GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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INGIURIATA
CON RIFERIMENTI ALL'AIDS. IL GIORNALISTA NON PUO' PUBBLICARE INFORMAZIONI SULL'IDENTITA'
DELLA PERSONA OFFESA
"Mi
hai trasmesso l’Aids". Il giornalista che riporta la notizia
dell’ingiuria, non può pubblicare il nome e cognome della persona offesa.
Se nel riferire sull’esito di un processo per ingiurie, il giornalista riporta
frasi dal contenuto offensivo, tali da poter indurre nei lettori il
convincimento che la parte lesa abbia una grave malattia, è necessario evitare
ogni riferimento che possa rendere identificabile in modo diretto la persona.
All’autore dell’articolo ed al direttore responsabile spetta anche un vaglio
rigoroso dei limiti che la necessità di salvaguardare la dignità della persona
pone al diritto di cronaca.
I principi sono stati affermati dal Garante che ha condiviso le lamentale,
manifestate dalla parte offesa in un procedimento penale, sulla liceità del
trattamento dei suoi dati personali effettuato da un quotidiano. L’Autorità,
infatti, non ha ritenuto conforme alle norme in materia di privacy la
pubblicazione di un articolo in cui si riferiva della condanna per ingiurie
dell’ex fidanzato dell’interessata. L’articolo riportava sia la frase
ingiuriosa pronunciata, all’interno della quale oltre ad un insulto si
aggiungeva "……mi hai trasmesso l’Aids", sia il nome e
cognome della donna. L’interessata si era rivolta al Garante ritenendo che la
pubblicità dell’accaduto fosse lesiva del suo onore e della sua riservatezza
anche in riferimento alle presunte condizioni patologiche che le venivano
attribuite.
Nella sua pronuncia l’Autorità rammenta che la legge 675/96, in particolare
gli art.12, 20 e 25 ed il codice deontologico dei giornalisti permettono di
raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso
dell’interessato. Ciò tuttavia nel rispetto di alcuni limiti, tra cui quello
dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il principio dell’essenzialità dell’informazione deve essere sempre
rispettato, specialmente quando il cronista tratta informazioni relative a gravi
malattie (anche in riferimento agli obblighi previsti dalla legge sulla lotta
all’Aids). E ciò a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva patologia
della persona interessata.
Per quanto, dunque, l’esito del giudizio riportato nell’articolo poteva
risultare di un certo rilievo pubblico, visto che la vicenda si era svolta nella
piazza centrale del comune, davanti a diverse persone, il Garante ha ritenuto
che non si fosse tenuta nel giusto conto la necessità di tutelare la dignità
della persona, specialmente riguardo ad informazioni relative a gravi patologie.
Ha segnalato quindi all’editore e al direttore responsabile del quotidiano la
necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi enunciati
nel provvedimento. Copia della decisione è stata inviata al Consiglio regionale
dell’Ordine dei giornalisti.
L’interessata potrà comunque chiedere il risarcimento dei danni,
eventualmente accertati, nelle sedi giudiziarie competenti.