PROVVEDIMENTO 29 luglio 1998
Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998 n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
Allegato
ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio nazionale
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Articolo1
Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della
Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni
o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere
di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione
di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate
nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di
tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati
o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe
previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre l995
e dalla legge n. 675/96.
Articolo 2
Banche - dati di uso redazionale
e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n.69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.
4. Il giornalista può
conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento
delle finalità proprie della sua professione.
Articolo 3
Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio
e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione
o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto
di tecniche invasive.
Articolo 4
Rettifica
1. Il giornalista corregge
senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere
di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 5
Diritto all'informazione e dati
personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre
successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6
Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del
giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché
alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita
a tutti.
Articolo 7
Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla
riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto
di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere
notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della
responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse
oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta
di Treviso».
Articolo 8
Tutela della dignità della
persona
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono
essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia
necessario per segnalare abusi.
Articolo 9
Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto-dovere
di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della
persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche,
sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Articolo 10
Tutela della dignità delle
persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è
ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione
e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste
una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 11
Tutela della sfera sessuale della
persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è
ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione
e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 12
Tutela del diritto di cronaca
nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.
2. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso
nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art.
5.
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari,
di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti
iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.