LA TUTELA PATRIMONIALE DEGLI
ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI NEL SISTEMA DELLA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE
di Serena Fiorentini
In via preliminare è opportuno
ricordare che mentre il contratto di scrittura artistica tutela l’artista nel
rapporto relativo all’attività da questi direttamente prestata in favore
delle imprese culturali e di spettacolo, la legge sul diritto di autore tutela l’artista
per l’eventualità (oggi quasi sempre una certezza) che la sua prestazione
possa formare oggetto di utilizzazioni economiche ulteriori non previste nel
contratto di lavoro o realizzate in difformità alle previsioni contrattuali,
cioè oltre i limiti propri del contratto di lavoro.
Sempre più spesso, infatti, l’impresa stipula un contratto di lavoro con un
determinato artista, al fine di assicurarsi non soltanto la sua attività
interpretativa dal vivo, ma anche il connesso diritto alla sua fissazione in un
supporto materiale o alla sua diffusione via satellite, via cavo o via etere.
Può accadere, cioè, che l’interpretazione artistica che è l’attività
oggetto dell’obbligazione di lavorare (per esempio, comunicazione al pubblico
del messaggio dell’autore e, quindi, risultato già utile per il datore di
lavoro) sia oggetto di ulteriori utilizzazioni economiche, senza che sia più
necessaria la prestazione personale dell’artista, in quanto fissata in un
supporto materiale che ne consente la diffusione e la riproduzione.
Il supporto sonoro o audiovisivo nel quale viene fissata la prestazione
artistica dal vivo è suscettibile di una pluralità di utilizzazioni
economiche, con la conseguenza per il datore di lavoro di trarne un ulteriore
profitto che, però, si rivela privo di giustificazione ogni qual volta la
prestazione artistica dal vivo venga sfruttata al di là delle finalità e dell’oggetto
del contratto di lavoro.
Quando le tecniche di registrazione e di telecomunicazione rendono la
prestazione artistica suscettibile di una fruizione della quale beneficia una
platea ulteriore rispetto a quella che ne ha percezione immediata e diretta e
che si rinnova, il lavoro dell’artista risulta sottoremunerato, mentre chi
adotta iniziative intermediarie nella diffusione o nella registrazione della
prestazione, si appropria del valore aggiunto della sua intermediazione senza
sopportare alcun costo del fattore lavoro artistico, già remunerato nella
misura adeguata all’utilizzazione zero.
Il legislatore, prendendo atto delle nuove e illimitate possibilità di
sfruttamento della prestazione artistica dal vivo, ha emanato alcune norme che
hanno fortemente inciso sul quadro giuridico di protezione degli artisti
interpreti e degli artisti esecutori.
Nel testo originario dell’art. 80 della legge n. 633 del 1941, la tutela
patrimoniale dell’artista contro le utilizzazioni non autorizzate della sua
interpretazione o esecuzione era limitata al riconoscimento di un diritto a
compenso. Tale diritto poteva essere esercitato dall’artista nei confronti di
chiunque diffondesse o trasmettesse per radio, telefono o altro apparecchio
equivalente, ovvero incidesse, registrasse o, comunque, riproducesse su disco
fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la sua
interpretazione o esecuzione, mentre era escluso per quelle prestazioni
artistiche effettuate specificamente per la radiodiffusione, la cinematografia,
l’incisione o la registrazione su apparecchi meccanici e a tale scopo
retribuite.
Il riconoscimento, a favore dell’artista interprete o esecutore, di un mero
diritto a compenso in luogo di un diritto esclusivo, era giustificata dal nostro
legislatore con l’intenzione di voler evitare che l’esercizio di un tale
diritto venisse ad intralciare la circolazione dell’opera dell’ingegno in
quella determinata realizzazione interpretativa o esecutiva.
Il diritto a compenso, infine, spettava per l’interpretazione o esecuzione sia
di opere tutelate sia di opere di pubblico dominio (in quest’ultimo caso, la
connessità tra il diritto dell’artista e il diritto dell’autore si
affievoliva, ma non si estingueva del tutto, data la sopravvivenza del diritto
morale di autore).
Poi, nel 1961, è stata stipulata la Convenzione internazionale di Roma per la
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e
degli organismi di radiodiffusione, comunemente conosciuta come
"Convenzione di Roma sui diritti vicini al diritto di autore". L’art.
1 stabilisce, in via preliminare e solenne, che la protezione accordata dalle
disposizioni convenzionali non pregiudica in alcun modo la protezione del
diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche.
Al riguardo, è opportuno precisare che i conflitti di interesse tra gli autori
di opere letterarie ed artistiche e gli artisti interpreti o esecutori non sono
soltanto ipotesi di studio, ma possibilità da collocare tra i fatti normali nei
rapporti giuridici tra soggetti portatori di interessi virtualmente
conflittuali. La mancanza di conflittualità è prevedibile nel caso in cui le
prestazioni artistiche sono relative ad opere di pubblico dominio o quando l’artista
è egli stesso autore dell’opera interpretata o eseguita (cantautore,
regista-attore, compositore-esecutore). La disposizione dell’art. 1 non
configura, peraltro, ipotesi di supremazia di un diritto sull’altro: si limita
soltanto ad affermare che l’ambito del diritto di autore è distinto da quello
del diritto connesso o vicino.
L’art. 7, invece, stabilisce che la protezione accordata dalle disposizioni
convenzionali deve permettere agli artisti interpreti o esecutori di porre
ostacolo (in francese "mettre obstacle") alla fissazione, senza loro
consenso, della prestazione artistica dal vivo su un supporto materiale; alla
radiodiffusione o alla comunicazione al pubblico della prestazione artistica, a
meno che non sia stata appositamente effettuata per la radiodiffusione o per la
comunicazione al pubblico o non si tratti di prestazione artistica lecitamente
fissata; alla riproduzione della prestazione artistica fissata, qualora la
fissazione originaria sia stata effettuata senza il loro consenso o la
riproduzione sia effettuata per fini diversi da quelli per i quali era stata
autorizzata la prima fissazione.
I problemi di coordinamento tra l’art. 80 della legge speciale del 1941 e l’art.
7 della Convenzione di Roma del 1961 sono stati superati dalla Direttiva
92/100/CEE del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto
di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di
proprietà intellettuale, la quale impegna gli Stati membri a riconoscere, entro
il 1° luglio 1994, agli artisti interpreti o esecutori alcuni diritti
esclusivi: quello di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche (diritto di noleggio e di prestito,
art. 2); quello di autorizzare o vietare la fissazione delle loro
interpretazioni o esecuzioni (diritto di fissazione, art. 6); quello di
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche (diritto di riproduzione, art. 7); quello di
autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la
prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva
o sia ottenuta da una fissazione (radiodiffusione e comunicazione al pubblico,
art. 8); e quello di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con
qualsiasi mezzo, compresa la vendita, delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche (diritto di distribuzione, art. 9).
Il D.lgs. n. 685 del 1994 di attuazione della Direttiva 92/100/CEE ha, così,
modificato l’art. 80 della legge sul diritto di autore, applicando pienamente
la normativa comunitaria e superando l’equivoca formula dell’art. 7 della
Convenzione di Roma del 1961 che dava diritto agli artisti interpreti o
esecutori di "mettre obstacle" alle fissazioni, riproduzioni e
diffusioni abusive delle loro prestazioni artistiche.
Il nuovo testo dell’art. 80 della legge speciale del 1941, dopo aver
individuato, nel 1° c, le categorie di artisti interpreti e di artisti
esecutori (si considerano tali "gli attori, i cantanti, i musicisti, i
ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o
eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di
dominio pubblico"), riconosce a questi, secondo il meccanismo della tutela
reale ed assoluta ed "indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni artistiche dal vivo", un vero e proprio
diritto esclusivo, definito dalla legge "potere esclusivo" di:
Il legislatore italiano ha
radicalmente modificato le modalità di tutela degli interessi economici degli
artisti interpreti o esecutori sulla loro prestazione lavorativa relativamente
alle utilizzazioni economiche ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto
di scrittura artistica.
Dalla tecnica personale del diritto di credito ad un equo compenso, infatti, si
è esplicitamente passati alla tecnica reale ed assoluta del diritto esclusivo,
diritto che si concreta nel potere esclusivo di autorizzare e non più soltanto
in quello di interdire. Ne è derivata una disciplina legislativa volta a
soddisfare due distinte esigenze: contrastare il fenomeno (c.d.
"bootlegging") della registrazione o riproduzione non autorizzata
delle prestazioni artistiche dal vivo (per esempio, dei concerti) che, oggi,
grazie alle nuove tecnologie, è possibile a chiunque, ed evitare che il datore
di lavoro in favore del quale è stata resa la prestazione artistica dal vivo
possa utilizzarla economicamente per fini ulteriori rispetto a quelli previsti
dal contratto di scrittura artistica, senza corrispondere alcun compenso
aggiuntivo al lavoratore.
