
nell’ottobre scorso alcuni dati personali, ritenuti dal ricorrente medesimo
sensibili, in asserita violazione della normativa sul trattamento dei dati
personali.
In tale articolo è stata riportata la notizia che alcuni consiglieri del Comune
di Roveré della Luna hanno segnalato alla Corte dei Conti il comportamento di
tale amministrazione concernente una transazione con il ricorrente relativamente
al versamento di una penale contrattuale, e ciò per gravi motivi di salute del
ricorrente medesimo.
Secondo quest’ultimo, il trattamento sarebbe avvenuto in violazione della
legge n. 675/1996 (in particolare, per quanto concerne i dati sensibili,
dell’art. 25), in quanto i dati relativi alle generalità non sarebbero
essenziali ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e
l’interessato non avrebbe comunque espresso il consenso alla loro
pubblicazione.
Pertanto, non avendo ricevuto riscontro alle istanze avanzate nei confronti
della testata, l’interessato ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 29
della legge n. 675 chiedendo al Garante di accertare l’illiceità del
comportamento e di vietare ogni ulteriore trattamento dei dati.
A seguito dell’invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il
direttore responsabile e l’editore del quotidiano hanno evidenziato che:
l’articolo configurerebbe un’ipotesi di lecito esercizio dell’attività
giornalistica rispetto a fatti di interesse pubblico (riguardanti
l’amministrazione locale e la gestione di denaro pubblico) e si limiterebbe a
riportare dati provenienti da documenti pubblici conoscibili da chiunque
(un’interrogazione proposta da alcuni consiglieri comunali nei confronti del
sindaco, la risposta di quest’ultimo e una deliberazione di giunta comunale);
i dati sullo stato di salute sarebbero stati resi noti dall’interessato per
giustificare il parziale inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali e
la richiesta di riduzione della penale;
l’ulteriore istanza avanzata dall’interessato ai sensi della legge n.
675/1996 sarebbe generica ed indeterminata, non avendo consentito al quotidiano
di darvi riscontro come potrebbe avvenire in caso di ulteriori, più precise
istanze; qualora la richiesta del ricorrente sia diretta ad ottenere
l’interruzione del comportamento ritenuto lesivo, la richiesta stessa dovrebbe
intendersi già soddisfatta essendo mancate altre pubblicazioni
sull’argomento.
2.
Il ricorso non è fondato.
La
richiesta rivolta dall’interessato al quotidiano prima della presentazione del
ricorso è basata sulla legge n. 675/1996 e menziona le circostanze poste a
fondamento del ricorso medesimo.
La richiesta indica in modo generico il tipo di intervento richiesto al titolare
del trattamento, attraverso l’invito ad assumere non meglio precisati
provvedimenti opportuni per rimediare all’asserita violazione, anche tramite
pubblicazione. Tuttavia, anche in relazione al preannunciato ricorso al Garante,
la medesima richiesta può essere considerata come sostanziale esercizio del
diritto di opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
(v. art. 13, comma 1, lett. d)).
L’opposizione si riferisce ad operazioni di trattamento già effettuate, in
particolare con l’avvenuta diffusione dei dati, e va presa in considerazione
anche in relazione alla possibilità di un’eventuale, successiva loro
divulgazione da parte del quotidiano.
In questa prospettiva va constatato che l’articolo riguarda una contestata
vicenda amministrativo-erariale e trae spunto da atti e documenti accessibili al
pubblico di cui sono riportati brevi stralci tra virgolette.
La vicenda riguarda un fatto di interesse pubblico relativo al corretto
svolgimento dell’attività amministrativa comunale e non è stata descritta
con particolari o dettagli non pertinenti.
Anche il riferimento generico ai motivi di salute dell’interessato -che sono
la ragione della controversa riduzione della penale, contestata da alcuni
consiglieri comunali- non reca particolari, dettagli, specifiche informazioni o
altri dati analitici lesivi della dignità dell’interessato.
Restano ovviamente impregiudicati i diritti dell’interessato nei confronti di
una eventuale, ulteriore utilizzazione dei dati da parte del quotidiano nel
rispetto dei principi richiamati dagli artt. 20 e 25 della legge n. 675/1996, e
degli artt. 5, 6 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
nell’esercizio dell’attività giornalistica.
PER
QUESTI MOTIVI, IL GARANTE
dichiara
infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Roma
22 gennaio 2001
IL
PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE