GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Stampa
locale e personaggi noti
Non
viola la privacy il quotidiano locale che pubblica le fotografie, acquisite
legittimamente, di personaggi noti nello stesso ambito di diffusione della
testata. Il quotidiano ha però l’obbligo di comunicare agli interessati che
lo richiedano ogni dato in suo possesso.
I principi sono stati riaffermati dall’Autorità Garante - più volte
intervenuto sulla questione del rapporto tra riservatezza e libertà di stampa -
in due provvedimenti con i quali ha accolto parzialmente i ricorsi del
presidente e del direttore di una banca locale. Gli interessati, prospettando
questioni analoghe, avevano lamentato il fatto di non aver avuto riscontro alla
richiesta di accesso ai propri dati personali, rivolta ad un giornale locale che
aveva appunto pubblicato la loro foto a margine di alcuni articoli di cronaca
relativi all’istituto di credito presso il quale prestavano le loro funzioni.
Con distinte istanze, gli interessati chiedevano anche la cancellazione dalla
banca dati del giornale di ogni informazione che li riguardavano, comprese le
fotografie, e manifestavano la loro opposizione ad ogni futura utilizzazione
delle foto, in quanto la diffusione dell’ immagine, permettendo il loro
riconoscimento, li avrebbero esposti al rischio di minacce e pericoli.
Nel corso del procedimento avviato dal Garante, il giornale aveva ribattuto di
aver trattato i dati nel rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy e
del codice
deontologico dei giornalisti, tenuto conto dell’attività svolta
dai ricorrenti, i quali rivestono una posizione di rilievo e notoria
nell’ambiente economico e sociale nel quale operano. Per quanto riguardava,
poi, i diritti di accesso previsti dalla legge sulla privacy (art.
13 della legge 675/96), il quotidiano aveva sostenuto di non essere
soggetto a tale disposizione, non essendo in possesso di dati sensibili dei
ricorrenti.
Accogliendo in parte i ricorsi, l’Autorità ha però precisato che l’ art.
13 si applica ad ogni dato trattato a fini giornalistici, di tipo sia comune,
sia sensibile (Cass., sez.I 30/5/2001, n.8889), ed ha invitato il giornale a
comunicare in modo chiaro agli interessati l’insieme dei dati personali
conservati nei suoi archivi, la loro origine e le finalità del trattamento,
specificando anche se detiene ulteriori informazioni oltre quelle pubblicate.
Unico limite che il Garante riconosce alla loro comunicazione è quello posto
(qualora sia legittimamente invocabile nel caso di specie) in relazione alle
norme sul segreto professionale per quanto riguarda la fonte della notizia.
Il Garante ha dichiarato, invece, infondata la richiesta, avanzata dai
ricorrenti, di cancellazione e blocco dei dati compresa l’immagine fotografica
perché il loro trattamento non risulta effettuato in violazione di legge: gli
articoli pubblicati dal giornale infatti - a parere dell’Autorità - non
travalicavano i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza
(artt. 12, 20
e 25
della legge 675/96 e codice
deontologico dei giornalisti) e la pubblicazione delle foto non viola
la legge sul diritto di autore poiché riguardavano persone note nell’ambito
di diffusione del giornale ed erano inoltre riprese in occasione di eventi
pubblici (art. 97 della legge 633/41).
15
Ottobre 2001