Il diritto esclusivo di autorizzare, dunque, può essere fatto valere nei
confronti di chiunque ("erga omnes") si appropri dell’interpretazione
o esecuzione artistica senza il consenso dell’artista e, a maggior ragione,
può essere fatto valere nei confronti dello stesso datore di lavoro
indipendentemente dall’eventuale retribuzione spettante per la prestazione
artistica dal vivo, e ciò perchè al datore di lavoro appartiene soltanto il
risultato conseguito dal lavoratore nell’adempimento dell’attività
lavorativa contrattualmente dovuta.
Diviene allora necessario verificare l’ampiezza della cessione dei diritti di
utilizzazione economica della prestazione lavorativa quando costituisce l’effetto
del contratto di scrittura artistica.
Anche per l’interpretazione artistica vale il principio (sancito per le opere
dell’ingegno) dell’indipendenza dei diritti trasferiti che trova espressione
in alcune disposizioni normative che stabiliscono i limiti entro i quali il
soggetto in favore del quale è stata resa la prestazione artistica dal vivo
può utilizzarla economicamente.
La lett. e) del 2° c dell’art. 80 della legge sul diritto di autore
attribuisce all’artista interprete o esecutore, indipendentemente dall’eventuale
retribuzione spettante per la prestazione artistica dal vivo, il diritto di
ottenere un’equa remunerazione, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore fonografico o cinematografico, per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ciò implicitamente significa che il diritto
di noleggio non si intende ceduto quando viene pattuita la prestazione artistica
dal vivo. Questa limitazione vale anche nei confronti del datore di lavoro: la
cessione del diritto di noleggio non è implicita nella stipulazione del
contratto di scrittura artistica per la prestazione artistica dal vivo, ma
necessita, invece, di un’apposita pattuizione contrattuale, in mancanza della
quale il datore di lavoro non può noleggiare l’opera.
Coerentemente, la lett. c) del 2° c del medesimo art. 80 esclude il diritto
esclusivo dell’artista interprete o esecutore di autorizzare la
radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico in qualsiasi forma e
modo (compresa quella via satellite) quando la prestazione artistica dal vivo
sia resa in funzione di una sua diffusione radiotelevisiva o sia già oggetto di
una fissazione utilizzata per la diffusione: in questo caso, la cessione del
diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico rientra nell’oggetto
e nelle finalità del contratto di scrittura artistica e, quindi, è funzionale
alla realizzazione della sua causa.
Il principio generale, pertanto, è nel senso che quando la prestazione
artistica è oggetto di un contratto di lavoro, la cessione dei diritti di
utilizzazione economica non si estende a tutti i diritti relativi alla
prestazione lavorativa, ma soltanto a quelli che rientrano nell’oggetto e
nelle finalità del contratto: la possibilità, per il datore di lavoro, di
sfruttare la prestazione artistica oltre i limiti contrattuali è subordinata ad
un’apposita autorizzazione del lavoratore-artista interprete o esecutore.
Ma, in determinati casi, per salvaguardare gli interessi del soggetto che
organizza la prestazione artistica in vista di una sua utilizzazione economica,
sopportandone i costi e i rischi relativi, la legge presume la cessione del
diritto esclusivo di autorizzare, ovvero lo degrada a semplice diritto ad un
compenso.
Il primo caso è previsto dalla lett. c) del 2° c dell’art. 80 della legge
sul diritto di autore (in proposito, quando la prestazione artistica dal vivo è
resa per una diffusione radiotelevisiva o è oggetto di una fissazione su
supporto materiale utilizzato per la diffusione, il diritto esclusivo dell’artista
interprete o esecutore di autorizzare è escluso perché se l’autorizzazione
venisse negata verrebbe a mancare la causa stessa del contratto di scrittura
artistica: ciò a conferma del fatto che l’elemento determinante al fine di
precisare i limiti del trasferimento al datore di lavoro dei diritti di
utilizzazione economica è costituito dall’oggetto del contratto di lavoro)
mentre gli altri casi sono previsti dal successivo art. 84, così come è stato
modificato dal D.lgs. n. 685 del 1994 e dal D.lgs. n. 154 del 1997.
Così, con riferimento alle opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, per evitare che il riconoscimento agli artisti interpreti
o esecutori del diritto esclusivo di autorizzare possa ostacolare la
circolazione giuridica dell’opera, il 1° c dell’art. 84 della legge n. 633
del 1941 stabilisce una presunzione di cessione ("iuris tantum", cioè
"salva diversa volontà delle parti") dei diritti di utilizzazione
economica a favore del produttore al momento della stipulazione del contratto
per la produzione dell’opera e, quindi, anche del contratto di scrittura
artistica. L’introduzione di questa presunzione di cessione si giustifica
soltanto se si ritiene che il contratto di lavoro trasferisce soltanto i diritti
di utilizzazione economica che ne sono oggetto e non tutti i diritti relativi
alla prestazione lavorativa.
La presunzione di cessione è stata introdotta a seguito delle recenti
innovazioni legislative che hanno posto sullo stesso piano i diritti degli
autori e i diritti degli artisti, almeno per certe utilizzazioni economiche,
creando, così, un potenziale conflitto che costringe gli autori e le imprese
culturali e di spettacolo loro aventi causa a negoziare con attenzione i diritti
degli artisti ai quali affidano l’interpretazione o l’esecuzione di opere
drammatiche, letterarie o musicali protette e, quindi, per ristabilire quell’equilibrio
a favore degli autori e della libera circolazione delle loro opere che era
proprio dei principi tradizionali della legge speciale del 1941 e che si ritrova
anche nel trattato dell’OMPI di Ginevra del 1996 sulle interpretazioni ed
esecuzioni e sui fonogrammi. Il problema, del resto, non è ignorato nella
Direttiva 92/100/CEE, la quale dichiara che la protezione dei diritti connessi
lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto di autore; tuttavia,
la mancanza di un coordinamento per un armonico esercizio dei diritti in
questione potrebbe costituire un serio intralcio alla circolazione delle opere
dell’ingegno, con pregiudizio alle ragioni dello spettacolo, dell’arte e
della cultura.
La legge, però, nei casi in cui limita il diritto esclusivo di autorizzare
attribuisce all’artista interprete o esecutore il diritto ad un equo compenso
(inderogabile e irrinunciabile) quale corrispettivo per le ulteriori
utilizzazioni economiche della prestazione artistica.
Il 2° c dell’art. 84 dispone che agli artisti interpreti o esecutori che nell’opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista comprimario, spetta un equo compenso, a carico
degli organismi di emissione, per ciascuna utilizzazione dell’opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite. Il 3° c dell’art. 84, invece, dispone che agli
stessi artisti interpreti o esecutori spetta un equo compenso per ciascuna
utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa dalla comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite e dalla locazione di
videogrammi, a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per
ogni distinta utilizzazione economica. In proposito, vi è da domandarsi per
quale motivo la presunzione di cessione sia stata espressa relativamente alla
produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento, mentre per l’equo compenso si faccia riferimento alla sola opera
cinematografica o assimilata. Tale disarmonia necessita di un intervento
legislativo di riordino del dettato normativo: attualmente, infatti, sembra
doversi ritenere che l’equo compenso non spetti per le opere audiovisive o
sequenze di immagini in movimento diverse dalle opere cinematografiche o
assimilate.
L’equo compenso non è rinunciabile (così dispone l’ultimo comma dell’art.
84): ne deriva che anche se il produttore, in forza del contratto di lavoro,
acquista tutti i diritti esclusivi di autorizzare l’utilizzazione economica
dell’opera, l’artista interprete o esecutore rimane comunque titolare del
diritto di ottenere un equo compenso (l’eventuale rinuncia preventiva
contenuta nel contratto di lavoro sarebbe nulla).
La presunzione di cessione dei diritti di utilizzazione economica al produttore
di opere cinematografiche e assimilate giustifica anche quanto stabilito dalla
lett. e) del 2° c dell’art. 80: "l’artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi
o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso
dal produttore con terzi" (indipendentemente dall’eventuale retribuzione
spettante per la prestazione artistica dal vivo e nullo ogni patto contrario).
In questo caso, però, l’equo compenso spetta non soltanto agli attori, ma
anche ai cantanti e ai musicisti: non si comprende allora perché la presunzione
di cessione dei diritti di utilizzazione economica di cui all’art. 84 non sia
stata estesa a favore dei produttori fonografici e delle emittenti
radiotelevisive, se la ratio della norma è quella di attribuire a coloro che
scritturano un artista per la realizzazione di un prodotto culturale e di
spettacolo il diritto di sfruttarlo con ogni mezzo, senza che l’artista si
possa opporre "salva diversa volontà delle parti." La stessa ratio
dovrebbe valere anche per i produttori fonografici e per le emittenti
radiotelevisive: il costo delle scritture artistiche e della produzione di
films, dischi o programmi radiotelevisivi, infatti, è oggi così elevato da
rendere non remunerativo lo sfruttamento che non si rivolga a tutti i possibili
canali di utilizzazione economica.